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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 14246/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; osservato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.

Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta e la personalità del ricorrente (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha reiterato i rilievi censori già sollevati con il ricorso, così che può rinviarsi alle argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; osservato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta e la personalità del ricorrente (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha reiterato i rilievi censori già sollevati con il ricorso, così che può rinviarsi alle argomentazioni sopra formulate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14246/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris