CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20800/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile nella protratta condotta di guida caratterizzata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) da un'andatura irregolare e alta velocità nell'abitato di un piccolo centro e su una strada provinciale normalmente trafficata, 'manovre, quindi, idonee a creare pericolo per gli utenti della strada e per gli agenti che si erano posti all'inseguimento. Non è suscettibile di censura il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione à maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo Tìneal_cari le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]