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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 07725/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4087/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE nonché AGENZIA DELLE ENTRATEelettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2635/2021 depositata i l 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973.

L’atto riguardava alcune cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge e rimaste insolute.

Il contribuente impugnava l’intimazione, eccependo tra l’altro il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla CTP di Bergamo.

La CTR della Lombardia accoglieva, di contro, l’appello e sul presupposto della constatata regolarità della notifica delle cartelle, affermava l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari per decorso del termine di prescrizione.

Il ricorso per cassazione di ADER e dell’Agenzia delle entrate è affidato ad un solo motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Con comunicazione del 23 marzo 2023, è stata trasmessa alla parte ricorrente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

La parte ricorrente ha formulato in data 12 aprile 2023 tempestiva istanza finalizzata alla decisione del ricorso.

La causa è stata decisa in esito all’adunanza camerale del 14 settembre 2023.

Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto applicabile anche ai crediti erariali portati dalle cartelle il termine di prescrizione quinquennale anziché quello decennale.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. non coglieva nel segno, appuntandosi su un profilo d’inammissibilità correlato al mancato adempimento dell’onere della prova relativamente all’interruzione del termine di prescrizione dei tributi; nella proposta si adombra, in particolare, un difetto di “specificità e localizzazione”, per non avere la ricorrente chiarito in quale momento o luogo processuale la documentazione afferente il fatto interruttivo sarebbe stata prodotta.

In realtà, il ricorso per cassazione censura essenzialmente l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai crediti erariali affermata dalla pronuncia emessa dal giudice d’appello.

Ora, afferma in premessa il collegio d’appello che le cartelle di pagamento propedeutiche all'intimazione di pagamento impugnata dal contribuente vennero tutte notificate tra il 25 febbraio 2003 e il 22 marzo del 2007, mentre l’intimazione è stata notificata il 22 gennaio 2018.

La CTR ha dato atto, altresì, della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti il 27 maggio 2008.

Su queste basi i giudici regionali indugiano nel chiarire che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (v.

Cass., Sez.

Un., n. 23397 del 2016; cfr. Cass. n. 20425 del 2017 e Cass. n. 9906 del 2018).

Se tale considerazione è del tutto condivisibile, quello che fa difetto nella sentenza d’appello è la valutazione – invero omessa – della divaricazione del regime della prescrizione relativo ai tributi erariali rispetto a quello inerente i tributi locali.

Se per questi ultimi viene in rilievo senz’altro un termine di prescrizione quinquennale, non altrettanto accade per i crediti erariali, i quali soggiacciono alla prescrizione decennale ex art.2946 c.c.

In definitiva, i giudici di appello hanno affermato l’applicabilità “trasversale” della prescrizione quinquennale ai tributi oggetto di controversia e, senza distinguere fra tributi erariali e tributi locali, su tale presupposto hanno escluso che la notifica dell’intimazione valesse a tramutare il termine in decennale.

In realtà, qualora il credito posto in riscossione sia erariale, esso non necessita dell’operatività del meccanismo della conversione, valendo già in apice un diverso e più lungo termine prescrizionale.

Come evidenziato ancor di recente da questa Corte “il diritto alla riscossione dei tributierariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario didieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti creditierariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascunanno d'imposta ” (Cass. n. 32308 del 2019).

Infatti, ad avviso del giudice nomofilattico “In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. n. 12740 del 2020).

Nell’omettere di sceverare la natura dei tributi oggetto d’intimazione, la CTR ha bypassato una valutazione essenziale, di fatto discostandosi dai superiori principi.

La censura va, pertanto, accolta, con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia medesima affinché riesamini in diversa composizione la causa, al lume dei principi sopra espressi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4087/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE nonché AGENZIA DELLE ENTRATEelettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2635/2021 depositata i l 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973. L’atto riguardava alcune cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge e rimaste insolute. Il contribuente impugnava l’intimazione, eccependo tra l’altro il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla CTP di Bergamo. La CTR della Lombardia accoglieva, di contro, l’appello e sul presupposto della constatata regolarità della notifica delle cartelle, affermava l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari per decorso del termine di prescrizione. Il ricorso per cassazione di ADER e dell’Agenzia delle entrate è affidato ad un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata. Con comunicazione del 23 marzo 2023, è stata trasmessa alla parte ricorrente proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La parte ricorrente ha formulato in data 12 aprile 2023 tempestiva istanza finalizzata alla decisione del ricorso. La causa è stata decisa in esito all’adunanza camerale del 14 settembre 2023. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto applicabile anche ai crediti erariali portati dalle cartelle il termine di prescrizione quinquennale anziché quello decennale. Il ricorso è fondato. Giova premettere che la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. non coglieva nel segno, appuntandosi su un profilo d’inammissibilità correlato al mancato adempimento dell’onere della prova relativamente all’interruzione del termine di prescrizione dei tributi; nella proposta si adombra, in particolare, un difetto di “specificità e localizzazione”, per non avere la ricorrente chiarito in quale momento o luogo processuale la documentazione afferente il fatto interruttivo sarebbe stata prodotta. In realtà, il ricorso per cassazione censura essenzialmente l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai crediti erariali affermata dalla pronuncia emessa dal giudice d’appello. Ora, afferma in premessa il collegio d’appello che le cartelle di pagamento propedeutiche all'intimazione di pagamento impugnata dal contribuente vennero tutte notificate tra il 25 febbraio 2003 e il 22 marzo del 2007, mentre l’intimazione è stata notificata il 22 gennaio 2018. La CTR ha dato atto, altresì, della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti il 27 maggio 2008. Su queste basi i giudici regionali indugiano nel chiarire che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; cfr. Cass. n. 20425 del 2017 e Cass. n. 9906 del 2018). Se tale considerazione è del tutto condivisibile, quello che fa difetto nella sentenza d’appello è la valutazione – invero omessa – della divaricazione del regime della prescrizione relativo ai tributi erariali rispetto a quello inerente i tributi locali. Se per questi ultimi viene in rilievo senz’altro un termine di prescrizione quinquennale, non altrettanto accade per i crediti erariali, i quali soggiacciono alla prescrizione decennale ex art.2946 c.c. In definitiva, i giudici di appello hanno affermato l’applicabilità “trasversale” della prescrizione quinquennale ai tributi oggetto di controversia e, senza distinguere fra tributi erariali e tributi locali, su tale presupposto hanno escluso che la notifica dell’intimazione valesse a tramutare il termine in decennale. In realtà, qualora il credito posto in riscossione sia erariale, esso non necessita dell’operatività del meccanismo della conversione, valendo già in apice un diverso e più lungo termine prescrizionale. Come evidenziato ancor di recente da questa Corte “il diritto alla riscossione dei tributierariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario didieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti creditierariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascunanno d'imposta ” (Cass. n. 32308 del 2019). Infatti, ad avviso del giudice nomofilattico “In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. n. 12740 del 2020). Nell’omettere di sceverare la natura dei tributi oggetto d’intimazione, la CTR ha bypassato una valutazione essenziale, di fatto discostandosi dai superiori principi. La censura va, pertanto, accolta, con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia medesima affinché riesamini in diversa composizione la causa, al lume dei principi sopra espressi. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame alla Corte di
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