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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09916/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9587-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2074/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILLk ROMAGNA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane in relazione ad alcune dichiarazioni di importazioni di merci presentate negli anni 2011 e 2012 all'Ufficio delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] e riqualificate a posteriori in diversa Voce doganali tramite processo verbale di contestazione dalla dogana di Modena; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, ossia quella dove si sono svolte le operazioni; inoltre non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia Ric. 2020 n. 09587 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative, avvenute il 29 aprile 2012.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] M 11 Moc DEPOSITATO !N CAtICELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9587-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2074/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILLk ROMAGNA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane in relazione ad alcune dichiarazioni di importazioni di merci presentate negli anni 2011 e 2012 all'Ufficio delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] e riqualificate a posteriori in diversa Voce doganali tramite processo verbale di contestazione dalla dogana di Modena; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, ossia quella dove si sono svolte le operazioni; inoltre non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative, avvenute il 29 aprile 2012. Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] M 11 Moc DEPOSITATO !N CAtICELLERI
Sentenza Cassazione n. 09916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris