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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 36425/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato — limitatamente alla durata della pena, ridotta di due mesi, per [OSCURATO:PERSONA], e alla durata delle pene accessorie ridotta per entrambi - la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Noia il 10 dicembre 2017, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione, contestati al capo a), e dichiarato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per avere concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo a), oltre che del reato di omessa dichiarazione (in violazione dell'art.5 d.igs. 74/2000) di cui al capo b), nonché, limitatamente all'anno 2012, del reato di distruzione od occultamento di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000, ed aveva condannato, rispettivamente, gli imputati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed anni due e mesi otto di reclusione; la Corte di appello ha altresì confermato nel resto la indicata pronuncia.

In particolare, si contesta ad entrambi di aver agito in concorso tra loro - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente attività di lavanderia industriale dichiarata fallita dal Tribunale di Noia il 16.06.2014 e la [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - distraendo dal patrimonio della società fallita macchinari industriali per un valore approssimativo pari ad euro 496.645,00 facendone oggetto di vendite simulate in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta al solo [OSCURATO:PERSONA] di aver sottratto i libri sociali e le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori; con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] di aver compiuto più fatti di bancarotta fraudolenta.

Inoltre, si contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, evadendo limitatamente all'anno 2012 riva per un ammontare pari ad euro 113.196,04 ed infine di aver distrutto o comunque occultato le fatture attive emesse sempre nello stesso anno nei confronti dei clienti Grand hotel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per un imponibile pari ad euro 541.885,92 (comprensivo di iva per euro 113.196,04) al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., la violazione dell'art.546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed alla erronea valutazione delle prove acquisite in atti.

La Corte d'appello ha ritenuto superflue, senza un'argomentazione adeguata, le considerazioni di fatto e di diritto svolte dalla difesa, andando a contrastarle con la insufficiente motivazione resa in relazione alla ritenuta fraudolenza della condotta contestata all'imputata.

Infatti, la Corte rìtiene raggiunta lei prova degli "indici di fraudolenza", ossia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la ricezione di assegni in assenza di prestazioni, ma fondando la colpevolezza dell'imputata su argomentazioni errate — secondo cui i titoli esibiti dall'imputata non consentivano di comprovare il pagamento dei prezzi dei beni e sussiste discordanza tra il prezzo dei macchinari di cui alle fatture trovate dalla Guardia di finanza e quelle portate in contabilità dalla [OSCURATO:PERSONA] - per cui si ritiene illogico assumere l'inutilità e/o superfluità di prove decisive a discarico che possano fornire una diversa spiegazione (quali la nomina di un consulente tecnico di ufficio per accertare il valore dei beni di cui alle 19 fatture di cui all'imputazione; l'acquisizione dei questionari esperiti dalla Polizia giudiziaria per accertare il volume di affari della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli anni 2012 e 2013).

In particolare, si fa altresì riferimento alla mancata valutazione di prove a discarico richieste dalla difesa, anche da parte della Corte d'appello.

Sarebbe stato necessario valutare, in particolare, la consulenza di parte del teste ing. [OSCURATO:PERSONA]; la consulenza del curatore del 27.06.2016 e l'autorizzazione del Tribunale civile di Nola, sez. fall. del 28.06.2016 in cui è riportato il valore dei macchinari (stimato al 2016 pari ad euro 63.000); inoltre, sarebbe stato utile valutare la documentazione (titoli cambiari per euro 75.000 e bonifici) comprovante l'avvenuto pagamento, e quella contabile offerta dall'imputata nonché l'interrogatorio della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta in capo alVextraneus ed infine vizio di legge in relazione all'art.110 cod. peli.

La Corte d'appello ha affermato che la sio.ra [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prestata a rendersi intestataria fittizia dei macchinari della società in questione, consentendo il perfezionamento di un negozio simulato ai danni dei creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che sarebbe dunque chiaro l'apporto causale dell'imputata quale concorrente extraneus.

La difesa contesta l'elemento soggettivo del concorrente ritenendo che esso non consista nel contributo causale, bensì nella consapevolezza di offrire un contributo causale.

La Corte, inoltre, in un primo momento, ha sostenuto fosse necessario dimostrare il dolo generico del concorrente esterno sotto il profilo soggettivo, per poi descrivere il dolo generico utilizzando l'elemento oggettivo del reato, ossia la condotta del soggetto ed il contributo causale, dunque incorrendo nel vizio di erronea applicazione della legge penale, ma anche in quello del difetto assoluto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del concorrente esterno.

3.3. Con il terzo motivo contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed alla erronea valutazione delle prove acquisite in atti ed infine erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di bancarotta preferenziale.

La Corte non ha argomentato riguardo la richiesta di derubricazione della fattispecie in quella di bancarotta preferenziale, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta dalla parte — che consiste invece in documenti specifici tra i quali le ricevute di estratto conto comprovanti pagamenti effettuati in favore della ditta individuale della [OSCURATO:PERSONA] con il meccanismo del pagamento diretto in nome e per conto della società fallita ai creditori di quest'ultima - fosse priva di elementi da cui desumere la riferibilità dei pagamenti effettuati alla specifica causale della vendita dei macchinari in oggetto.

3.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.62, 65, 132, 133 cod. peri.

La Corte si è sostituita al Tribunale nell'individuazione della pena base e della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, mentre avrebbe dovuto tenere conto delle considerazioni del Tribunale di Noia e del motivo di gravame riportato dalla difesa.

3.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza di norme proc:essuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 12-bis 1.74/2000.

La difesa ritiene che la Corte non abbia preso in considerazione la censura difensiva esposta riguardante l'illegittimità della confisca per equivalente del profitto del reato, operata direttamente sui beni personali dell'imputata, senza avere precedentemente provato a reperire i beni costituenti il profitto diretto del reato o ai verificare la disponibilità dei beni nel patrimonio sociale.4.

Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le censure a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione della legge penale in riferimento all'art. 216 commi i , n.1 e 2, 223 commi 1 e 2

1. fall. e travisamento del fatto, l'inesistenza della prova dell'attività distrattiva.

La Corte d'appello ha assunto a fondamento del proprio convincimento di colpevolezza una circostanza non provata, ossia una vendita simulata di macchinari aziendali, smentita dalle risultanze processuali di segno contrario, di cui la Corte ha omesso la valutazione e l'accertamento.

Si fa riferimento in particolare alla vendita dei macchinari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con n.19 fatture portate in contabilità e consegnate alla Gdf nella fase di verifica ispettiva, vendita intervenuta al prezzo di mercato (difatti era stata acquisita la prova della stima sul valore dei macchinari, ritenuto congruo anche dal curatore e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); infine si fa riferimento alla prova acquisita in atti del pagamento del prezzo di acquisto, seppur non nella sua totalità per indisponibilità delle ricevute; tant'è che gli accertamenti della Gdf dimostrano la capacità economica di provvedere al pagamento delle fatture in capo alla ditta individuale.

Analoghe considerazioni di illogicità ed erronea applicazione della legge penale devono sollevarsi anche riguardo alla ulteriore condotta delittuosa di bancarotta documentale fraudolenta contestata al capo a) dell'imputazione, difettando la prova del dolo specifico. 4.2.

Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione alla fattispecie delittuosa di bancarotta semplice.

La Corte ha sostenuto l'infondatezza della censura mossa semplicemente sull'assunto che la condotta distrattiva di vendita simulata fosse provata, escludendo di conseguenza la derubricazione in bancarotta semplice per carenza degli elementi strutturali del reato; è evidente che la premessa errata da cui è partita la corte territoriale travolge l'intero percorso logico giuridico seguito dalla medesima per addivenire al verdetto di colpevolezza.

4.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione agli artt. 62, 65, 132, 133 cod. pen.

La Corte d'appello si è sostituita al giudice di primo grado attraverso un mero calcolo matematico, al fine dell'individuazione della pena base e della quantificazione della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo conto che il Tribunale di Noia non aveva offerto motivazione per ritenere che la pena base inflitta si discostasse dal minimo; minimo ravvisabile nel caso di specie tenuto conto dell'età dell'imputato, della sua incensuratezza.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; i difensori degli imputati hanno fatto pervenire le loro conclusioni per iscritto con cui insistono nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti esposti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

Essi verranno esaminati congiuntamente essendo in buona sostanza identiche le questioni poste, salvo a procedere alle dovute differenziazioni riguardo a ciascuna posizione. 1.1.Quanto ai primi due motivi con cui entrambi i ricorsi contestano la prova della distrazione, si osserva che la corte territoriale ha correttamente identificato la fattispecie dì bancarotta fraudolenta nella condotta di distrazione oggetto di contestazione, consistita nel distacco dal patrimonio sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - in epoca prossima al fallimento, in cui si erano già delineate plurime inadempienze della società - di beni di rilevante valore - macchinari - cui veniva data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori attraverso lo schermo di una vendita simulata in favore della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] - figlia di [OSCURATO:PERSONA] - creata solo qualche anno prima dell'operazione distrattiva; vendita che è stata correttamente ritenuta simulata per non esserne conseguito l'effettivo pagamento del prezzo solo apparentemente pattuito (come da fatture acquisite dalla G.d.f. rispetto alle quali sono stati prodotti dagli imputati titoli cambiari che per la loro astrattezza - e non solo - giustamente non sono stati ritenuti idonei a suffragare il pagamento del prezzo, risultando per di più la cJ maggior parte di essi avere una data antecedente alle fatture che le parti assumono attestanti la apparente vendita, e non risultando comunque la prova del loro pagamento).

La scoperta delle fatture e dei macchinari presso la ditta individuale - facente capo alla figlia dell'amministratore della società fallita e svolgente la medesima attività della società prossima al fallimento - montati e in funzione, ad onta della prima giustificazione offerta secondo cui sarebbero stati appoggiati lì a seguito dello sfratto subito dalla società fallita, è d'altronde avvenuta per caso - secondo quanto precisano i giudici di merito e non risulta oggetto di specifica contestazione - a seguito del rinvenimento di una cessione di crediti intervenuta sempre da parte della società fallita in favore della ditta individuale che portò all'esecuzione di una verifica fiscale presso la ditta individuale, risultata sino ad allora sconosciuta al fisco.

Neutro è poi il riferimento alla capacità di adempiere, come si osserva congruamente e logicamente nella sentenza impugnata non potendo certamente desumersi dalla capacità economica della ditta individuale l'avvenuto pagamento del prezzo.

Né è stato giustamente ritenuto determinante il valore effettivo del bene, che in base alle stesse fatture esibite dalla imputata sarebbe comunque pari alla consistente somma di euro 188.929,00, una volta che non ne è comunque emerso il pagamento (al riguardo la corte di appello ha anche precisato che non potesse assurgere a prova di pagamento dei prezzo di vendita neppure l'asserita estinzione di debiti della fallita attraverso il pagamento da parte di debitori della ditta individuale che avrebbero provveduto a pagare direttamente creditori della società, in mancanza di elementi che potessero riferire tali pagamenti alla vendita in questione).

Sicché correttamente la corte di appello ha escluso la possibilità di qualificare il fatto come bancarotta preferenziale in luogo di quella distrattiva; conseguentemente manifestamente infondato è il terzo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insta per tale riqualificazione.

Tutto ciò senza considerare la contraddittorietà, sotto certi aspetti, dell'impostazione difensiva che assume, da un lato, la veridicità delle fatture successivamente esibite per complessivi euro 188.929,00 e il relativo pagamento integrale (assumendo di non avere la prova per il residuo perché avvenuto con cambiali), e, dall'altro, che era necessario accertare l'effettivo valore dei beni ove si fosse dubitato del valore di essi, a fronte dell'accertamento del consulente di parte che lo aveva accertato in euro 63.000 alla data del 2016 per la vetustà dei macchinari (in tal modo lasciando quasi intendere che le stesse fatture successivamente esibite dall'imputata, che sono quelle a cui la stessa aveva inteso fare riferimento disconoscendo quelle dell'importo superiore considerate in imputazione, riportassero un valore eccessivo dei macchinari venduti senza neppure spiegarsene la ragione),In altri termini secondo quanto si coglie logicamente nella sentenza impugnata si rileva piuttosto - una volta rimasta smentita la giustificazione del mero deposito dei macchinari presso la ditta individuale - la tendenza a un progressivo ridimensionamento del valore di quei beni nell'ottica di un avvicinamento a quanto si assume dimostrato come pagato in relazione alla asserita vendita.

I motivi in parte qua sono dunque manifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi avendo la corte di appello già indicato, con motivazione completa, coerente e congrua, che comunque non poteva in alcun modo dirsi intervenuto il pagamento di quei beni, neppure per l'importo delle fatture ammontanti ad euro 188.929 che si assumono, in tesi difensiva, essere quelle reali.

Tutto ciò senza considerare che le fatture riportanti il diverso, maggiore, importo di euro 496.645,00, esibite alla G.d.f. dalla stessa imputata (così come precisa la corte di appello alla stregua di quanto riferito dalla curatrice presente all'accesso con la G.d.f.) riportavano, senza alcuna menzione di pagamento, proprio i corrispondenti numeri di matricola dei macchinari rinvenuti presso la ditta individuale, mentre le fatture successive non riportavano più la dicitura "prezzo convenuto" ma il pagamento con cambiali.

In ogni caso osserva la corte territoriale che la documentazione successiva, ovvero le fatture poi prodotte dall'imputata per importo inferiore, non erano comunque corredate dalla prova del pagamento né era stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla esistenza delle fatture prodotte in prima battuta. 1.2.Alle stregua di tutto quanto sopra riportato, discende con evidenza la mancanza dì decisività delle richieste istruttorie avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra indicate nel ritenuto in fatto, né tanto meno possono ritenersi trascurati gli elementi probatori a cui pure si fa riferimento in ricorso (laddove peraltro i questionari di cui si lamenta la mancata acquisizione contengono le dichiarazioni rese dalla stessa imputata alla g.d.f. e questa è stata in ogni caso sentita in dibattimento).

In altri termini la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la quale è stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputata e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli atti.

Quanto, poi, all'omesso espletamento di perizia di ufficio è noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene la decisione negativa del giudice un atto compatibile con l'esercizio dei suoi poteri discrezionali, dovendosi anche considerare la natura della perizia come atto neutro e quindi impossibile da qualificare come " decisivo" ai fini difensivi.

1.3. La Corte territoriale ha quindi coerentemente concluso che non si tratta di operazioni realizzate con imprudenza o per effetto di scelte avventate, in assenza di un'adeguata valutazione dei rischi rispetto alla possibilità di successo ma realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, ma di operazioni che hanno comportato l'azzeramento del patrimonio sociale, nella totale assenza di una prospettiva di vantaggio per la società e che pertanto configurano senza dubbio alcuno una condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Sicché evidente è anche l'infondatezza del secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

E, quanto al motivo sul dolo specifico, relativamente al reato di bancarotta documentale fraudolenta ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], esso è aspecifico, avendo la corte di appello già spiegato che nel caso di specie deve ritenersi sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma, posto che l'omessa consegna e quindi la sottrazione delle scritture contabili, corredata dalla totale assenza di collaborazione da parte dell'imputato col curatore, risulta proprio preordinata ad occultare il patrimonio societario che veniva infatti rinvenuto presso la sede di altra impresa.

1.4. Parimenti manifestamente infondato è il motivo sull'elemento soggettivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la natura e topologia dell'operazione sopra descritta, per come si è dipanata in assenza del versamento di un adeguato corrispettivo, implica necessariamente la partecipazione consapevole dell'imputata, quale terza contraente fittizia e beneficiaria dei beni.

1.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui vi è doglianza in entrambi i ricorsi, è opportuno premettere che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01), e nel caso di specie per entrambi gli imputati la pena base è stata individuata in maniera non distante dal minimo edittale di anni tre di reclusione prevista per il più grave reato di bancarotta fraudolenta.

Sicché il motivo in scrutinio nella parte in cui lamenta la mancata riduzione della pena è aspecifico, oltre che manifestamente infondato, avendo la corte di appello indicato le ragioni per le quali la pena, non distante dal minimo edittale, non potesse essere ulteriormente ridotta (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata).

Quanto poi alla residua doglianza che lamenta che la corte di appello si sarebbe sostituita illegittimamente nella individuazione della pena base non indicata dal tribunale si rammenta che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (nella specie, l'entità della diminuzione operata per il tentativo), trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità.

Ed invero, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in realtà, la corte di appello, ricostruita la determinazione della pena operata dal primo giudice in anni tre e mesi sei di reclusione, come pena base, ridotta ad anni due e mesi sei per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche - non riconosciute quindi nella massima estensione - ha piuttosto proceduto alla riduzione della pena finale, riconoscendo la riduzione per le attenuanti generiche nella sua massima estensione di un terzo (ed è così giunta, in accoglimento del motivo di appello, a ridurre la pena a anni due e mesi quattro di reclusione).

Quanto all'imputata, la corte di appello, preso atto della lacuna nella indicazione della pena base, ricostruita la riduzione per effetto delle attenuanti generiche nella massima estensione, ha proceduto ad individuare la pena base individuandcla, correttamente, in quella pari, per il più grave reato di cui al capo A, ad anni tre e mesi sei di reclusione - pena comunque prossima al minimo edittale - che in virtù della riduzione - massima - per le attenuanti generiche si è ridotta a anni due e mesi quattro, per poi essere aumentata per la continuazione - così come già fatto dal tribunale - ad anni due e mesi otto di reclusione.

1.6. Il motivo sulla confisca, svolto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato.

Ed invero, come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte riguardo alla confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) - ma il principio deve ritenersi valido anche nel caso della confisca ex art. 12-bis D.Igs. n. 74 del 2000 che è parimenti un'ipotesi di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato tributario - che essa non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Rv. 274485 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7079 del 23/01/2013, Rv. 254751 - 01).

Questa Corte ha precisato che, trattandosi di confisca obbligatoria in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, il rispetto del contraddittorio sulla misura di sicurezza è assicurato dalla correlazione fra accusa e sentenza.

L'imputato è, quindi, posto in grado di difendersi dalla natura stessa della contestazione - nel caso di specie reato di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74/2000 - considerato che quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Igs. n. 74/2000, la obbligatorietà della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza del profitto come determinato (individuato, nel caso di specie, in sentenza in euro 85.987,04, ossia in misura corrispondente al profitto ingiusto conseguito, ovvero all'iva evasa limitatamente all'anno 2012, in relazione al reato di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74/2000 di cui al capo B dell'imputazione).

Quanto, infine, alla doglianza relativa alla disposizione della confisca direttamente sui beni personali dell'imputata e alla mancata verifica dell'esistenza di beni da confiscare quale profitto diretto nel patrimonio sociale è il caso di rammentare che nel caso di specie si verte nell'ipotesi di impresa individuale sicché alcuna distinzione di massa patrimoniale è ravvisabile, con la conseguenza che corretto è stato il riferimento da parte del giudice di merito unicamente ai beni dell'imputata.

La doglianza è nel resto del tutto generica.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato — limitatamente alla durata della pena, ridotta di due mesi, per [OSCURATO:PERSONA], e alla durata delle pene accessorie ridotta per entrambi - la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Noia il 10 dicembre 2017, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione, contestati al capo a), e dichiarato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per avere concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo a), oltre che del reato di omessa dichiarazione (in violazione dell'art.5 d.igs. 74/2000) di cui al capo b), nonché, limitatamente all'anno 2012, del reato di distruzione od occultamento di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000, ed aveva condannato, rispettivamente, gli imputati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed anni due e mesi otto di reclusione; la Corte di appello ha altresì confermato nel resto la indicata pronuncia. In particolare, si contesta ad entrambi di aver agito in concorso tra loro - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente attività di lavanderia industriale dichiarata fallita dal Tribunale di Noia il 16.06.2014 e la [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - distraendo dal patrimonio della società fallita macchinari industriali per un valore approssimativo pari ad euro 496.645,00 facendone oggetto di vendite simulate in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta al solo [OSCURATO:PERSONA] di aver sottratto i libri sociali e le scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori; con l'aggravante per [OSCURATO:PERSONA] di aver compiuto più fatti di bancarotta fraudolenta. Inoltre, si contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, evadendo limitatamente all'anno 2012 riva per un ammontare pari ad euro 113.196,04 ed infine di aver distrutto o comunque occultato le fatture attive emesse sempre nello stesso anno nei confronti dei clienti Grand hotel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per un imponibile pari ad euro 541.885,92 (comprensivo di iva per euro 113.196,04) al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., la violazione dell'art.546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed alla erronea valutazione delle prove acquisite in atti. La Corte d'appello ha ritenuto superflue, senza un'argomentazione adeguata, le considerazioni di fatto e di diritto svolte dalla difesa, andando a contrastarle con la insufficiente motivazione resa in relazione alla ritenuta fraudolenza della condotta contestata all'imputata. Infatti, la Corte rìtiene raggiunta lei prova degli "indici di fraudolenza", ossia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la ricezione di assegni in assenza di prestazioni, ma fondando la colpevolezza dell'imputata su argomentazioni errate — secondo cui i titoli esibiti dall'imputata non consentivano di comprovare il pagamento dei prezzi dei beni e sussiste discordanza tra il prezzo dei macchinari di cui alle fatture trovate dalla Guardia di finanza e quelle portate in contabilità dalla [OSCURATO:PERSONA] - per cui si ritiene illogico assumere l'inutilità e/o superfluità di prove decisive a discarico che possano fornire una diversa spiegazione (quali la nomina di un consulente tecnico di ufficio per accertare il valore dei beni di cui alle 19 fatture di cui all'imputazione; l'acquisizione dei questionari esperiti dalla Polizia giudiziaria per accertare il volume di affari della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli anni 2012 e 2013). In particolare, si fa altresì riferimento alla mancata valutazione di prove a discarico richieste dalla difesa, anche da parte della Corte d'appello. Sarebbe stato necessario valutare, in particolare, la consulenza di parte del teste ing. [OSCURATO:PERSONA]; la consulenza del curatore del 27.06.2016 e l'autorizzazione del Tribunale civile di Nola, sez. fall. del 28.06.2016 in cui è riportato il valore dei macchinari (stimato al 2016 pari ad euro 63.000); inoltre, sarebbe stato utile valutare la documentazione (titoli cambiari per euro 75.000 e bonifici) comprovante l'avvenuto pagamento, e quella contabile offerta dall'imputata nonché l'interrogatorio della stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta in capo alVextraneus ed infine vizio di legge in relazione all'art.110 cod. peli. La Corte d'appello ha affermato che la sio.ra [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prestata a rendersi intestataria fittizia dei macchinari della società in questione, consentendo il perfezionamento di un negozio simulato ai danni dei creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che sarebbe dunque chiaro l'apporto causale dell'imputata quale concorrente extraneus. La difesa contesta l'elemento soggettivo del concorrente ritenendo che esso non consista nel contributo causale, bensì nella consapevolezza di offrire un contributo causale. La Corte, inoltre, in un primo momento, ha sostenuto fosse necessario dimostrare il dolo generico del concorrente esterno sotto il profilo soggettivo, per poi descrivere il dolo generico utilizzando l'elemento oggettivo del reato, ossia la condotta del soggetto ed il contributo causale, dunque incorrendo nel vizio di erronea applicazione della legge penale, ma anche in quello del difetto assoluto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del concorrente esterno. 3.3. Con il terzo motivo contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla mancata assunzione di prove decisive ed alla erronea valutazione delle prove acquisite in atti ed infine erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di bancarotta preferenziale. La Corte non ha argomentato riguardo la richiesta di derubricazione della fattispecie in quella di bancarotta preferenziale, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta dalla parte — che consiste invece in documenti specifici tra i quali le ricevute di estratto conto comprovanti pagamenti effettuati in favore della ditta individuale della [OSCURATO:PERSONA] con il meccanismo del pagamento diretto in nome e per conto della società fallita ai creditori di quest'ultima - fosse priva di elementi da cui desumere la riferibilità dei pagamenti effettuati alla specifica causale della vendita dei macchinari in oggetto. 3.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt.62, 65, 132, 133 cod. peri. La Corte si è sostituita al Tribunale nell'individuazione della pena base e della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, mentre avrebbe dovuto tenere conto delle considerazioni del Tribunale di Noia e del motivo di gravame riportato dalla difesa. 3.5. Con il quinto motivo deduce inosservanza di norme proc:essuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 12-bis 1.74/2000. La difesa ritiene che la Corte non abbia preso in considerazione la censura difensiva esposta riguardante l'illegittimità della confisca per equivalente del profitto del reato, operata direttamente sui beni personali dell'imputata, senza avere precedentemente provato a reperire i beni costituenti il profitto diretto del reato o ai verificare la disponibilità dei beni nel patrimonio sociale.4. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le censure a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione della legge penale in riferimento all'art. 216 commi i , n.1 e 2, 223 commi 1 e 2 1. fall. e travisamento del fatto, l'inesistenza della prova dell'attività distrattiva. La Corte d'appello ha assunto a fondamento del proprio convincimento di colpevolezza una circostanza non provata, ossia una vendita simulata di macchinari aziendali, smentita dalle risultanze processuali di segno contrario, di cui la Corte ha omesso la valutazione e l'accertamento. Si fa riferimento in particolare alla vendita dei macchinari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con n.19 fatture portate in contabilità e consegnate alla Gdf nella fase di verifica ispettiva, vendita intervenuta al prezzo di mercato (difatti era stata acquisita la prova della stima sul valore dei macchinari, ritenuto congruo anche dal curatore e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); infine si fa riferimento alla prova acquisita in atti del pagamento del prezzo di acquisto, seppur non nella sua totalità per indisponibilità delle ricevute; tant'è che gli accertamenti della Gdf dimostrano la capacità economica di provvedere al pagamento delle fatture in capo alla ditta individuale. Analoghe considerazioni di illogicità ed erronea applicazione della legge penale devono sollevarsi anche riguardo alla ulteriore condotta delittuosa di bancarotta documentale fraudolenta contestata al capo a) dell'imputazione, difettando la prova del dolo specifico. 4.2. Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione alla fattispecie delittuosa di bancarotta semplice. La Corte ha sostenuto l'infondatezza della censura mossa semplicemente sull'assunto che la condotta distrattiva di vendita simulata fosse provata, escludendo di conseguenza la derubricazione in bancarotta semplice per carenza degli elementi strutturali del reato; è evidente che la premessa errata da cui è partita la corte territoriale travolge l'intero percorso logico giuridico seguito dalla medesima per addivenire al verdetto di colpevolezza. 4.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., violazione dell'art.546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione agli artt. 62, 65, 132, 133 cod. pen. La Corte d'appello si è sostituita al giudice di primo grado attraverso un mero calcolo matematico, al fine dell'individuazione della pena base e della quantificazione della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche, non tenendo conto che il Tribunale di Noia non aveva offerto motivazione per ritenere che la pena base inflitta si discostasse dal minimo; minimo ravvisabile nel caso di specie tenuto conto dell'età dell'imputato, della sua incensuratezza. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; i difensori degli imputati hanno fatto pervenire le loro conclusioni per iscritto con cui insistono nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti esposti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. Essi verranno esaminati congiuntamente essendo in buona sostanza identiche le questioni poste, salvo a procedere alle dovute differenziazioni riguardo a ciascuna posizione. 1.1.Quanto ai primi due motivi con cui entrambi i ricorsi contestano la prova della distrazione, si osserva che la corte territoriale ha correttamente identificato la fattispecie dì bancarotta fraudolenta nella condotta di distrazione oggetto di contestazione, consistita nel distacco dal patrimonio sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] - in epoca prossima al fallimento, in cui si erano già delineate plurime inadempienze della società - di beni di rilevante valore - macchinari - cui veniva data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori attraverso lo schermo di una vendita simulata in favore della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] - figlia di [OSCURATO:PERSONA] - creata solo qualche anno prima dell'operazione distrattiva; vendita che è stata correttamente ritenuta simulata per non esserne conseguito l'effettivo pagamento del prezzo solo apparentemente pattuito (come da fatture acquisite dalla G.d.f. rispetto alle quali sono stati prodotti dagli imputati titoli cambiari che per la loro astrattezza - e non solo - giustamente non sono stati ritenuti idonei a suffragare il pagamento del prezzo, risultando per di più la cJ maggior parte di essi avere una data antecedente alle fatture che le parti assumono attestanti la apparente vendita, e non risultando comunque la prova del loro pagamento). La scoperta delle fatture e dei macchinari presso la ditta individuale - facente capo alla figlia dell'amministratore della società fallita e svolgente la medesima attività della società prossima al fallimento - montati e in funzione, ad onta della prima giustificazione offerta secondo cui sarebbero stati appoggiati lì a seguito dello sfratto subito dalla società fallita, è d'altronde avvenuta per caso - secondo quanto precisano i giudici di merito e non risulta oggetto di specifica contestazione - a seguito del rinvenimento di una cessione di crediti intervenuta sempre da parte della società fallita in favore della ditta individuale che portò all'esecuzione di una verifica fiscale presso la ditta individuale, risultata sino ad allora sconosciuta al fisco. Neutro è poi il riferimento alla capacità di adempiere, come si osserva congruamente e logicamente nella sentenza impugnata non potendo certamente desumersi dalla capacità economica della ditta individuale l'avvenuto pagamento del prezzo. Né è stato giustamente ritenuto determinante il valore effettivo del bene, che in base alle stesse fatture esibite dalla imputata sarebbe comunque pari alla consistente somma di euro 188.929,00, una volta che non ne è comunque emerso il pagamento (al riguardo la corte di appello ha anche precisato che non potesse assurgere a prova di pagamento dei prezzo di vendita neppure l'asserita estinzione di debiti della fallita attraverso il pagamento da parte di debitori della ditta individuale che avrebbero provveduto a pagare direttamente creditori della società, in mancanza di elementi che potessero riferire tali pagamenti alla vendita in questione). Sicché correttamente la corte di appello ha escluso la possibilità di qualificare il fatto come bancarotta preferenziale in luogo di quella distrattiva; conseguentemente manifestamente infondato è il terzo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insta per tale riqualificazione. Tutto ciò senza considerare la contraddittorietà, sotto certi aspetti, dell'impostazione difensiva che assume, da un lato, la veridicità delle fatture successivamente esibite per complessivi euro 188.929,00 e il relativo pagamento integrale (assumendo di non avere la prova per il residuo perché avvenuto con cambiali), e, dall'altro, che era necessario accertare l'effettivo valore dei beni ove si fosse dubitato del valore di essi, a fronte dell'accertamento del consulente di parte che lo aveva accertato in euro 63.000 alla data del 2016 per la vetustà dei macchinari (in tal modo lasciando quasi intendere che le stesse fatture successivamente esibite dall'imputata, che sono quelle a cui la stessa aveva inteso fare riferimento disconoscendo quelle dell'importo superiore considerate in imputazione, riportassero un valore eccessivo dei macchinari venduti senza neppure spiegarsene la ragione),In altri termini secondo quanto si coglie logicamente nella sentenza impugnata si rileva piuttosto - una volta rimasta smentita la giustificazione del mero deposito dei macchinari presso la ditta individuale - la tendenza a un progressivo ridimensionamento del valore di quei beni nell'ottica di un avvicinamento a quanto si assume dimostrato come pagato in relazione alla asserita vendita. I motivi in parte qua sono dunque manifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi avendo la corte di appello già indicato, con motivazione completa, coerente e congrua, che comunque non poteva in alcun modo dirsi intervenuto il pagamento di quei beni, neppure per l'importo delle fatture ammontanti ad euro 188.929 che si assumono, in tesi difensiva, essere quelle reali. Tutto ciò senza considerare che le fatture riportanti il diverso, maggiore, importo di euro 496.645,00, esibite alla G.d.f. dalla stessa imputata (così come precisa la corte di appello alla stregua di quanto riferito dalla curatrice presente all'accesso con la G.d.f.) riportavano, senza alcuna menzione di pagamento, proprio i corrispondenti numeri di matricola dei macchinari rinvenuti presso la ditta individuale, mentre le fatture successive non riportavano più la dicitura "prezzo convenuto" ma il pagamento con cambiali. In ogni caso osserva la corte territoriale che la documentazione successiva, ovvero le fatture poi prodotte dall'imputata per importo inferiore, non erano comunque corredate dalla prova del pagamento né era stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla esistenza delle fatture prodotte in prima battuta. 1.2.Alle stregua di tutto quanto sopra riportato, discende con evidenza la mancanza dì decisività delle richieste istruttorie avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra indicate nel ritenuto in fatto, né tanto meno possono ritenersi trascurati gli elementi probatori a cui pure si fa riferimento in ricorso (laddove peraltro i questionari di cui si lamenta la mancata acquisizione contengono le dichiarazioni rese dalla stessa imputata alla g.d.f. e questa è stata in ogni caso sentita in dibattimento). In altri termini la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, risulta presa alla luce della motivazione con la quale è stata adeguatamente argomentata la sussistenza di prove sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputata e quindi la perfetta decidibilità del processo allo stato degli atti. Quanto, poi, all'omesso espletamento di perizia di ufficio è noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene la decisione negativa del giudice un atto compatibile con l'esercizio dei suoi poteri discrezionali, dovendosi anche considerare la natura della perizia come atto neutro e quindi impossibile da qualificare come " decisivo" ai fini difensivi. 1.3. La Corte territoriale ha quindi coerentemente concluso che non si tratta di operazioni realizzate con imprudenza o per effetto di scelte avventate, in assenza di un'adeguata valutazione dei rischi rispetto alla possibilità di successo ma realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, ma di operazioni che hanno comportato l'azzeramento del patrimonio sociale, nella totale assenza di una prospettiva di vantaggio per la società e che pertanto configurano senza dubbio alcuno una condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione. Sicché evidente è anche l'infondatezza del secondo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. E, quanto al motivo sul dolo specifico, relativamente al reato di bancarotta documentale fraudolenta ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], esso è aspecifico, avendo la corte di appello già spiegato che nel caso di specie deve ritenersi sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma, posto che l'omessa consegna e quindi la sottrazione delle scritture contabili, corredata dalla totale assenza di collaborazione da parte dell'imputato col curatore, risulta proprio preordinata ad occultare il patrimonio societario che veniva infatti rinvenuto presso la sede di altra impresa. 1.4. Parimenti manifestamente infondato è il motivo sull'elemento soggettivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la natura e topologia dell'operazione sopra descritta, per come si è dipanata in assenza del versamento di un adeguato corrispettivo, implica necessariamente la partecipazione consapevole dell'imputata, quale terza contraente fittizia e beneficiaria dei beni. 1.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, di cui vi è doglianza in entrambi i ricorsi, è opportuno premettere che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01), e nel caso di specie per entrambi gli imputati la pena base è stata individuata in maniera non distante dal minimo edittale di anni tre di reclusione prevista per il più grave reato di bancarotta fraudolenta. Sicché il motivo in scrutinio nella parte in cui lamenta la mancata riduzione della pena è aspecifico, oltre che manifestamente infondato, avendo la corte di appello indicato le ragioni per le quali la pena, non distante dal minimo edittale, non potesse essere ulteriormente ridotta (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata). Quanto poi alla residua doglianza che lamenta che la corte di appello si sarebbe sostituita illegittimamente nella individuazione della pena base non indicata dal tribunale si rammenta che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (nella specie, l'entità della diminuzione operata per il tentativo), trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità. Ed invero, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], in realtà, la corte di appello, ricostruita la determinazione della pena operata dal primo giudice in anni tre e mesi sei di reclusione, come pena base, ridotta ad anni due e mesi sei per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche - non riconosciute quindi nella massima estensione - ha piuttosto proceduto alla riduzione della pena finale, riconoscendo la riduzione per le attenuanti generiche nella sua massima estensione di un terzo (ed è così giunta, in accoglimento del motivo di appello, a ridurre la pena a anni due e mesi quattro di reclusione). Quanto all'imputata, la corte di appello, preso atto della lacuna nella indicazione della pena base, ricostruita la riduzione per effetto delle attenuanti generiche nella massima estensione, ha proceduto ad individuare la pena base individuandcla, correttamente, in quella pari, per il più grave reato di cui al capo A, ad anni tre e mesi sei di reclusione - pena comunque prossima al minimo edittale - che in virtù della riduzione - massima - per le attenuanti generiche si è ridotta a anni due e mesi quattro, per poi essere aumentata per la continuazione - così come già fatto dal tribunale - ad anni due e mesi otto di reclusione. 1.6. Il motivo sulla confisca, svolto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte riguardo alla confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) - ma il principio deve ritenersi valido anche nel caso della confisca ex art. 12-bis D.Igs. n. 74 del 2000 che è parimenti un'ipotesi di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato tributario - che essa non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Rv. 274485 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7079 del 23/01/2013, Rv. 254751 - 01). Questa Corte ha precisato che, trattandosi di confisca obbligatoria in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, il rispetto del contraddittorio sulla misura di sicurezza è assicurato dalla correlazione fra accusa e sentenza. L'imputato è, quindi, posto in grado di difendersi dalla natura stessa della contestazione - nel caso di specie reato di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74/2000 - considerato che quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Igs. n. 74/2000, la obbligatorietà della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza del profitto come determinato (individuato, nel caso di specie, in sentenza in euro 85.987,04, ossia in misura corrispondente al profitto ingiusto conseguito, ovvero all'iva evasa limitatamente all'anno 2012, in relazione al reato di cui all'art. 5 del D.Igs. n. 74/2000 di cui al capo B dell'imputazione). Quanto, infine, alla doglianza relativa alla disposizione della confisca direttamente sui beni personali dell'imputata e alla mancata verifica dell'esistenza di beni da confiscare quale profitto diretto nel patrimonio sociale è il caso di rammentare che nel caso di specie si verte nell'ipotesi di impresa individuale sicché alcuna distinzione di massa patrimoniale è ravvisabile, con la conseguenza che corretto è stato il riferimento da parte del giudice di merito unicamente ai beni dell'imputata. La doglianza è nel resto del tutto generica. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritie
Sentenza Cassazione n. 36425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris