CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARI• ato avviso a e •ar udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 3 ottobre 2018 del Tribunale di Foggia che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, il Martino ha rinunciato al motivo di appello concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosicché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i