Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:829
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0588
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
25 ottobre 2017 (
*1
)
«Impugnazione – Intervento – Riservatezza»
Nella causa C‑588/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 novembre 2016,
Generics (UK) Ltd
, con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da I. Vandenborre, advocaat, e da T. Goetz, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea
, rappresentata da F. [OSCURATO:PERSONA], T. Vecchi, B. Mongin e C. Vollrath, in qualità di agenti, assistiti da S. Kingston, barrister,
convenuta in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta del giudice relatore D. Šváby,
sentito l’avvocato generale J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la Generics (UK) Ltd (in prosieguo: la «Generics») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 settembre 2016, Generics (UK)/Commissione (
T‑469/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:454
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione controversa») e la sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione.
2
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha chiesto di intervenire nella causa C‑588/16 P a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
3
A seguito della notifica alle parti, da parte del cancelliere della Corte, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dell’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA], la Generics ha presentato le proprie osservazioni a tale riguardo.
4
In tal modo, con atti depositati nella cancelleria della Corte il 18 agosto ed il 21 agosto 2017, la Generics ha sostenuto, anzitutto, che l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinta in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dall’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Essa non conterrebbe, infatti, né l’indicazione della causa a cui si riferisce, né le conclusioni a sostegno delle quali l’interveniente chiede di intervenire, il che sarebbe particolarmente pregiudizievole alla Generics a causa della tardività di tale istanza. Inoltre, secondo la ricorrente, tenuto conto dell’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] presentata il 10 marzo 2017 nella causa connessa C‑591/16 P, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, l’istanza di intervento nel presente procedimento sarebbe priva di interesse, in particolare qualora la Corte dovesse decidere di non fissare un’udienza. Essa ha sostenuto altresì che, qualora venisse fissata un’udienza di discussione, i diritti della difesa di cui essa dispone sarebbero pregiudicati dall’intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la Generics ha affermato che la presente istanza di intervento aveva lo scopo di consentire a tale Stato membro di accedere ad informazioni contenute in particolare nel fascicolo amministrativo della Commissione, ai fini della proposizione di azioni di risarcimento nei confronti della Generics dinanzi ai giudici britannici su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] (Servizio sanitario nazionale, [OSCURATO:PERSONA]) e del Secretary of State for [OSCURATO:PERSONA] (Ministro della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
5
A tale riguardo, va rilevato, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli Stati membri possono intervenire nelle controversie dinanzi alla Corte senza dover dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a quest’ultima.
6
Pertanto, le argomentazioni della Generics relative all’assenza di interesse del [OSCURATO:PERSONA] a presentare un’istanza di intervento nel presente procedimento e agli scopi di tale istanza sono irrilevanti.
7
In secondo luogo, va constatato che l’istanza di intervento depositata nella cancelleria della Corte il 28 luglio 2017 dal [OSCURATO:PERSONA] soddisfa i requisiti formali previsti dall’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In particolare, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Generics, essa contiene l’indicazione della causa alla quale si riferisce nonché le conclusioni a sostegno delle quali il [OSCURATO:PERSONA] chiede di intervenire, vale a dire quelle della Commissione.
8
In terzo luogo, l’asserzione della Generics riguardante la violazione dei diritti della difesa a causa dell’eventuale intervento del [OSCURATO:PERSONA] non può, in ogni caso, essere accolta in mancanza di qualsiasi elemento addotto a suo sostegno.
9
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] va autorizzato.
10
Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni, e prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, occorre, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzare tale Stato membro a presentare le sue osservazioni soltanto durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.
11
Nell’ipotesi in cui la Corte accolga l’istanza di intervento del [OSCURATO:PERSONA], la Generics ha altresì chiesto alla Corte di riservare, nei confronti di tale Stato membro, un trattamento riservato a talune informazioni segrete che la riguardano e che sono contenute nei seguenti documenti:
–
il suo ricorso di annullamento e la sua replica dinanzi al Tribunale, che figurano rispettivamente agli allegati A.3. e A.4 del suo atto di impugnazione dinanzi alla Corte;
–
gli allegati A.1, A.5, A.27 e A.32 del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale;
–
gli allegati B.1, B.2, B.4, B.10 e B.12 della sua replica dinanzi al Tribunale;
–
l’allegato E.4 delle osservazioni della Commissione presentate a seguito di una misura istruttoria del Tribunale;
–
l’atto di impugnazione dinanzi alla Corte, e
–
gli allegati A.2, A.7, A.9, A.10 e A.12 dell’atto di impugnazione contenenti, rispettivamente, la versione riservata della decisione controversa (allegato A.2), un accordo di sviluppo e di approvvigionamento concluso tra la Generics e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (allegato A.7), due accordi di transazione e di approvvigionamento tra la Generics e la [OSCURATO:PERSONA] (allegati A.9 e A.10) nonché un messaggio di posta elettronica relativo alla pratica sanzionata (allegato A.12).
12
A tal fine, essa ha trasmesso, in allegato alle proprie osservazioni sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA], versioni non riservate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia del proprio atto di impugnazione che degli allegati A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 e A.12 di quest’ultimo contenenti, rispettivamente, la decisione controversa (allegato A.2), il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale (allegato A.3), la replica presentata dinanzi al Tribunale (allegato A.4), gli accordi conclusi tra la Generics e la [OSCURATO:PERSONA] nonché tra la Generics e la [OSCURATO:PERSONA] (allegati A.7, A.9 e A.10) e, infine, un messaggio di posta elettronica relativo alla pratica sanzionata (allegato A.12).
13
In via preliminare, e per quanto riguarda la domanda di trattamento riservato degli allegati A.1, A.5, A.27 e A.32 del ricorso di annullamento della Generics dinanzi al Tribunale, degli allegati B.1, B.2, B.4, B.10 e B.12 della sua replica dinanzi al Tribunale e dell’allegato E.4 delle osservazioni della Commissione, sopra citati, occorre rilevare che tali allegati non sono allegati all’atto di impugnazione nella presente causa. Pertanto, essi non fanno parte degli atti processuali che possono essere notificati agli intervenienti ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
14
Di conseguenza, la domanda di trattamento riservato relativa a tali allegati è priva di oggetto.
15
Per quanto riguarda la domanda di trattamento riservato dell’allegato A.2 dell’atto di impugnazione contenente la versione riservata della decisione controversa, va ricordato che un siffatto trattamento è già stato riservato a tale versione della decisione controversa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑591/16 P
, non pubblicata,
EU:C:2017:532
).
16
Alla luce di detta ordinanza, si deve disporre che, in questa fase del procedimento, al [OSCURATO:PERSONA] venga comunicata soltanto la versione pubblica di tale decisione, pubblicata dalla Commissione il 19 gennaio 2015 sul suo sito Internet e allegata alla domanda di trattamento riservato della Generics, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
17
Infine, per quanto riguarda la domanda di trattamento riservato, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dell’atto di impugnazione nella presente causa nonché degli allegati A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 e A.12, menzionati al punto 11 della presente ordinanza, occorre constatare, sulla base di tale sola domanda, che il trattamento richiesto sembra giustificato. Occorre pertanto, in questa fase del procedimento, comunicare a detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, soltanto le versioni non riservate dei documenti menzionati al punto 12 della presente ordinanza.
Sulle spese
18
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
19
Occorre pertanto riservare le spese connesse all’intervento del [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, il presidente della Corte così dispone:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è autorizzato ad intervenire nella causa C‑588/16 P a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è autorizzato a presentare le proprie osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.
3)
Una copia di tutti i documenti processuali verrà notificata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a cura del cancelliere, fatta eccezione per le versioni riservate dell’atto di impugnazione della Generics (UK) Ltd nonché per i documenti di cui agli allegati A.2, A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 e A.12 di tale atto.
4)
Una versione non riservata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dell’atto di impugnazione della Generics (UK) Ltd e dei documenti di cui agli allegati A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 e A.12 di tale atto nonché la versione pubblica, pubblicata sul sito Internet della Commissione europea, del documento di cui all’allegato A.2 di detto atto verranno notificate al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a cura del cancelliere.
5)
Non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato presentata dalla Generics (UK) Ltd per quanto riguarda gli allegati A.1, A.5, A.27 e A.32 del ricorso di annullamento della Generics (UK) Ltd dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, gli allegati B.1, B.2, B.4, B.10 e B.12 della sua replica dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e l’allegato E.4 delle osservazioni della Commissione europea presentate a seguito di una misura istruttoria del Tribunale dell’Unione europea.
6)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.