CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08./07/2021 del TRIB. LIB.ERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigetto del ricorso. udito il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato, a seguito di richiesta di riesame, il provvedimento di applicazione della misura cautelare infrannuraria già disposta dal G.i.p. del Tribunale di Palmi per plurimi reati, taluni dei quali commessi in concorso con altri soggetti, di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente affida le proprie censure a quattro motivi di ricorso. 2.1.Col primo motivo la parte deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 649 e 546, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla lamentata violazione del ne bis in idem dacché il giudice reggino avrebbe proposto una motivazione illogica, carente ed apodittica nell'escludere che i fatti per cui il ricorrente è imputato nel presente procedimento, il cui periodo di consumazione contestato riguarderebbe fatti dal marzo 2020 al giugno 2020, sarebbero in realtà già stati oggetto di altro e diverso giudizio concernente il sovrapponibile periodo "da data imprecisata e fino al 10/06/2020"; in particolare il Tribunale, peraltro in contraddizione con quanto rilevato dal G.i.p. sul punto, si sarebbe limitato a rilevare che lo stupefacente sequestrato il 10/06/2020 e relativo al presente procedimento, non poteva essere lo stesso sequestrato nell'altro. ' 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen. dal momento che, con motivazione illogica e meramente apparente, il Tribunale non avrebbe debitamente argomentato sulle ragioni per cui è da ritenersi effettivamente esclusa una coincidenza tra le complessive condotte di cessione alla Broso condensate nel capo 20) della contestazione, e riferite ad un periodo antecedente e prossimo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quelle, concernenti sempre singole cessioni alla Broso, di cui ai capi 25,28,31, 32, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45 e 50 collocate temporalmente da marzo 2020 a maggio 2020 2.3.Con il terzo motivo si duole della omessa, insufficiente e manifestamente illogica motivazione del giudice del riesame sul punto della negata riqualificazione dei fatti contestati nella ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, tanto più considerando che, per gli stessi fatti addebitati alla Broso in concorso con il ricorrente, è stato riconosciuto il fatto di lieve entità, e rilevandosi dalle conversazioni telefoniche la pessima qualità della marijuana consumata. 2.4.Con l'ultimo motivo di ricorso si censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano la applicazione della misura Zìi cautelare inframuraria più gravosa. Il ricorrente evidenzia come il giudice calabrese non sia stato in grado di superare i rilievi difensivi tesi a dimostrare l'assenza del carattere professionale delle condotte ascritte, anzi di natura rudimentale e "di fortuna", avendo l'indagato, in un arco di ben cinque mesi, trattato unicamente con [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro, e con altri sparuti conoscenti, con un guadagno complessivo di appena 200 euro. Inoltre il giudice avrebbe apoditticamente desunto l'attualità delle esigenze cautelari, ed in particolare del pericolo di reiterazione del reato, senza valutare la distanza temporale della misura, del giugno 2021, dai fatti, consumati tra il marzo e giugno 2020, finendo così per giustificare la necessità di quella misura soltanto in ragione della astratta gravità dei titoli di reato per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, con cui si lamenta la sovrapponibilità dei fatti del presente procedimento con quelli del procedimento n. 1460 del 2020 ove, in data 10/06/2020, sarebbe intervenuto il sequestro di sostanza stupefacente, sicché ricorrerebbe una ipotesi di non consentito bis in idem, è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha infatti, in maniera del tutto logica, evidenziato che la sostanza sequestrata all'indagato appunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe evidentemente potuto essere' la stessa da egli ceduta a terzi in date tutte nteriori alla suddetta,' stante la impossibilità fisica di protratta detenzione, senza che il riferimento in ricorso ad un passaggio estrapolato dàlla ordinanza cautelai'e e riguardante peraltró il solo episodio del 18/05/2020 possa porre in crisi la logica affermazione di cui si è appena detto, fondata sul dato cronologico di per sé sufficiente a far ritenere, in sede cautelare, inconfigurabile una violazione del divieto di bis in idem. 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo sufficiente in proposito, nel presente giudizio cautelare, confrontare, come analiticamente effettuato dall'ordinanza impugnata, l'addebito di cui al capo 20, specificamente relativo alla cessione di un solo quantitativo imprecisato di marijuana in data anteriore e prossima al 8/5/2020 (individuata dai giudici del riesame in quella del 7/5 come ricavato da conversazione intercettata riportata a pag.9) con gli altri riguardanti tutti cessioni sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA] in date diverse tra loro (capi 25,28,31, 32, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45 e 50) per escludere che questi ultimi possano coincidere in alcun modo con il primo. 3. Anche il terzo motivo, relativo all'esclusione della configurabilità del fatto di lieve entità, è inammissibile avendo l'ordinanza impugnata correttamente posto in rilievo, in senso ostativo, la sistematicità e regolarità dell'attività di spaccio dell'indagato, inserito in una rete 2 7' che gli consentiva di essere sempre pronto a procurare e cedere sostanza stupefacente ogniqualvolta egli ne fosse richiesto. 4. In relazione, infine, al quarto motivo, con cui si è lamentata la insussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, in senso contrario, il concreto pericolo di reiterazione logicamente tratto dalle numerose condotte di spaccio, poste in essere con particolare frequenza nel periodo di tempo in contestazione e cessate solo in seguito all'arresto avvenuto nel giugno del 2020, da qui evincendosi la condotta "professionale" e l'inevitabile inserimento in ambienti criminali tali da giustificare l'inidoneità di altre misure posto che, in particolare, la restrizione nel solo domicilio ben potrebbe consentire la ripresa dei contatti con i fornitori delle sostanze. Né può lamentarsi una omessa risposta in ordine all'attualità di dette esigenze atteso che un tale profilo non risulta sollevato con la richiesta di riesame (si veda infatti, nel senso che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, tra le altre, Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037, e Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952). • 5. In definitiva, il ricorso deve reputarsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de