CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 07077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 / 11 /19 71 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare in quattro anni e dieci giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa; udito, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 8 febbraio 202 5 all’esito di giudizio abbreviato , ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agliartt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g ), d.P.R. n. 309 del 1990 , e harideterminato la pena , riducendola, in quattro ann i e qu indici giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, sulla base di concordato exart. 599-bis cod. proc. pen . Secondo quanto ricostruito dai Giudicidi merito, [OSCURATO:PERSONA], il 20 giugno 2024,all’interno della Casa circondariale Napoli-Poggioreale “G. Salvia” ove era ristretto, avrebbe detenuto, occultandoli all’interno degli slip che indossava, al fine di cessione, quattro panetti di sostanza stupefacente ditipo “hashish” con principio attivo del 25,6%,equivalenti a 43,6 grammi di De lta 9 THC puro, corrispondenti a 1.744 dosi medie singole. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di leggee vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione al contrasto tra dispositivo e motivazione circa la penainflitta. Si deduceche la Corte d’appello ha rideterminato la pena in quattro anni e quindici giorni di reclusione,discostandosi dall’accordo raggiunto tra il Procuratore generale e la difesa, il qual e prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione, espressamente ritenuta congrua e accoglibilenella motivazione. Si osserva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sebbene in caso di contrasto tra motivazione e dispositiv o prevalga quest’ultimo , la contraddizione con la motivazione integra, comunque, un vizio idoneo a determinarel’annullamento della decisione (si cita no : Sez. U. , n. 6903 del 1997; Sez. 5, n. 40464 del 2019; Sez. 3, n. 34132 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso deduce, anche con allegazione delverbale di udienza, che la Corte d’appello ha rideterminato la pena discostandosi dall’accordo raggiunto tra il Procuratore generale presso la Corte d’appello e la difesa, perché mentre questo prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa, il dispositivo della sentenza impugnata ha applicato la pena di quattro anni e quindici giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa. E ciò sebbene la sentenza, in motivazione, abbia esattamente riportato il contenuto dell’accordo, avente ad oggetto la previsione della pena di quattro anni e dieci giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa, ed abbia immediatamente di seguito precisato: «La richiesta è congrua ed accoglibile». 3. Questi essendo i fatti processuali rilevanti, la sentenza impugnata è viziata perché, pur avendo dato corso al concordato di pena, non ha applicato la pena concordata tra le parti. In questo senso si è già pronunciata la giurisprudenza, la quale ha osservato che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01, la quale, i n motivazione, ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senzarinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). 4. Ciò posto, tuttavia, il vizio può essere emendato in questa sede, mediante sentenza di annullamento senza rinvio che recepisce il concordato tra le parti. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello intendeva accedere esattamente alla pena concordata tra le parti. Inoltre, che il dispositivo pronunciato sia frutto di mero errore materiale risulta confermato dalla modestissima difformità tra il contenuto dell’accordo e il dispositivo pronunciato all’esito dell’udienza. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. Così deciso il 20/01/2026. Il Consigliere estensor