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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05380/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.114/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domici- liata in P isa, piazza Bartolo da Sassoferrato n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappre- senta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eSIENA [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17471/2023 depositata il 19/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6877/2019, riget- tava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. avverso la statuizione del Tribunale di Roma in data 26 luglio 2017 con cui era stato dichiarato il suo fallimento.

2. Questa Corte, con ordinanza n. 17471/2023, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. nei confronti della decisione della Corte distrettuale.

Riteneva, in particolare, che la doglianza con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ., “per la carenza assoluta-inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, fosse del tutto aspecifica, in quanto la ricorrente non solo non aveva riprodotto nel ricorso la re- lazione di notificazione dell’atto, ma non aveva neppure spiegato in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe stata giuridi- camente inesistente, limitandosi solo a ricavare tale affermazione “dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”.

3. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per la revoca- zione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 19 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., e fallimento di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo di ricorso presentato rappresenta che [OSCURATO:PERSONA]- sporti soc. coop. aveva specificamente indicato l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondava il proprio motivo di ricorso e sostiene che non vi era neces- sità di compiere ulteriori precisazioni, dato che il Giudice di legitti- mità ha il potere di accedere direttamente agli atti, ove sia stato contestato un error in procedendo.

L’errore di fatto così commesso risulta –a dire di parte ricorrente - essenziale e decisivo, perché la verifica del tenore letterale della re- lazione di notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato una decisione diversa e di segno opposto, dato che l’atto era stato notificato a un soggetto che non aveva alcun rapporto, né alcun col- legamento, con la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop..

5. Il motivo è inammissibile.

La compagine odierna ricorrente assume di aver prospettato, con il proprio ricorso per cassazione, un error in procedendo e sostiene che questa Corte, in conseguenza di questa deduzione, avesse il po- tere/dovere di accedere direttamente agli atti processuali, al fine di verificare la fondatezza della contestazione.

In particolare, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. doveva essere compiuta –in tesi - con riferimento non al contenuto del ricorso, bensì “ alla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo” (pag. 3 del ricorso), mentre la ricorrente, una volta indicato specificamente l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondavano le proprie doglianze, non aveva necessità di compiere ul- teriori precisazioni.

Una simile censura prospetta, all’evidenza, un errore di giudizio com- piuto da questa Corte nel considerare inammissibile il ricorso a causa della mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei docu- menti su cui il motivo si fondava, nel senso prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..

Ne discende l’inammissibilità del giudizio di revocazione introdotto ai sensi dell’art. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., in quanto, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore re- vocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esi- stenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe deter- minato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche ove sia stato dedotto un pretesoerror in iudicando commesso nell’esercizio dell’attività valutativa e interpretativa, anche con rife- rimento agli elementi processuali, dato che una simile attività è estranea al presupposto dell'errore revocatorio(cfr. Cass. 513/2017, Cass. 22868/2012, Cass. 3845/2012).

Rimane perciò esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di asseriti errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto (v.

Cass. 19926/2014).

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul- teriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.114/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domici- liata in P isa, piazza Bartolo da Sassoferrato n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappre- senta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eSIENA [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17471/2023 depositata il 19/6/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6877/2019, riget- tava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. avverso la statuizione del Tribunale di Roma in data 26 luglio 2017 con cui era stato dichiarato il suo fallimento. 2. Questa Corte, con ordinanza n. 17471/2023, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. nei confronti della decisione della Corte distrettuale. Riteneva, in particolare, che la doglianza con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ., “per la carenza assoluta-inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento”, fosse del tutto aspecifica, in quanto la ricorrente non solo non aveva riprodotto nel ricorso la re- lazione di notificazione dell’atto, ma non aveva neppure spiegato in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe stata giuridi- camente inesistente, limitandosi solo a ricavare tale affermazione “dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo”. 3. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per la revoca- zione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 19 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., e fallimento di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso presentato rappresenta che [OSCURATO:PERSONA]- sporti soc. coop. aveva specificamente indicato l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondava il proprio motivo di ricorso e sostiene che non vi era neces- sità di compiere ulteriori precisazioni, dato che il Giudice di legitti- mità ha il potere di accedere direttamente agli atti, ove sia stato contestato un error in procedendo. L’errore di fatto così commesso risulta –a dire di parte ricorrente - essenziale e decisivo, perché la verifica del tenore letterale della re- lazione di notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato una decisione diversa e di segno opposto, dato che l’atto era stato notificato a un soggetto che non aveva alcun rapporto, né alcun col- legamento, con la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.. 5. Il motivo è inammissibile. La compagine odierna ricorrente assume di aver prospettato, con il proprio ricorso per cassazione, un error in procedendo e sostiene che questa Corte, in conseguenza di questa deduzione, avesse il po- tere/dovere di accedere direttamente agli atti processuali, al fine di verificare la fondatezza della contestazione. In particolare, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. doveva essere compiuta –in tesi - con riferimento non al contenuto del ricorso, bensì “ alla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo” (pag. 3 del ricorso), mentre la ricorrente, una volta indicato specificamente l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondavano le proprie doglianze, non aveva necessità di compiere ul- teriori precisazioni. Una simile censura prospetta, all’evidenza, un errore di giudizio com- piuto da questa Corte nel considerare inammissibile il ricorso a causa della mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei docu- menti su cui il motivo si fondava, nel senso prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. Ne discende l’inammissibilità del giudizio di revocazione introdotto ai sensi dell’art. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., in quanto, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore re- vocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esi- stenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe deter- minato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche ove sia stato dedotto un pretesoerror in iudicando commesso nell’esercizio dell’attività valutativa e interpretativa, anche con rife- rimento agli elementi processuali, dato che una simile attività è estranea al presupposto dell'errore revocatorio(cfr. Cass. 513/2017, Cass. 22868/2012, Cass. 3845/2012). Rimane perciò esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di asseriti errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto (v. Cass. 19926/2014). 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul- teriore importo
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