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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 38357/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023, indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del P.m., ha disposto applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 4, 5, 7, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 493 ter cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 274, primo comma, lett. c) e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva senza indicare le concrete circostanze di fatto poste alla base di siffatto giudizio e per avere inoltre ritenuto "non eccessivamente risalenti" i fatti, nonostante il decorso di 15 mesi dagli stessi. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 275 del codice di rito in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, attualmente ristretto nel comune di Anzio per altri fatti di reato, è in grado di rispettare le prescrizioni derivanti dalla diversa e meno afflittiva misura cautelare richiesta.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Occorre, al riguardo, considerare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, come nella specie, l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

D'altra parte, secondo l'orientamento ormai affermatosi presso la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative idella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., di recente, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01).

In tale contesto, tanto i profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto l'aspetto dell'adeguatezza della più afflittiva misura adottata sono stati razionalmente argomentati dal Tribunale, alla luce delle pregresse esperienze criminali del ricorrente (come pure della inutilità dei benefici dei quali pure aveva usufruito), dell'abilità dimostrata e della condotta tenuta successivamente a quella della quale si discute, condotta per la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e alla cui realizzazione si collega la concreta valutazione del tempo decorso dai fatti ("non eccessivamente risalenti") oggetto del presente procedimento.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 25/05/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023, indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del P.m., ha disposto applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 4, 5, 7, cod. pen. e di cui agli artt. 110, 493 ter cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 274, primo comma, lett. c) e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva senza indicare le concrete circostanze di fatto poste alla base di siffatto giudizio e per avere inoltre ritenuto "non eccessivamente risalenti" i fatti, nonostante il decorso di 15 mesi dagli stessi. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 275 del codice di rito in relazione alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, attualmente ristretto nel comune di Anzio per altri fatti di reato, è in grado di rispettare le prescrizioni derivanti dalla diversa e meno afflittiva misura cautelare richiesta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre, al riguardo, considerare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, come nella specie, l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). D'altra parte, secondo l'orientamento ormai affermatosi presso la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative idella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., di recente, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). In tale contesto, tanto i profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto l'aspetto dell'adeguatezza della più afflittiva misura adottata sono stati razionalmente argomentati dal Tribunale, alla luce delle pregresse esperienze criminali del ricorrente (come pure della inutilità dei benefici dei quali pure aveva usufruito), dell'abilità dimostrata e della condotta tenuta successivamente a quella della quale si discute, condotta per la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari e alla cui realizzazione si collega la concreta valutazione del tempo decorso dai fatti ("non eccessivamente risalenti") oggetto del presente procedimento. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 25/05/2
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