CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3445/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] assegnatario della disciolta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procurain atti; –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 89/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. Il Tribunale di Salerno con sentenza del 28/3/2013, siccome riporta la sentenza d’appello qui in esame, riuniti due giudizi, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò l’intervenuto acquisto per usucapione degli immobili controversi in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò la sussistenza della proprietà dei detti beni in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte propose appello, citando in giudizio la FAMAB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA] ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], assegnatario della disciolta società semplice [OSCURATO:PERSONA] e C.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]. La complessa vicenda veniva riportata dal Giudice d’appello nei termini di cui in sintesi appresso. Con testamento del 9/4/1934 [OSCURATO:PERSONA] II di Belmonte attribuì al figlio Gioacchino III di Belmonte l’usufrutto sui beni siti in Castellabate e al nipote Angelo la nuda proprietà sull’intero compendio, a condizione che non premorisse al padre. Gioacchino III ottenne dal Tribunale di Napoli, la nomina di un amministratore all’eredità condizionata e l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, per un prezzo che poi verrà accertato essere stato irrisorio. In forza di tale autorizzazione, con contratto del 13/11/1958, vendette alla [OSCURATO:SOCIETA],44,05Ha. Intervenuta la maggiore età di Angelo, costui venne nominato amministratore dell’eredità condizionata e, stimato fraudolento l’operato del padre, agì perché fosse dichiarata la nullità dell’atto di vendita. Con sentenza del 25/2/1977 il Tribunale di Salerno dichiarò la nullità della compravendita. Sentenza divenuta definitiva, dopo il lungo e travagliato percorso giudiziario appresso descritto. In pendenza di quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] di Belmonte intraprese due distinte azioni, con atti di citazionedel 26/6/1980 e del 18/7/1980, allo scopo di far accertare la nullità degli atti di alienazione successivi: il primo, del 22/6/1960, tra [OSCURATO:SOCIETA]. – poi [OSCURATO:PERSONA] e C.- e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il terzo, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra gli alienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirente. Dei beni in parola ad oggi risulta titolare la [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del contratto di compravendita intervenuto il 2/2/1990. Riunite le cause, il Tribunale di Salerno sospese il giudizio in attesa che fosse definita con il giudicato la causa epilogata nella sentenza del 1977 del medesimo Tribunale. Sopravvenuto il giudicato con la sentenza n. 21961/2010 di questa Corte, riassunto il processo, lo stesso venne definito come sopra riportato. Avverso la sentenza del Tribunale propose impugnazione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza qui in esame, accolto l’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la statuizione sui contratti di compravendita per cui è causa coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 1222/2006 della Corte di Appello di Bologna, ed inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione . Consta dalla sentenza di questa Corte del 2010, che trovasi nella disponibilità dell’ufficio, il seguente iter processuale: - la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25/7/1981, accolta l’impugnazione, riformò la sentenza di primo grado di cui si è detto; - Con sentenza n. 8 08 del 28/1/1983 questa Corte cassò la decisione di Napoli con rinvio alla Corte d’appello di Roma; - quest’ultima Corte con sentenza del 29/11/1993 rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA]; - con sentenza n. 439 del 20/1/1996 questa Corte cassò la sentenza diRoma e rinviò alla Corte d’appello di Firenze; - quest’ultima Corte con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per quella rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -questa Corte con sentenza n. 12510 del 15/10/2001 cassò la sentenza di Firenze e rinviò alla Corte d’appello di Bologna; - quest’ultima Corte, con la citata sentenza n. 1222 dichiarò improponibili taluni appelli e gli altri li rigettò; - questa Corte, infine, con la citata sentenza n. 21961/201 0 rigettò i ricorsi proposti contro la statuizione di Bologna. 2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della decisione qui impugnata. Richiamato il principio dell’incontrovertibilità del giudicato, chiarì che il giudizio definito con la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1222/2006 ha coinvolto le stesse parti dei giudizi definiti con la sentenza impugnata , a riguardo di esse parti resta vincolante l’accertamento della nullità dell’autorizzazione a vendere, e dei conseguenti atti traslativi della proprietà, travolti dalla mancanza del potere dispositivo dei beni in capo al venditore originario . Determinante doveva reputarsi la conoscibilità e consapevolezza della frode del venditore in capo agli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela. Di talché il vizio originario dell’atto dispositivo del 1958, cui erano seguiti, fra le stesse parti gli atti di alienazione del 1960, 1969 e 1990, aveva affettato i successivi. Non era pertinente il richiamo alla pubblicità sanante, di cui all’art. 2652, n. 6, cod. civ., non potendo le parti invocare lo stato di buona fede, presupposto dalla norma. Infine, la domanda d’usucapione, proposta in via riconvenzionale, era tardiva, poiché avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse riscontrata accettazione della controparte. Peraltro, la decisione di primo grado non aveva rispettato il limite del “petitum”, essendosi i richiedenti limitati a proporre una mera eccezione d’usucapione. Eccezione che, comunque, andava disattesa per la presenza di atti interruttivi e, inoltre, perché la successione nel possesso del dante causa presuppone un titolo idoneo al trasferimento del possesso, tale nn potendo essere l’atto nullo . [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA] e di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] assegnatario della disciolta società semplice [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. Con il primo motivo i ricorrentidenunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 2909, 2652, n. 6, 1422 e 1147 cod. civ. Con il motivo si lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente reputato sussistere la copertura dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1222/06 della Corte di Appello di Bologna e inapplicabile l’art. 2652, n. 6, cod. civ. Si addebita alla sentenza qui impugnata una cattiva interpretazione del giudicato, specificandosi che L’ambito d’indagine del giudizio instaurato nel 1970/1971 e concluso con la Sentenza della Suprema Corte n. 21961 del 27 ottobre 2010, era, infatti, circoscritto all’analisi della validità o invalidità dell’[OSCURATO:PERSONA] con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato l’intera tenuta [OSCURATO:SOCIETA] nel 1958 e alle conseguenti restituzioni dei beni con esso trasferiti o successivamente assegnati in sede di scioglimento della [OSCURATO:PERSONA] e Co. ; da ciò derivava che la sentenza n. 1222/06 della Corte di Bologna aveva accertato la riconoscibilità della frode solo in capo alla societàLicosa e all’ing. Centola. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per omessa pronuncia in relazione alle domande formulate per [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione legale dei beni. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ., nel testo vigente alla riforma operata con la l. n. 353/1990, applicabile “ratione temporis”, nonché violazione dell’art. 90 della l. n. 353/1990, per avere la Corte d’appello affermato la non modificabilità delle conclusioni. In particolare, la Corte d’appello aveva reputato tardiva la domanda d’usucapione ventennale perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che si fosse registrato accettazione de contraddittorio. 6. Con il quarto motivo viene, ad un tempo, denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che la Corte locale non aveva, nel rispetto del testo dell’art. 345, “ratione temporis” vigente, esaminato i documenti prodotti in appello, che non era stato possibile produrre in primo grado per causa non imputabile agli esponenti. 7.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1143, 1146, 1165 e 2943 cod. civ. Si assume che la sentenza era incorsa in errore per avere preteso il requisito della buona fede per la successione nel possesso. Inoltre, gli evocati atti interruttivi non erano tali poiché diretti nei confronti soggetti diversi dai successivi possessori e, pertanto, a loro non opponibili, in assenza di trascrizione (in particolare dell’atto di citazione del 1961, non in atti, ma solo indicato nella comparsa di risposta di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] del 1980). L’atto di citazione del 1970, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto la [OSCURATO:SOCIETA], nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] e Co., non era diretta contro i possessori aspiranti all’usucapione. Del pari l’atto di citazione del 1971, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e aveva chiesto, nei confronti degli assegnatari della disciolta società semplice la restituzione dei soli beni divisi fra i soci ed ai medesimi assegnati secondo quanto risulta dall’atto Ialenti , del 1969, non coinvolgendo le successive compravendite, con le relative conseguenze possessorie, non poteva avere l’effetto affermato dalla sentenza. 8. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza d’appello e del procedimento per la mancata valutazione da parte della Corte di Appello di Salerno delle prove documentali e delle richieste istruttorie . Ciò premesso, il Collegio, tenuto conto della complessità della vic