CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico, denunciando una carenza di motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata (cfr. pagina 7 della sentenza) che, alla luce del perimetro valutativo riservato al giudice dell'impugnazione penale a seguito dell'estinzione per.prescrizione del reato, come definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021 e del canone di giudizio proprio della causalità dell'illecito civile ("più probabile che non"), ha adeguatamente individuato, richiamando per relationem anche la ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, gli elementi probatori da cui ha desunto l'ascrivibilità al ricorrente del fatto illecito produttivo di danno subito dalla parte civile. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.