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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 29419/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12254/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – nonché INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] vittime del dovere avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n . 66/2022, depositata in data 25/01/2022, notificata in data 6/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/10/2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con una invalidità complessiva del l’ 11% , chiedeva , in applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, e la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione perl’anno 2017.

2. Impugnato il diniego espresso , la [OSCURATO:PERSONA] cia le d i LaSpezia accolse il ricorso del contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettò l’appello della Agenzia delle Entrate, evidenziando che l’art. 1 comma 211 prevede un beneficio soggettivo riguardante i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti , perché non introduce limitazion i correlate alla forma della pensione,privilegiata o meno, legate all’evento che ha reso il soggetto vittima del dovere.

Il legislatore ha inteso estendere incondizionatamente e nel suo complesso alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati il regime di favore accordato in materia pensionistica alle vittime del terrorismo, riconoscendo l’eccezionale valore del sacrificio dei beneficiari. 4.Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Si è costituito anche l’INPS, proponendo ricorso incidentale adesivoaffidato ad un motivo.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n.197.

Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. con riferimento alla ritenuta spettanza dell’esenzione Irpef in relazione a qualsiasi trattamento pensionistico corrisposto ad unsoggetto rientrante nella categoria delle vittime del dovere; evidenzia in particolare che l’esenzione Irpef, estesa alle vittime del dovere dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, vada riferita ai soli trattamenti pensionistici che trovino il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere, come chiarito anche nel Messaggio INPS n. 3274 del 10/08/2017, e quindi in definitiva allesole pensioni privilegiate correlate all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello stato di soggetto equiparato; in tal senso deporrebbero sia l’interpretazione letterale, imposta pe raltro dalla natura agevolativa dei benefici in parola, che l’interpretazione sistematica, dovendosi fare riferimento agli stessi trattamenti agevolativi previsti per le vittime del terrorismo; evidenzia infine che nel caso di specie la parte non abbia provato, come suo onere, di godere di trattamenti pensionistici privilegiati.

L’INPS ha proposto ricorso incidentale adesivo fondato sulle medesime argomentazioni.

2. Appare necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza alla luce della particolare rilevanza della questione, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per trattazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12254/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – nonché INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] vittime del dovere avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n . 66/2022, depositata in data 25/01/2022, notificata in data 6/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/10/2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], essendo stato riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere con una invalidità complessiva del l’ 11% , chiedeva , in applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, e la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione perl’anno 2017. 2. Impugnato il diniego espresso , la [OSCURATO:PERSONA] cia le d i LaSpezia accolse il ricorso del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettò l’appello della Agenzia delle Entrate, evidenziando che l’art. 1 comma 211 prevede un beneficio soggettivo riguardante i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti , perché non introduce limitazion i correlate alla forma della pensione,privilegiata o meno, legate all’evento che ha reso il soggetto vittima del dovere. Il legislatore ha inteso estendere incondizionatamente e nel suo complesso alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati il regime di favore accordato in materia pensionistica alle vittime del terrorismo, riconoscendo l’eccezionale valore del sacrificio dei beneficiari. 4.Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a un motivo. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. Si è costituito anche l’INPS, proponendo ricorso incidentale adesivoaffidato ad un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10/10/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n.197. Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. con riferimento alla ritenuta spettanza dell’esenzione Irpef in relazione a qualsiasi trattamento pensionistico corrisposto ad unsoggetto rientrante nella categoria delle vittime del dovere; evidenzia in particolare che l’esenzione Irpef, estesa alle vittime del dovere dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, vada riferita ai soli trattamenti pensionistici che trovino il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere, come chiarito anche nel Messaggio INPS n. 3274 del 10/08/2017, e quindi in definitiva allesole pensioni privilegiate correlate all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello stato di soggetto equiparato; in tal senso deporrebbero sia l’interpretazione letterale, imposta pe raltro dalla natura agevolativa dei benefici in parola, che l’interpretazione sistematica, dovendosi fare riferimento agli stessi trattamenti agevolativi previsti per le vittime del terrorismo; evidenzia infine che nel caso di specie la parte non abbia provato, come suo onere, di godere di trattamenti pensionistici privilegiati. L’INPS ha proposto ricorso incidentale adesivo fondato sulle medesime argomentazioni. 2. Appare necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza alla luce della particolare rilevanza della questione, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per trattazion
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