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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12152/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/086/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata a suo carico il 27 settembre 2019, divenuta irrevocabile, per il reato di guida in stato d'ebbrezza) e rimasta ineseguita.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001.

Difetterebbe il presupposto necessario per far luogo alla revoca della pena sostitutiva, costituito dal rituale avvio del relativo procedimento di esecuzione, condizionato dall'indispensabile, e viceversa nella specie mancata, iniziativa del pubblico ministero.

L'interessato non sarebbe stato tenuto ad attivarsi in via autonoma.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in rapporto alle ragioni esposte nel motivo precedente, e all'incolpevole mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che sarebbe da correlare alle ragioni medesime e alla pandemia virale scatenatasi nell'anno 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo motivo resta assorbito.

2. L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione, muovendo quindi dall'implicito presupposto che il dedotto inadempimento fosse desumibile dal mero mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che, una volta passata in giudicato la sentenza di applicazione di pena, il destinatario fosse onerato di dare inizio alle attività, non occorrendo nessuna ulteriore comunicazione.

Così opinando, il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione normativa dell'istituto, che demanda al giudice della cognizione il potere di irrogare la pena sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare l'assunzione di tale decisione, o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551-01; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524-01; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, Cirina, Rv. 253589-01).

Parimenti sull'obbligato, concluso il giudizio, non grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel vigente sistema processuale l'atto di impulso di ogni procedura esecutiva è riservato al pubblico ministero.

Al pubblico ministero spetta di curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle pene sostitutive previste dal codice penale (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità irrogata dal giudice di pace ex art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo le modalità previste dall'art. 5 d.m.

Giustizia 26 marzo 2001.

3. Per i reati di competenza del giudice di pace, sanzionati con il lavoro di pubblica utilità, la sequenza procedimentale, che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, è individuata e disciplinata dall'art. 43 d.lgs. n. 274, cit., che, all'art. 43 (Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero il quale, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

L'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.

Al pubblico ministero compete anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 stesso d.lgs. n. 274, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.

4. Alla luce delle disposizioni sopra menzionate e dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 186-bis cod. strada, alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 274 del 2000 quanto alla determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto autonomamente «ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata» (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546-01).

5. Anche nel caso di specie, dunque, sarebbe spettato al competente ufficio di Procura avviare la fase di esecuzione della pena sostitutiva, non essendo rispondente né alla disciplina specifica dell'istituto, né in generale ai principi di esecuzione del giudicato penale, la previsione dell'onere dell'obbligato di promuovere l'esecuzione.

Il provvedimento impugnato -che ha sanzionato il ricorrente con la revoca della pena sostitutiva pur in assenza dei necessari accertamenti, volti a verificare la previa notificazione all'interessato dell'ordine di esecuzione, con contestuale ingiunzione di attenersi a quanto in sentenza prescritto- deve essere annullato con rinvio per rinnovato giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/086/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata a suo carico il 27 settembre 2019, divenuta irrevocabile, per il reato di guida in stato d'ebbrezza) e rimasta ineseguita. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001. Difetterebbe il presupposto necessario per far luogo alla revoca della pena sostitutiva, costituito dal rituale avvio del relativo procedimento di esecuzione, condizionato dall'indispensabile, e viceversa nella specie mancata, iniziativa del pubblico ministero. L'interessato non sarebbe stato tenuto ad attivarsi in via autonoma. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in rapporto alle ragioni esposte nel motivo precedente, e all'incolpevole mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che sarebbe da correlare alle ragioni medesime e alla pandemia virale scatenatasi nell'anno 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo motivo resta assorbito. 2. L'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione, muovendo quindi dall'implicito presupposto che il dedotto inadempimento fosse desumibile dal mero mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che, una volta passata in giudicato la sentenza di applicazione di pena, il destinatario fosse onerato di dare inizio alle attività, non occorrendo nessuna ulteriore comunicazione. Così opinando, il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione normativa dell'istituto, che demanda al giudice della cognizione il potere di irrogare la pena sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare l'assunzione di tale decisione, o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, Moscariello, Rv. 268551-01; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890-01; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, Mannetta, Rv. 255524-01; Sez. 4, n. 27987 del 3/7/2012, Cirina, Rv. 253589-01). Parimenti sull'obbligato, concluso il giudizio, non grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nel vigente sistema processuale l'atto di impulso di ogni procedura esecutiva è riservato al pubblico ministero. Al pubblico ministero spetta di curare l'esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle pene sostitutive previste dal codice penale (art. 661 cod. proc. pen.), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità irrogata dal giudice di pace ex art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo le modalità previste dall'art. 5 d.m. Giustizia 26 marzo 2001. 3. Per i reati di competenza del giudice di pace, sanzionati con il lavoro di pubblica utilità, la sequenza procedimentale, che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, è individuata e disciplinata dall'art. 43 d.lgs. n. 274, cit., che, all'art. 43 (Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità), stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero il quale, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Al pubblico ministero compete anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44 stesso d.lgs. n. 274, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. 4. Alla luce delle disposizioni sopra menzionate e dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 186-bis cod. strada, alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 274 del 2000 quanto alla determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto autonomamente «ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata» (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189-01; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618-01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546-01). 5. Anche nel caso di specie, dunque, sarebbe spettato al competente ufficio di Procura avviare la fase di esecuzione della pena sostitutiva, non essendo rispondente né alla disciplina specifica dell'istituto, né in generale ai principi di esecuzione del giudicato penale, la previsione dell'onere dell'obbligato di promuovere l'esecuzione. Il provvedimento impugnato -che ha sanzionato il ricorrente con la revoca della pena sostitutiva pur in assenza dei necessari accertamenti, volti a verificare la previa notificazione all'interessato dell'ordine di esecuzione, con contestuale ingiunzione di attenersi a quanto in sentenza prescritto- deve essere annullato con rinvio per rinnovato giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
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