CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24893-2014R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 9,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difes o - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4421/67/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 22 agosto2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: Il giudizio trae origine dagli avvisi d’accertamento per Iva,Irap, Irpef e addizionali regionali, relativi agli anni d’imposta 200 7 - 200 9 , notificati a Accertamento– Ires, Irap, Iva- condono d.l. 193- 2016–art. 6 RGN 24893/2014 Consigliere rel . Federici seguito di verifica e recupero ad imponibile dei costi d’acquisto di cespiti immobiliari, ritenuti non strumentali all’esercizio dell’attività di agente di commercio esercitata dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Mantova con sentenza n. 82/01/2013 rigettò il ricorso proposto dal Comparin. L’appello, con il quale il contribuente instava nelle proprie ragioni, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 4421/67/2014. Il giudice regionale ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dal Comparin su difetti formali degli atti impositivi e, quanto al merito, ha riconosciuto la correttezza dell’accertamento e il recupero ad imponibile dei costi indebitamente detratti dalle annualità d’imposta. Il ricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio il Comparin ha depositato istanza con cui ha chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1°dicembre 2016, n. 225. Nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il ricorrente hainteso fruire della disciplina agevolata,regolata dal d.l. n. 193 del 2016. La documentazione depositata è riferita infatti alla definizione dei carichi fiscali riportati nelle cartelle e neiruoli presi in carico dall’agente della riscossione, tutti riconducibili alle pendenze fiscalidel Comparin. Pur mancando un’espressa diretta riferibilità delle cartelle ai rapporti d’imposta derivanti dagli avvisi d’accertamento oggetto del presente giudizio, sussiste idonea documentazione, allegata agli atti di causa, da cui si evince che il Comparin, aderendo alla definizione agevolata, ha saldato ogni debito fiscale pendente sino a tutto l’anno 2016, come pure attestato dall’agente della riscossione. L’integrale soddisfo di tutti i debiti è da intendersi con RGN 24893/2014 Consigliere rel . Federici effetto irreversibile, in virtù dell ’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016. A tal fine il contribuente, nel richiedere la definizione agevolata della controversia, ha espressamente manifestato la volontà di rinunciare al giudizio di cassazione, volontà ribadita in occasione del deposito della documentazione attestante il pagamento degli importi dovuti e comunicati da Equitalia. Deve dunque accogliersi l’istanzadi estinzione del giudizio per rinuncia . Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte chele ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.,7 giugno 2018, n. 14782; 12novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Spese a caric