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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 00076/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8177-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, alla piazza Cavour, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.P. de' Calboli, n. 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via T. Salvini n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE d'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/07/2019 .

Ric. 2020 n. 08177 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], di professione ingegnere, chiese ed ottenne dal Tribunale di Spoleto un provvedimento cautelare ai fini dell'attivazione del trasferimento della linea telefonica tra le operatrici di telefonia [OSCURATO:SOCIETA].

La successiva domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso Fuso, venne rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di Spoleto, quale giudice del merito dopo il procedimento cautelare, che dalla Corte di Appello di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] impugna, quindi, per cassazione la sentenza n. 404 del 20/07/2019 della Corte territoriale, con atto affidato a tre motivi.

I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d'appello: il primo per nullità della sentenza per omessa pronuncia, il secondo per mancata ingresso alla liquidazione equitativa dei danni e il terzo e ultimo la mancata compensazione delle spese.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La sola [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva.

Il primo motivo di ricorso è infondato: la Corte territoriale non ha pronunciato sugli appelli incidentali di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto condizionati all'accoglimento dell'appello principale e quindi reputandoli evidentemente assorbiti.

Ric. 2020 n. 08177 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- Il giudice dell'impugnazione di merito avrebbe, invece, violato l'art. 112 cod. proc. civ. se avesse pronunciato sugli appelli incidentali nonostante il loro carattere condizionato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno.

La Corte di Appello di Perugia ha, invero, affermato che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso Fuso, non essendo a detto fine sufficiente quella che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica fissa comportasse necessariamente un danno all'attività libero professionale, quale ingegnere, del Fuso a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.

Il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ragione del decidere della Corte territoriale in quanto il giudice dell'impugnazione di merito non ha rigettato gli appelli incidentali ma li ha reputati assorbiti, perché condizionati, e l'esercizio del potere di compensazione delle spese di lite è discrezionale ed è riservato al giudice di merito, come affermato da, oramai costante, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità: «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensardone tra le parti rientra nel potere discre.zionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivane del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguen.za che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata sena prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassaione, neppure sotto il profilo della mancan.za di motivazione.».

Ric. 2020 n. 08177 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- Il ricorso, nel riscontro di inammissibilità e di infondatezza delle censure, è infondato.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate in favore delle due controparti, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00 per ciascuna controparte, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020.

Il presi ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8177-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, alla piazza Cavour, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.P. de' Calboli, n. 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via T. Salvini n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE d'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/07/2019 . Ric. 2020 n. 08177 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], di professione ingegnere, chiese ed ottenne dal Tribunale di Spoleto un provvedimento cautelare ai fini dell'attivazione del trasferimento della linea telefonica tra le operatrici di telefonia [OSCURATO:SOCIETA]. La successiva domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso Fuso, venne rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di Spoleto, quale giudice del merito dopo il procedimento cautelare, che dalla Corte di Appello di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] impugna, quindi, per cassazione la sentenza n. 404 del 20/07/2019 della Corte territoriale, con atto affidato a tre motivi. I tre motivi di ricorso censurano la sentenza d'appello: il primo per nullità della sentenza per omessa pronuncia, il secondo per mancata ingresso alla liquidazione equitativa dei danni e il terzo e ultimo la mancata compensazione delle spese. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La sola [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva. Il primo motivo di ricorso è infondato: la Corte territoriale non ha pronunciato sugli appelli incidentali di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto condizionati all'accoglimento dell'appello principale e quindi reputandoli evidentemente assorbiti. Ric. 2020 n. 08177 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- Il giudice dell'impugnazione di merito avrebbe, invece, violato l'art. 112 cod. proc. civ. se avesse pronunciato sugli appelli incidentali nonostante il loro carattere condizionato. Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno. La Corte di Appello di Perugia ha, invero, affermato che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso Fuso, non essendo a detto fine sufficiente quella che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica fissa comportasse necessariamente un danno all'attività libero professionale, quale ingegnere, del Fuso a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili. Il terzo motivo è inammissibile per estraneità alla ragione del decidere della Corte territoriale in quanto il giudice dell'impugnazione di merito non ha rigettato gli appelli incidentali ma li ha reputati assorbiti, perché condizionati, e l'esercizio del potere di compensazione delle spese di lite è discrezionale ed è riservato al giudice di merito, come affermato da, oramai costante, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità: «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensardone tra le parti rientra nel potere discre.zionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivane del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguen.za che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata sena prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassaione, neppure sotto il profilo della mancan.za di motivazione.». Ric. 2020 n. 08177 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- Il ricorso, nel riscontro di inammissibilità e di infondatezza delle censure, è infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate in favore delle due controparti, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93, cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00 per ciascuna controparte, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presi ente
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