CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI MC0119I ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata, lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Nel caso di specie con motivazione esente dai descritti vizi logici, la sentenza impugnata (pag. 4) ha evidenziato che non ricorre la speciale tenuità che presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo e di valore economico pressocché inesistente laddove nel caso di specie si ravvisa la non tenuità anche nella possibile violazione del diritto alla riservatezza, considerato l'oggetto della sottrazione oltre che i danni subiti dalla persona offesa in conseguenza del delitto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 9Così deciso, il 5 giugno 2024 Il 99.y f tio si gli er stensore [OSCURATO:PERSONA] e le _ Ros. - ullo