CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 03490/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 26 settembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità, come richiesta dalla c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione al delitto contestato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, in quanto privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, ha adeguatamente esplicato come, nel caso di specie, sussista la ricorrenza dell'aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità, così rendendo il reato procedibile di ufficio (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). L'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto ora procedibile a querela, fatta salva — tra l'altro - proprio l'ipotesi di ricorrenza di una delle circostanze previste dall'art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Pr2idente