CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/07/2019 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che si riporta ai ricorsi e ne chiede l'accoglimento. Su richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, entrambi, dei reati di cui ai capi A,D,E,I,J, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche dei reati di cui ai capi K, L, Al, e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di cui al capo C - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo Al, rideterminando la pena, e confermando, nel resto, la decisione di primo grado. 1.1. In linea generale, viene in rilievo, al capo A), un' associazione per delinquere accertata con riguardo al periodo 2010 - 2015, di carattere semplice, aggravata ai sensi dell'art. 7 del dl. n. 152 del 1991, conv. con Legge n. 203 del 1991, finalizzata alla commissione - attraverso la gestione illecita di imprese, in parte operative in Italia, in parte all'estero - di una pluralità di delitti di esercizio abusivo di giochi e scommesse, omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA, truffa aggravata ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto. Con riferimento a tale ultima aggravante ( art. 7 cit.), è bene premettere che il giudizio di merito ha avuto riguardo anche a una seconda associazione per delinquere (rubricata al capo B), alla quale i due odierni ricorrenti sono estranei, di tipo mafioso, accertata come attiva sino al 2014, guidata da [OSCURATO:PERSONA] ed operante in maniera funzionale agli interessi della associazione criminale denominata ndrangheta, grazie alla sponsorizzazione dei brand dell'associazione di cui al capo A), assicurata sul territorio provinciale dai rappresentanti delle cosche dominanti. 1.2. Con riguardo agli altri reati, assumo rilievo: (capo C) il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 12-quinquies dl. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992, art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con L. n. 203 del 1991, con riguardo a quote riferibili sostanzialmente al Gennaro (contestato dal 2008 al luglio 2015); (capo D) il delitto di cui agli art. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 4, comma 1 e 4-bis, L. n. 401 del 1989 (contestato dal 2011 al luglio 2015); (capo E) il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 640, secondo comma, cod. pen., contestato come commesso dal 2012 al 2014; (capo I), il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 4, commi 1 e 4-bis I. n. 401 del 1989, contestato come commesso dal 2009 al 2012); (capo J) il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 640, secondo comma, cod. pen., contestato come commesso dal 2009 al 2012; (capo K) il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 4, commi 1 e 4-bis L. n. 401 del 1989, contestato come commesso dal gennaio 2010 ad aprile 2011; (capo L) il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 640, secondo comma, cod. pen., contestato come commesso da gennaio 2010 ad aprile 2011. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore fiduciario che, con un unico atto, svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con riguardo alla camera di consiglio del 18 luglio 2019, all'esito della quale venne pronunciata la sentenza impugnata. Si duole il Difensore che, dopo che la Corte si era ritirata in camera di coniglio, era entrato nel locale in cui i Giudici si erano riuniti per la deliberazione, e si era intrattenuto per oltre un'ora, il Presidente della prima sezione penale della Corte di appello, che, in precedenza aveva, peraltro, presieduto il Tribunale del riesame in una procedura incidentale promossa da un coindagato del procedimento c.d. 'Gambling'. Tale fatto era stato oggetto di un esposto di [OSCURATO:PERSONA] al Presidente della Corte distrettuale, che ha trasmesso gli atti alla Procura Generale presso la Corte di cassazione per l'azione disciplinare. Sospetta il ricorrente che l'intervento presidenziale sia stato richiesto dai componenti del Collegio per dirimere un contrasto sulla decisione, insorto tra i componenti del Collegio. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen., perché la Corte di appello - invece di annullare la sentenza di primo grado per inesistenza della motivazione, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale il G.U.P. aveva ritenuto di assolvere l'onere motivazionale con un rinvio per relationem alla posizione del fratello Francesco - ha prodotto una motivazione creata ex novo. 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per manifesta illogicità, in relazione alla affermazione di responsabilità per il capo A), rilevando che la Corte d'appello non ha indicato su quali elementi di prova si fondi la consapevole partecipazione dei ricorrenti al pactum sceleris, erroneamente operando una equivalenza tra l'assetto aziendale del [OSCURATO:PERSONA] ( CTD) a marchio BetuniQ ( Marchio aziendale operante per conto della società maltese [OSCURATO:PERSONA], facente capo al collaboratore di giustizia Mario GENNARO) e la struttura tipica dell'associazione per delinquere, attribuendo a tutti coloro che vi operavano come dipendenti e/o collaboratori esterni, il ruolo apicale o di mero compartecipe al sodalizio criminale, a seconda del ruolo rivestito da ciascuno all'interno della società maltese, [OSCURATO:PERSONA] (gestente i centri scommesse a marchio BetuniQ. Hanno invece omesso, i giudici di merito, la valutazione della sussistenza degli elementi, oggettivo ( pactum sceleris) e soggettivo ( affectio societatis), caratterizzanti l'associazione per delinquere. Immotivatamente, la sentenza impugnata ha ravvisato il dolo specifico, ovvero la consapevole adesione a un progetto criminoso, laddove, invece, gli imputati erano animati dal desiderio di partecipare a un progetto lecito, nel quale il dominus, [OSCURATO:PERSONA], credeva convintamente, in ciò supportato da copiosa giurisprudenza nazionale ed europea. 2.4. Il quarto motivo è dedicato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capi A,D,E,I,J,K,L), ed è articolato in quattro punti, attinenti a: a) illogicità della motivazione, anche per travisamento delle prove, con riguardo al reato associativo, evidenziando come la Corte di appello abbia trascurato o comunque travisato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro che, nel ricostruire i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], lo ha descritto come persona che aveva agito alle sue dipendenze ( e non per suo conto) su siti con concessione italiana fino al 2012 (prima con Goalsbeatitalia.it , poi, dal 2009 al 2012, con la società Larabet.it); anche dopo essersi distaccato dal Gennaro, intraprendendo l'attività con altro sito, Agile.it, egli aveva continuato ad esercitare l'attività su siti dotati di licenza italiana, fino al 2014, allorquando si era rivolto nuovamente al Gennaro, nel frattempo divenuto leader del settore, per entrare a far parte della BetuniQ, ricevendone, tuttavia, un rifiuto. L'analisi dei reati - fine contestati smentisce la sussistenza di un vincolo permanente, esaurendosi i fatti illeciti con la loro consumazione, a dimostrazione della assenza di ogni vincolo tra i concorrenti, di volta in volta diversi, donde la ravvisabilità solo del mero concorso di persone nei reati fine. b) Illogicità della motivazione e contrasto con gli artt. 4, 49 e 56 T.F.U.E in relazione ai capi D, I, K, afferenti alla violazione della legge n. 401 del 1989. Richiamata l'evoluzione giurisprudenziale interna e della Corte Europea ( sentenze 'Placanica"Costa e Cifone' e 'Laezza') che, in tema di giochi on line, ha condotto a ritenere lecita l'operatività dei centri di trasmissione dati (CTD) anche in assenza di concessione AAMS, quando si sottopongano a prescritti controlli di ordine pubblico, e a ritenere illegittima anche la esclusione della BetuniQ dal cd. "Decreto Monti", in quanto incompatibile con le norme convenzionali ( sentenza Laezza); ricordata la distinzione tra le modalità di raccolta a distanza delle scommesse e quella che avviene presso le agenzie, la Difesa sostiene la piena liceità dell'attività posta in essere dalla BetuniQ, discriminata e illegittimamente esclusa dal predetto bando, e, quindi, delle condotte poste in essere dai ricorrenti, altresì richiamando l'allegato 11 (relativo a sentenza definitiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di esercizio di gioco illegale per conto della BetuniQ, di cui agli artt. 110 cod. pen. - 4 co 4 bis della legge n. 401/ 1989, per fatti coincidenti con il periodo contestato nel presente procedimento) e deducendo che l'esito assolutorio si fonda - come per centinaia di altri analoghi casi di soggetti titolari di CTD con marchio BetuniQ - sulla prevalenza accordata dal Giudice nazionale alla richiamata giurisprudenza europea, con riguardo alla liceità della raccolta di scommesse da parte di bookmakers comunitari. Viene, quindi, denunciata la disparità di trattamento tra la BetuniQ e la società Stanleybet a cui si consente il gioco da banco, con il metodo del c.d. 'punto fisico'. Ancora, si lamenta che la Corte di appello ha sostenuto la illegalità del gioco online esercitato dalla BetuniQ sull'erroneo presupposto che il contratto tra scommettitore e Bookmaker si sia perfezionato in Italia, donde l'applicabilità della legge italiana anche a fini fiscali. Invece, secondo i principi civilistici ( art.1326 co.1 cod. civ. ) il contratto - che deve considerarsi concluso nel momento in cui il proponente riceve comunicazione dell'accettazione della controparte - nel caso delle scommesse online attraverso i siti a marchio BetuniQ, si conclude quando la accettazione giunge alla sede legale sita in Malta. Cosicchè, il regime fiscale è quello maltese, essendo contrattualmente escluso ogni potere di rappresentanza dei titolari dei Centri di raccolta, semplici esecutori delle direttive della BetuniQ, e non ricorrendo neppure il presupposto della stabile organizzazione sul territorio italiana, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità ( sentenza n. 40327 del 30/09/2004). I C.T.D. della BetuniQ presenti in Italia, oltre a offrire consulenza ai clienti, si limitano alla trasmissione dei dati e delle scommesse sottoposte alla accettazione della società maltese, essendo del tutto sprovvisti di autonomia nella predisposizione delle quote.c) violazione del principio del 'ne bis in idem' di cui all'art. 649 cod. proc.pen. per i capi D, I, K ( artt. 81 cpv. - 110 - cod. pen. - 4 co. 1 e 4 bis della legge n. 401/1989) deducendosi che [OSCURATO:PERSONA] è stato già giudicato, definitivamente, per i medesimi fatti rubricati nei citati capi di imputazione, con la già richiamata sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] relativa a fatti accertati fino al 26 agosto 2014, come dedotto già dinanzi alla Corte di appello che, sul punto, ha omesso qualsiasi valutazione statuizione. d) vizi della motivazione, omessa e illogica rispetto alle imputazione di cui ai capi E, J, L,( artt.81 cpv. - 110 - cod. pen.. 640 cpv. cod. pen.). L'illogicità della motivazione della sentenza impugnata riposa sulla affermazione che, sussistendo il reato di gioco illecito, non può che derivarne la sussistenza anche della truffa aggravata ai danno dello Stato, indotto in errore dalle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'erario la Tassa unica prescritta per l'esercizio della attività di gioco e scommesse, senza spiegare quali attività truffaldine ( artifici o raggiri) siano stati poste in essere dal bookmaker comunitario per eludere la tassazione diretta, sebbene, nell'atto di appello, si sia richiamata la legge di stabilità del 2016 che ha escluso dal prelievo unico i CTD collegati ai bookmaker esteri privi di concessione, limitando la pretesa erariale solo ai bookmaker esteri concessionari, ciò che ha comportato la trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da indiretta, sul consumo di ricchezza dello scommettitore, a diretta, sull'esercizio dell'attività economica. In assenza di artifici, può solo discutersi di evasione fiscale. 2.5. Il quinto motivo riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ( capi A,C,D,E,I,J) ed è articolato in sei punti. a) Illogicità della motivazione in ordine al delitto associativo, di cui al capo A, mancando la prova della adesione consapevole al piano criminale. In particolare, la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la dirimente prova, costituita dalla fitta corrispondenza intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la "governance" della società maltese, dalla quale emerge chiaramente che il Ripepi chiedeva delucidazioni sulla posizione della società in merito al rispetto delle vigenti normative, venendo rassicurato sulla posizione del bookmaker maltese giacchè i giudici nazionali si erano conformati alla giurisprudenza convenzionale. A fronte della provata buona fede del ricorrente resta indimostrato il dolo specifico. b) Illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova e mancata valutazione di prove decisive, con riferimento al capo C ( intestazione fittizia delle quote del 25% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), per avere la Corte di appello omesso di valutare la decisiva dichiarazione del collaboratore Gennaro, che ha riferito che tale società era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], circostanza confermata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. c) Analoghi vizi vengono denunciati, negli ultimi punti, con riguardo ai capi D / I (gioco vietato), ed E / J ( truffa aggravata) , in ordine ai quali - premesso il richiamo ai motivi esposti in merito alla posizione del fratello Francesco - si eccepisce che [OSCURATO:PERSONA] era entrato nella BetuniQ nel 2014, rispetto a contestazioni che vanno dal 2009 al 2012 (capi I e 3) e dal 2012 al 2014 ( capi D) ed E). In ordine a tale discrasia temporale la Corte di appello nulla ha replicato.2.6. Con il sesto motivo, formulato nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è denunciata mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 in ordine ai reati di cui ai capi A), C), E), sub specie della agevolazione della attività criminosa della associazione 'ndranghetista di cui al capo B). Premessi i richiami agli orientamenti giurisprudenziali sul punto, si denuncia la mancata verifica del dolo specifico in capo ai ricorrenti, giaccchè, nelle sentenze di merito, la finalità agevolatrice è stata desunta dalla vicinanza degli imputati al capoclan [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, durante la sua collaborazione con la Giustizia, ha escluso la propria vicinanza a consorterie mafiose, avendo riferito di essersi allontanato dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], imperante a [OSCURATO:PERSONA], negli anni 1990 - 1991. Gli imputati non potevano essere a conoscenza del passato mafioso del Gennaro, anzi considerato pubblicamente estraneo a tali logiche tanto da avere citato per danni il quotidiano "Sole 24 ore", né della esistenza di una consorteria mafiosa ai manifestatasi e mai attiva o comunque mai intersecatasi con le loro attività. Manca, nella sentenza impugnata, la rappresentazione dell'intento esclusivo di favorire il sodalizio criminale. In particolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si contesta che egli abbia reso falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento relativo alla estorsione Caminiti, condotta dalla quale la Corte di appello ha tratto elementi per ravvisare la predetta finalità, dal momento che, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto del decisivo contributo dichiarativo del collaboratore Gennaro che ha escluso la falsità del contenuto della predetta deposizione. Allo stesso modo, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per cui la Corte di appello, per sostenere la agevolazione mafiosa, ha dato rilievo alla supposta interposizione fittizia da parte dell'imputato in favore di [OSCURATO:PERSONA], per avere assunto la titolarità del 25% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., giacchè anche tale circostanza è esclusa dalle dichiarazioni del medesimo collaboratore circa la riferibilità della società ( non al Gennaro, ma) a [OSCURATO:PERSONA], Perciò in assenza di interposizione fittizia non vi stata alcuna condotta agevolatrice. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che i Ripepi fossero titolari di quote della [OSCURATO:PERSONA] LTD - BetuniQ. Si segnala, infine, la disparità di trattamento che il Pubblico Ministero e i Giudici reggini avrebbero riservato ai due ricorrenti, rispetto ad altri coimputati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà, per cui si impone l'annullamento parziale della sentenza impugnata. Nel resto, la infondatezza dei motivi ne impone il rigetto. 1.Non è fondato il primo motivo. 1.1. Deve premettersi la considerazione che la segretezza della deliberazione in camera di consiglio non esige che i componenti dell'organo giudicante stiano in condizione di isolamento, e quindi di materiale segregazione, per tutto il periodo compreso dall'inizio al termine della deliberazione e non abbiano conseguentemente contatti, ovviamente nei momenti di interruzione della deliberazione, con persone estranee (Sez. 1, n. 9236 del 21/02/2012, Rv. 25221301). 1.2.Ciò posto, la violazione del segreto della camera di consiglio, conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi, costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato, ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen., non è specificamente sanzionato da nullità, e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, ne' può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza (Sez. 1, n. 8737 del 13/12/2002 (dep. 2003 ) Rv. 22369501). 2. Non è fondato neppure il secondo motivo. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza appellata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiararne la nullità e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118 ). Tant'è che si ritiene illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, proprio sul rilievo che, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice di rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello ( Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010 Rv. 247252). Giova aggiungere che, più recentemente, in due occasioni, è stata ritenuta, da questa Corte, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 6 , n. 32373 del 04/06/2019 Rv. 276831; conf. Sez. 5 n. 341 del 18/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282381). 3. Anche il terzo motivo risulta infondato, innanzitutto per assenza di specificità e, comunque, perché tende a una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie. 3.1. E' opportuno richiamare - per delineare le coordinare della valutazione - alcuni esiti interpretativi ormai acquisiti nella giurisprudenza di legittimità, osservandosi che, in linea generale, (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, 'Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). 3.2. Ciò posto, e premesso che l'esistenza del sodalizio sub A) è stata già affermata - con effetti di giudicato - dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 27888/2021, pronunciatasi con riguardo ad altri coimputati - si osserva, in particolare, che il motivo, nella genericità della sua formulazione, neppure mette in discussione gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito per fondare la conclusione della sussistenza della fattispecie associativa de qua, né quelli, plurimi, singolarmente enucleati con riguardo alla partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio. Il ricorso - che contesta genericamente l'omessa valutazione degli elementi strutturali del delitto, sottolineando la mancanza di prova dell'adesione dei ricorrenti al sodalizio nonchè del dolo specifico - si limita a denunciare il vizio argomentativo nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nell'operare una sorta di assimilazione tra il ruolo ricoperto nell'assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] - BetuniQ e quello svolto dai partecipi nell'ambito del sodalizio criminale, senza confrontarsi con il ragionamento complessivo sviluppato dalla Corte di appello. 3.3. Nella sentenza impugnata i giudici di merito hanno, invevce, dato conto delle ragioni che hanno portato ad affermare l'esistenza di due sodalizi, tra loro autonomi, ognuno dei quali fornito dei propri requisiti strutturali e con propri obiettivi, pur in presenza di una, solo parziale, coincidenza soggettiva ( giacchè la associazione semplice sub A) si caratterizza per la presenza anche si soggetti estranei alle consorterie di stampo mafioso) e del settore di interesse. Hanno delineato (cfr. pg . 243), il programma criminoso della associazione semplice, volto all'acquisizione di licenze e concessioni governative, che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano illecitamente; hanno spiegato come, a tale associazione, quella di stampo mafioso garantisse le risorse finanziarie indispensabili per gli investimenti finalizzati alla acquisizione di imprese schermo e alle continue ricariche dei fidi dei conti gioco delle sale, e, al contempo, imponendo i prodotti commercializzati, ne assicurasse il successo commerciale. In tal modo, la associazione di cui al capo A) espandeva il proprio volume di affari, estendendosi in maniera determinante e proficua nel settore in questione, nella provincia reggina e nell'intero territorio nazionale e persino all'estero. [OSCURATO:PERSONA] era l'elemento di collegamento tra le due associazioni, il quale si interfacciava con le diverse realtà imprenditoriali presenti sul territorio, con metodo intimidatorio, che consentiva al gruppo il controllo mafioso del settore economico, per la posizione apicale rivestita in entrambi i sodalizi. 3.4. D'altro canto, per quanto si dirà tra poco, risulta ben delineato il ruolo dei due ricorrenti nel sodalizio sub A), a ciascuno essendo stato dedicato, nella sentenza impugnata, uno specifico capitolo, tendendo, piuttosto, la contestazione difensiva a porre inammissibilmente in discussione la valutazione del quadro probatorio operata nelle sedi di merito. 3.5. Il verdetto della Corte di appello poggia, dunque, su una congrua motivazione, ancorata a una pluralità di elementi fattuali, sinergicamente valutati, laddove la Difesa tenta di parcellizzare in modo arbitrario le prove, peraltro, come si ripete, in modo assolutamente generico. 3.6. Tuttavia, come si dirà più avanti, esaminando il sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata presenta un evidente deficit motivazionale e, per questo, merita di essere annullata, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, contestata anche in relazione al reato associativo. 4. Il quarto motivo del comune ricorso è dedicato, come premesso, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Non sono convincenti le deduzioni che pongono in discussione la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio sub A), aspetto in merito al quale è bene ricordare che la sentenza impugnata, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] - detto "[OSCURATO:PERSONA]"- , e individuato quale braccio destro e referente, sul territorio nazionale, di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto leva: a) sulle conversazioni intercettate, che danno conto del risalente rapporto fiduciario tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva posto il primo alla direzione della sede di Padova, considerato anello di congiunzione tra il vertice e gli affiliati, e del ruolo apicale di organizzatore e sostenitore del sistema stabile e organizzato di diffusione dei giochi e delle scommesse on line, nonchè della riconducibilità dei siti gestiti dal ricorrente all'unica direzione del Gennaro; b)sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha tratteggiato la figura dei fratelli Ripepi accomunandoli al Gennaro, e ha illustrato le modalità operative del sodalizio; c) sul ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva ai danni di "Caminiti", rendendo false dichiarazioni ex art. 391 bis cod. proc.pen.; d) sull'attribuzione ai fratelli Ripepi della sala gioco di Delianova, e sulla capacità di dominare la scena intervenendo nei momenti di fibrillazione, anche dopo la sua formale estromissione da parte del Gennaro; e)sugli esiti dell'attività ispettiva presso i CTD gestiti dai Ripepi, che ha rivelato le modalità fraudolente di raccolta da banco delle scommesse e del gioco sul territorio nazionale; f) sulla conoscenza degli estremi dei conti correnti, a conferma del ruolo verticistico di 'master' di [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, non vi sono ragioni per mettere in discussione il ruolo apicale, "in ragione non solo della sua funzione di gestione di una ampia area territoriale in cui erano insediate più agenzie, che svolgevano illegalmente l'attività di intermediazione di scommesse e giocate, ma anche della sua funzione di assumere e condividere in maniera consapevole decisioni in ordine alle strategie del gruppo criminale, con conseguente rigetto del correlato motivo di appello"( pg. 300 della sentenza impugnata). 4.2. Ciò detto quanto alla fattispecie associativa sub A), e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle altre contestazioni, deve darsi atto che, in presenza di motivi non manifestamente infondati, con specifico riguardo alle deduzioni relative alla violazione del T.F.U.E., risulta maturata la prescrizione, sia per i reati di cui ai capi I) e K), nei quali è contestata, appunto, la violazione dell'art. 4 co. 1 e co. 4-bis della legge n. 401989, in quanto fatti risalenti al gennaio 2012, sia per le correlate fattispecie di truffa, contestate ai capi J) e L), dal momento che la eventuale fondatezza delle deduzioni difensive in merito alla illiceità della attività di gioco e scommesse avrebbe travolto anche le connesse fattispecie di truffa. 4.2.1. Per i capi i e L - assumendo, secondo la costruzione del capo di imputazione, che la truffa è consistita nella predisposizione di un sistema stabile finalizzato ad alterare i risultati delle entrate (e incidere in conseguenza sulle imposte dovute), talché le singole ed autonome azioni, pur costituenti altrettante condotte truffaldine, si devono apprezzare e valutare come singoli momenti di un'unica azione lesiva, concepita e sorretta da unitaria volizione - occorre prendere le mosse dal momento di consumazione, rappresentato, per il capo L, ndal 01/04/2011 e per il capo 3, dal 01/01/2012. Si giunge, pertanto, alla stregua dell'art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al 01/10/2018 e al 01/07/2019. 4.2.2. I capi I e K riguardano il reato di esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, per il quale, alla luce del carattere permanente, si assume come data di consumazione il 01/01/2012 ( capo I), e il 01/04/2011 ( capo K) . Si giunge, pertanto, alla stregua dell'art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al 01/07/2019 ( capo I) e al 01/10/2018 ( capo K) . 4.2.3. A questi termini occorre aggiungere la sospensione dei termini di prescrizione derivanti dalla sospensione di quelli di custodia cautelare. Al riguardo, si osserva che la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di lo procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Rv. 279665 - 01). Si è aggiunto che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011 Rv. 250107). Nel caso di specie, occorre, pertanto, considerare i termini di 180 giorni previsti per la redazione della sentenza di primo grado, i 322 giorni di sospensione per la complessità del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nonché i 180 giorni previsti per la redazione della sentenza di secondo grado. Ne discende che il termine del 01/10/2018 si estende sino al 17/02/2020 (al netto del termine per la redazione della sentenza di secondo grado), in epoca successiva alla data della sentenza impugnata, talché, a questo punto considerando anche i 180 giorni per la redazione della sentenza di appello, si giunge al 16/10/2020; mentre il termine del 01/07/2019 giunge al 15/11/2020 (al netto del termine per la redazione della sentenza di secondo grado) e al 14/05/2021, considerando i 180 giorni per la redazione della sentenza di appello. 4.2.4. Ciò comporta che, stante la non inammissibilità dei motivi di ricorso relativi a tali fattispecie di reato, è possibile rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 4.3. Agli effetti civili, i motivi di ricorso riguardanti i capi I,J,K,L, risultano, tuttavia, infondati, dal momento che i giudici di merito hanno positivamente accertato le concrete modalità di gioco destinate ad eludere le regole dettate dalla legislazione interna, potendosi richiamare, rispetto all'ampia trattazione dedicata all'evoluzione normativa in tema di esercizio organizzato delle scommesse, Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 27570301, citata supra sub 1. 4.3.1. Si è aggiunto, al riguardo, che, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse (Sez. 3, n. 53329 del 16/07/2018, Rv. 275179). D'altra parte, i giudici di merito hanno correttamente osservato, come, secondo i più recenti orientamenti di legittimità, l'aver posto in essere, mediante attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, esclude ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dello stesso alle gare, dal momento che l'attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017 (dep. 2018), Rv. 271977). Quindi, laddove sia dimostrata l'intermediazione nella relazione tra giocatore e bookmaker, come avvenuto nel caso di specie, non si pone alcuna questione di discriminazione dell'operatore straniero e la condotta integra la fattispecie di reato contestata. Invero, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto - giochi o un conto - giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all'art. 4 comma 4 bis della legge 13 dicembre 1989 n. 401, essendo realizzata una illegittima intermediazione nella raccolta di scommesse che rende irrilevante l'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo al detto bookmaker ( Sez. 3 n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703). Le considerazioni dedicate dalle sentenze di primo e secondo grado alle modalità operative attraverso le quali, dietro le schermo di lecite attività di raccolta di scommesse, gli associati finivano per indirizzare i clienti verso modalità illecite di gioco rappresentano l'oggetto di un accertamento in fatto insuscettibile, per i limiti sopra ricordati, di sindacato in questa sede, a fronte del razionale apprezzamento dei dati istruttori operato dai giudici di merito. 4.3.2. Neppure coglie nel segno la deduzione difensiva che si concentra sul luogo di conclusione del contratto ( asseritamente perfezionatosi a Malta, anziché in Italia) in caso di scommesse online, dal momento che essa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale ha ben spiegato come in realtà l'intera transazione "a terra" avvenisse de visu, in Italia, e non online. La tesi difensiva è smentita dalla circostanza che i CTD italiani si limitavano a trasferire le quote delle giocate, al netto della provvigione, a Malta, mentre l'intera giocata si perfezionava in territorio italiano dove avveniva anche l'accettazione della scommessa da parte del CTD. 4.3.3. Generica la denunciata violazione della regola di cui all'art. 649 cod. proc. pen, dal momento che, come emerge dalla sentenza allegata dalla difesa, non vi è alcuna coincidenza tra i fatti oggetto del precedente giudizio ( sentenza n. 2257/2018 del 28/11/2018 - dep- 22/03/2019, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), che hanno ad oggetto due soli accertamenti, nelle date del 13 e del 26 agosto 2014, a fronte della ben più ampia contestazione sub D), che attiene fatto commesso continuativamente dal 2011 al 2015, donde la non sovrapponibilità delle condotte, ai fini del bis in idem. 4.3.4. Anche le critiche rivolte alle fattispecie truffaldine sono infondate, dal momento che i giudici di merito hanno ben posto in luce come il meccanismo oggetto del processo fosse rappresentato da una sovrapposizione di condotte destinate a occultare quelle illecite, fonte di guadagni per i sodali: gli artifici e i raggiri sono consistiti nella simulazione di una mera attività di supporto logistico e informatico all'attività di raccolta delle scommesse che celava l'operatività, attraverso i cd. CTD, di una articolata ed illecita attività di raccolta delle scommesse. Per questo sono del tutto inconferenti i cenni alla soggettività passiva del soggetto estero. 4.4. Per gli stessi motivi, devono, invece, essere rigettati i motivi di ricorso relativi ai capi D) ed E) -riguardanti, il primo, la contestata violazione del T.U. di cui alla legge n. 401/1989, e il secondo il delitto di truffa aggravata - della cui sussistenza non v'è ragione di dubitare, alla luce di quanto si è poc'anzi osservato, per i quali, invece, non risulta maturata la prescrizione, giacchè essi sono stati contestati come commessi, rispettivamente, fino al luglio 2015, e fino al 2014.4.4.1. Giova rilevare, con riguardo al capo D, afferente alla attività di gestione delle sale giochi a marchio Betuniq, che la Corte di appello ha posto in evidenza la gestione organizzata da parte dei fratelli Ripepi, dell'attività di raccolta delle scommesse, sintomatica, piuttosto che di un occasionale supporto offerto ai giocatori, di un'attività organizzata di intermediazione non lecita. 4.4.2. Mentre, per la condotta truffaldina contestata al capo E, risulta decisivo il rilievo che l'imposta sulle scommesse, ottenuta attraverso la simulazione di un'attività di supporto logistico e informatico alla attività di raccolta delle scommesse con la creazione e la gestione del CTD ( in ciò ravvisandosi gli artifici e i raggiri), con inganno per l'Erario, stimato nell'ordine di diversi milioni di euro, non veniva corrisposta, determinando un ingiusti profitto ai danni dello Stato. 5. Il quinto motivo si occupa della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con riguardo al ruolo associativo di colui che è stato individuato quale referente di [OSCURATO:PERSONA] per le sale Betuniq site in [OSCURATO:PERSONA], a fronte della corresponsione di un compenso pari al 15% degli utili - la Corte di appello ha considerato: a) oltre alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ( vedi supra 3.4.) sui rapporti dei Ripepi con il Gennaro, anche quelle di quest'ultimo, a sua volta divenuto collaboratore di giustizia, sul ruolo di Rocco quale referente per le sale a marchio Betuniq di [OSCURATO:PERSONA], oltre che proprietario al 50% della agenzia avente il medesimo marchio; b) la circostanza che la società 'gamingmania' fosse gestita da società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie di Gennaro; c) le intercettazioni che ne illuminano il coinvolgimento nella gestione manageriale della Betuniq; c) il ruolo fiduciario accreditatogli dal Gennaro, conclamato dall'essere stato chiamato a sostituire il fratello Francesco, nonché dai compiti di riscossione diretta dei proventi delle attività di scommesse presso i centri della provincia di [OSCURATO:PERSONA]; e) l'affidamento, congiuntamente al fratello, della sala di Delianova, e gli esiti dell'attività ispettiva ( cfr. par. 3.4). In sintesi, può condividersi il giudizio della Corte di appello, laddove rileva come, dalle indicate fonti di prova, emerga il "consapevole coinvolgimento nella gestione della Betuniq, non compromesso dalla circostanza evidenziata dalla Difesa, ovvero dal suo tardivo ingresso nella compagine societaria, che è irrilevante e indifferente rispetto a un ruolo omnicomprensivo svolto dall'imputato. Altrettanto priva di valenza liberatoria è la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito nella assoluta consapevolezza della liceità dell'attività intrapresa" ( pg. 305). 5.1.1. Non vale a scalfire il quadro degli elementi così sinteticamente delineati, la deduzione difensiva che coglie - nella richiesta di rassicurazione circa il rispetto della normativa nazionale di settore, rivolta, in una conversazione telefonica, da [OSCURATO:PERSONA] alla 'govemance' della società maltese - la riprova della inconsapevolezza dell'attività illecita, giacchè tale condotta non è affatto eccentrica - anzi si allinea perfettamente - rispetto alle connotazioni proprie della vicenda emersa dalle indagini, che ha rivelato la sua peculiarità nell'avere accostato attività illecite ad altre lecite, quale artifizio rivelatosi capace di schermare l'articolata e illecita attività di raccolta delle scommesse. 5.2. E' fondato, invece, il motivo di ricorso declinato con riguardo alla fattispecie contestata sub C), giacchè, effettivamente, la motivazione risulta illogica laddove, con riferimento alla ritenuta intestazione fittizia, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del 25% delle quote della società '[OSCURATO:SOCIETA].', la Corte di appello ha del tutto omesso di valutare la dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in merito alla riferibilità di tale società a [OSCURATO:PERSONA] ( e non alla moglie del Gennaro). Posto che, secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, la condotta del ricorrente - l'essersi cioè intestato, fittiziamente, quote della società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], attraverso la moglie di quest'ultimo ( Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017) Rv. 27003) - aveva la finalità di occultare la presenza nella società del Gennaro, in quanto coinvolto nel procedimento penale c.d. 'Archi', per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, quindi, soggetto potenzialmente assoggettabile a misure di prevenzione, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con la deduzione difensiva che, facendo leva proprio sulle dichiarazioni del Gennaro, aveva posto in evidenza, con l'atto di appello ( motivo 8.2.), che il Gennaro, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato, appunto, che la" 'Gamingmania' non è un sito, come l'avete definito voi, mio, ma è un sito di [OSCURATO:PERSONA]", precisazione che - secondo la prospettazione difensiva - avrebbe trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese, durante l'interrogatorio di garanzia, del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha definito con il patteggiamento la propria posizione processuale. 5.2.1. Con riguardo al reato contestato al capo C, la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito, il quale, nel rinnovato giudizio su tale punto, dovrà colmare il denunciato vizio motivazionale e chiarire se le quote in questione fossero riferibili a [OSCURATO:PERSONA] oppure a [OSCURATO:PERSONA], circostanza dirimente ai fini della sussistenza, o meno, del reato di cui all'art. 12 quinques della legge n. 356 del 1992. 5.3. Con riguardo ai reati di cui ai capi D,E,I,J, valgono le medesime considerazioni già svolte sub 4.2 ( per i reati di cui ai capi I,J, che risultano prescritti, agli effetti penali, e infondati agli effetti civili) e 4.3. ( per i reati di cui ai capi D ed E, in ordine ai quali il ricorso deve essere rigettato). Va aggiunta un'ulteriore osservazione, dettata dalla obiezione difensiva, nel senso che risulta del tutto irrilevante - ai fini della integrazione delle fattispecie di reato in commento - la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse entrato nella BetuniQ nel 2014, ovvero in epoca successiva al tempo di commissione dei reati fine, potendosi richiamare quanto osservato nella sentenza impugnata - a smentire, peraltro, la deduzione difensiva della omessa motivazione - circa il consapevole coinvolgimento nella gestione della Betuniq, "non compromesso dalla circostanza evidenziata dalla Difesa, ovvero dal suo tardivo ingresso nella compagine societaria, che è irrilevante e indifferente rispetto a un ruolo omnicomprensivo svolto dall'imputato". Invero, il fatto a cui si riferisce la Difesa - coincidente con l'epoca in cui il fratello Francesco, per dissapori creatisi con il vertice, [OSCURATO:PERSONA], venne da questi estromesso, in favore di Rocco - attiene al momento della assunzione di un ruolo formale nella gestione dell'attività di scommessa, che, tuttavia, non oblitera quella già svolta in collaborazione con il fratello. 6. E' fondato anche il sesto motivo - con cui si denunciano vizi della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove - in merito alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 con riferimento ai reati per cui è stata contestata (capi A e C), sub specie della agevolazione dell'attività criminosa della associazione mafiosa del tipo 'ndrangheta, di cui al capo B). 6.1. Premesso che la sentenza impugnata ha riconosciuto la predetta circostanza aggravante limitatamente alla forma della agevolazione mafiosa, non può non prendersi atto della assoluta genericità della motivazione con la quale la Corte di appello riconosce, in capo ai due odierni ricorrenti, la predetta circostanza, in maniera del tutto svincolata da fatti esemplificativi del dolo c.d. agevolativo della condotta. 6.2. Nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590), nè il semplice e scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva e immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015 Rv. 265359). Poiché si tratta circostanza che concerne i motivi a delinquere, incentrata sul dolo specifico e non già sulla modalità della condotta, rientra tra quelle che, ai sensi dell'art.118 cod. pen., devono essere valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono (Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017 Rv. 271662), ed è applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione ( Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271098). 6.3. Se si richiede ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante in esame, la individuazione della specifica finalità perseguita dall'agente, la sentenza impugnata non contiene una motivazione pertinente al riguardo, essendosi limitata a porre in relazione la posizione apicale dei ricorrenti, all'interno del sodalizio di appartenenza, e la loro vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], con la finalità agevolatrice, senza esplicitare ulteriori condotte significativi di tale specifica volontà. Troppo poco per trarne il dolo specifico necessario: non è sufficiente, a tal fine, la sola rappresentazione del mero effetto agevolatore della condotta, evocando la norma un effetto intenzionale, cosicchè si richiede che venga dimostrato, sulla base di un ragionamento inferenziale, che l'agente abbia operato con il preciso intento di favorire il sodalizio. 6.4. Un'altra puntualizzazione si impone alla luce delle osservazioni difensive, che hanno segnalato un ulteriore vizio motivazionale. Invero, si ipotizza - pur nell'assenza di una esplicitazione argomentativa da parte della sentenza impugnata - che i Giudici di merito potrebbero avere ancorato il dolo specifico, quanto a [OSCURATO:PERSONA], all'avere egli reso false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., nell'ambito delle indagini riguardanti la tentata estorsione "Caminiti", oggetto di un procedimento denominato " Azzardo", conclusosi con la condanna degli autori materiali, anche ai sensi dell'art. 7 cit.: dette dichiarazioni, secondo quanto si legge in sentenza, sarebbero state "finalizzate a nascondere l'intero sistema - che all'epoca stava prendendo il sopravvento - di commercializzazione dei siti illeciti, sponsorizzato dalle cosche di 'ndrangheta, in cui il Ripepi aveva agito in nome di un principio di mutua solidarietà esistente tra gli associati"( pg. 297 della sentenza impugnata). Con riguardo al fratello Rocco, la Corte di appello avrebbe valorizzato la condotta di cui al capo C), ovvero l'interposizione fittizia in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4.1. E tuttavia, manca, nella sentenza impugnata il confronto con le deduzioni difensive che segnalavano, con il gravame, come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] abbia negato, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la falsità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; mentre, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vale quanto osservato supra sub 5.2. , giacchè, anche sotto tale profilo, la Corte di appello non si è misurata con le contrastanti dichiarazioni del Gennaro. 6.4.2. Anche a volere seguire tale traccia interpretativa, la sentenza - che si ribadisce, nulla dice sul punto - merita ugualmente l'annullamento con rinvio al Giudice di merito perché colmi il vuoto motivazionale in merito alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante, che risulta contestata - per quanto di interesse in merito alla posizione dei ricorrenti - solo nei capi A) e C) ( mentre non v'è traccia di analoga contestazione anche con riguardo al reato sub E), come, invece, sostenuto in ricorso, sub par. 6, pg. 57), altresì confrontandosi con le obiezioni difensive sul punto. 7.Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata da Francesco e [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente ai reati di cui ai capi I,J,K,L, in quanto estinti per prescrizione, mentre agli effetti civili, il ricorso, per tali capi, va rigettato. La sentenza deve, inoltre, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo C), e nei confronti di entrambi i ricorrenti in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 303 del 1991, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla declaratori di prescrizione. Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati sub I, 3, K,L come a ciascuno rispettivamente asc