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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27865/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso , oltre che generici, sono manifestamente infondati: in particolare, quanto all'asserito difetto di correlazione fra imputazione e sentenza, l'incertezza di cui si duole la difesa circa la data del fatto riportata in sentenza non risulta idonea a incidere sul nucleo essenziale dell'addebito; sotto diverso profilo il giudice del gravame non ha errato nella individuazione del luogo del fatto, in quanto il riferimento alla località di Oria attiene esclusivamente al luogo in cui l'imputato è stato rinvenuto allorché si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il quantum della pena irrogato, sono stati debitamente motivati, con riferimento alla mancata individuazione da parte della difesa di elementi favorevoli nonché alla gravità della condotta, connotata da spregiudicatezza e irriverenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso , oltre che generici, sono manifestamente infondati: in particolare, quanto all'asserito difetto di correlazione fra imputazione e sentenza, l'incertezza di cui si duole la difesa circa la data del fatto riportata in sentenza non risulta idonea a incidere sul nucleo essenziale dell'addebito; sotto diverso profilo il giudice del gravame non ha errato nella individuazione del luogo del fatto, in quanto il riferimento alla località di Oria attiene esclusivamente al luogo in cui l'imputato è stato rinvenuto allorché si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il quantum della pena irrogato, sono stati debitamente motivati, con riferimento alla mancata individuazione da parte della difesa di elementi favorevoli nonché alla gravità della condotta, connotata da spregiudicatezza e irriverenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 27865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris