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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19274/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alle procedure di mobilità indette per i dirigenti di II fascia dell’Area I in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 13.4.2016, 16.6.2016 e 5.7.2016, aveva dichiarato l’illegittimità dell’esclusione del medesimo dalla partecipazione a tali procedure , aveva ordinato all’Amministrazione convenuta di assegnare al Ferraro l’incarico relativo al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Divisione presso la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di cui all’esito mobilità ordinaria dei dirigenti di II fascia dell’Area I dell’Amministrazione Civile dell’Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA] dd. 11.1.2016, ed aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore del Ferraro, nella misura di € 5.030,00.

2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ed ha escluso la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ.

3. Ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente effettuato la distinzione tra la qualifica dirigenziale ed il conferimento dell’incarico dirigenziale ed ha rilevato che il Ministero aveva dato corso ai bandi (ai quali il Ferraro aveva vanamente partecipato) secondo quanto predisposto dai decreti ministeriali del 5.8.2003, del 12.7.2011 e del 14.7.2015, mai contestati dal Ministero.

4. Ha disattesole argomentazioni dell’appellante, secondo cui l’art. 34 del CCNL dirigenti (che richiama l’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001), prevede con portata generale e precettiva l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella prima sede di assegnazione; ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’inconciliabilità della durata dell’incarico dirigenziale, ricompreso tra i tre ed i cinque anni, e l’obbligo di permanenza quinquennale nella prima sede di assegnazione previsto dall’art. 35, comma 5 bis, d. lgs. n.165/2001 ed ha evidenziato che tale disposizione si riferisce alle “procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e ss.

Del d. lgs. n. 165/2001”, che non riguardano gli incarichi dirigenziali.

5. Ha pertanto ritenuto che l’ambito di applicazione dell’art. 34 del CCNL sia del tutto diverso da quello relativo alla procedura di conferimento di incarico dirigenziale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, a cui sono riconducibili i bandi destinati all’affidamento degli incarichi dirigenziali.

6. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione ed errata interpretazione o applicazione, nonché inosservanza degli artt. 19, 21, 23, 28 e 35 (ed in particolare del comma 5/bis) d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 2103 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’incompatibilità della durata dell’incarico dirigenziale prevista dall’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 con i l vincolo quinquennale di permanenza nella sede previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d. lgs. n. 165/2001.

Addebita alla Corte territoriale di avere confuso il rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, atempo indeterminato, con isuccessivi incarichi dirigenziali in concreto conferiti , a tempo determinato.

Argomenta che il rapporto di lavoro del dirigente può sussistere e permanere anche senza uno specifico incarico dirigenziale e che pertanto l’art. 35 comma 5 bis può trovare attuazione anche per i dirigenti, a prescindere dalla mancanza di un’analoga previsione nell’art. 28 del d. lgs. n. 165/2001; evidenzia che nella vigenza del vincolo di sede quinquennale, al dirigente di prima nomina può essere conferito, nell’ambito della medesima sede di servizio, un incarico dirigenziale di durata quinquennale o può essergli rinnovato un incarico di durata inferiore, e che una volta decorso il periodo vincolato, il dirigente può essere trasferito ad altra sede con l’attribuzione di un nuovo e diverso incarico dirigenziale anche utilizzando l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto.

Aggiunge che lo ius variandidi cui all’art. 2103 cod. civ. attiene alla disciplina delle mansioni, e non alla sede di servizio.

Evidenzia che l’art. 5, comma 5 bis, d. lgs. n. 165/2001 si applica in modo generale ai vincitori dei concorsi e non prevede un’esplicita esclusione del personale di livello dirigenziale; sostiene che diversamente argomentando, ogni dirigente neo assunto potrebbe fare doma n da di mobilità poco tempo dopo l’assunzione nella prima sede di servizio.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 4 CCNL dirigenti 2002-2005 dd. 21.4.2006 e 29 CCNL dirigenti 2006-2007 dd. 12.12.2010, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la disposizione contenuta nell’art. 34, comma 4,del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigenti resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001,è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in ordine all’esplicita eccezione formulata dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado, e ribadita nel giudizio di appello.

3. Il primo motivo è inammissibile , in quanto si limita a prospettare la possibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale in altro ufficio della stessa sede di servizio, nonché la prassi consolidata dell’Amministrazione di conferire un incarico quinquennale coincidente col termine previsto dall’art. 35, comma 5 bis, ma non si confrontain alcun modo con l a statuizion e della sentenza impugnata secondo cui la proroga dell’incarico rientra nella discrezionalità dell’ente.

Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito sulla base de i decret i del Ministerodell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 12 luglio 2011 e di una prassi ( peraltro non menzionatidalla sentenza impugnata).

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Non sussiste l’omessa pronuncia, avendo la sentenza impugnata affermato che l’art. 34 d. lgs. n. 165/2001 si riferisce alle procedure di mobilità, e non riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali.La censura, nel sostenere che l’art. 34, comma 4, del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigentiresta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001,è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010, non si confronta con tale statuizione.

Va inoltre osservato che l’art. 35 riguarda l’assunzione presso la prima sede di servizio, e non il conferimento di incarichi dirigenziali presso altre sedi. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Non si ravvisano i presupposti per una pronuncia ex art. 96, cod. proc. civ., dovendo rammentarsi che la proposizione di un ricorso per cassazione infondato o meramente dilatorio non può produrre il danno processuale previsto da tale norma, atteso che la parte avversaria non è costretta ad attendere l’esito del giudizio di impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una delle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata (Cass. n. 18079/2019). 8.Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti del Ministero ricorrente, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare alle procedure di mobilità indette per i dirigenti di II fascia dell’Area I in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 13.4.2016, 16.6.2016 e 5.7.2016, aveva dichiarato l’illegittimità dell’esclusione del medesimo dalla partecipazione a tali procedure , aveva ordinato all’Amministrazione convenuta di assegnare al Ferraro l’incarico relativo al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Divisione presso la [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di cui all’esito mobilità ordinaria dei dirigenti di II fascia dell’Area I dell’Amministrazione Civile dell’Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA] dd. 11.1.2016, ed aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore del Ferraro, nella misura di € 5.030,00. 2. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ed ha escluso la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. 3. Ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente effettuato la distinzione tra la qualifica dirigenziale ed il conferimento dell’incarico dirigenziale ed ha rilevato che il Ministero aveva dato corso ai bandi (ai quali il Ferraro aveva vanamente partecipato) secondo quanto predisposto dai decreti ministeriali del 5.8.2003, del 12.7.2011 e del 14.7.2015, mai contestati dal Ministero. 4. Ha disattesole argomentazioni dell’appellante, secondo cui l’art. 34 del CCNL dirigenti (che richiama l’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001), prevede con portata generale e precettiva l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella prima sede di assegnazione; ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’inconciliabilità della durata dell’incarico dirigenziale, ricompreso tra i tre ed i cinque anni, e l’obbligo di permanenza quinquennale nella prima sede di assegnazione previsto dall’art. 35, comma 5 bis, d. lgs. n.165/2001 ed ha evidenziato che tale disposizione si riferisce alle “procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e ss. Del d. lgs. n. 165/2001”, che non riguardano gli incarichi dirigenziali. 5. Ha pertanto ritenuto che l’ambito di applicazione dell’art. 34 del CCNL sia del tutto diverso da quello relativo alla procedura di conferimento di incarico dirigenziale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, a cui sono riconducibili i bandi destinati all’affidamento degli incarichi dirigenziali. 6. Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, assistito da memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione ed errata interpretazione o applicazione, nonché inosservanza degli artt. 19, 21, 23, 28 e 35 (ed in particolare del comma 5/bis) d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 2103 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’incompatibilità della durata dell’incarico dirigenziale prevista dall’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 con i l vincolo quinquennale di permanenza nella sede previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d. lgs. n. 165/2001. Addebita alla Corte territoriale di avere confuso il rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, atempo indeterminato, con isuccessivi incarichi dirigenziali in concreto conferiti , a tempo determinato. Argomenta che il rapporto di lavoro del dirigente può sussistere e permanere anche senza uno specifico incarico dirigenziale e che pertanto l’art. 35 comma 5 bis può trovare attuazione anche per i dirigenti, a prescindere dalla mancanza di un’analoga previsione nell’art. 28 del d. lgs. n. 165/2001; evidenzia che nella vigenza del vincolo di sede quinquennale, al dirigente di prima nomina può essere conferito, nell’ambito della medesima sede di servizio, un incarico dirigenziale di durata quinquennale o può essergli rinnovato un incarico di durata inferiore, e che una volta decorso il periodo vincolato, il dirigente può essere trasferito ad altra sede con l’attribuzione di un nuovo e diverso incarico dirigenziale anche utilizzando l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto. Aggiunge che lo ius variandidi cui all’art. 2103 cod. civ. attiene alla disciplina delle mansioni, e non alla sede di servizio. Evidenzia che l’art. 5, comma 5 bis, d. lgs. n. 165/2001 si applica in modo generale ai vincitori dei concorsi e non prevede un’esplicita esclusione del personale di livello dirigenziale; sostiene che diversamente argomentando, ogni dirigente neo assunto potrebbe fare doma n da di mobilità poco tempo dopo l’assunzione nella prima sede di servizio. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 4 CCNL dirigenti 2002-2005 dd. 21.4.2006 e 29 CCNL dirigenti 2006-2007 dd. 12.12.2010, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la disposizione contenuta nell’art. 34, comma 4,del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigenti resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001,è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in ordine all’esplicita eccezione formulata dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado, e ribadita nel giudizio di appello. 3. Il primo motivo è inammissibile , in quanto si limita a prospettare la possibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale in altro ufficio della stessa sede di servizio, nonché la prassi consolidata dell’Amministrazione di conferire un incarico quinquennale coincidente col termine previsto dall’art. 35, comma 5 bis, ma non si confrontain alcun modo con l a statuizion e della sentenza impugnata secondo cui la proroga dell’incarico rientra nella discrezionalità dell’ente. Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito sulla base de i decret i del Ministerodell’Interno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 12 luglio 2011 e di una prassi ( peraltro non menzionatidalla sentenza impugnata). 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Non sussiste l’omessa pronuncia, avendo la sentenza impugnata affermato che l’art. 34 d. lgs. n. 165/2001 si riferisce alle procedure di mobilità, e non riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali.La censura, nel sostenere che l’art. 34, comma 4, del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigentiresta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 d. lgs. n. 165/2001,è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010, non si confronta con tale statuizione. Va inoltre osservato che l’art. 35 riguarda l’assunzione presso la prima sede di servizio, e non il conferimento di incarichi dirigenziali presso altre sedi. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Non si ravvisano i presupposti per una pronuncia ex art. 96, cod. proc. civ., dovendo rammentarsi che la proposizione di un ricorso per cassazione infondato o meramente dilatorio non può produrre il danno processuale previsto da tale norma, atteso che la parte avversaria non è costretta ad attendere l’esito del giudizio di impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una delle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata (Cass. n. 18079/2019). 8.Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti del Ministero ricorrente, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di
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