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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a DELIANUOVA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 08/03/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza di dissequestro di una somma di denaro pari a euro 198.605,00, sottoposta a vincolo reale in relazione al reato di ricettazione.

Deduce:

1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lettera s) c.p.p.) - (art. 606 lett. c c.p.p.) -; mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.).Il ricorrente illustra preliminarmente la vicenda procedimentale, evidenziando che nell'ambito di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione veniva sequestrata una somma di denaro pari a euro 198.605,00; che in data 21/02/2022, con il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, avanzava al Pubblico ministero istanza di dissequestro della suddetta somma; che in riscontro alla richiesta, il Pubblico ministero trasmetteva l'istanza al G.i.p., esprimendo parere contrario al suo accoglimento; che in data 08/03/2022 veniva notificato alla difesa il provvedimento del G.i.p. che, ratificando le ragioni del parere contrario espresso dal Pubblico ministero, rigettava l'istanza.

Deduce, quindi, la nullità di tale provvedimento perché emesso da un organo funzionalmente incompetente.

A tal riguardo fa presente che il sequestro era stato disposto con finalità probatoria e che, rispetto a tale tipologia di sequestro, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione è il Pubblico ministero -cui era stata avanzata l'istanza- e non il G.i.p.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'art. 263 cod.proc.pen. -nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio- stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (commi 4 e 5).

Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il quale provvede con ordinanza, se non c'è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3).

Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell'art. 676 del codice di rito, procede a norma dell'art. 666, comma 4, dello stesso codice, e cioè provvede de plano con ordinanza, contro cui l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

L'individuazione della sequenza procedimentale prevista dal legislatore e la distribuzione della competenza a decidere sull'istanza di restituzione lungo le varie fasi del procedimento porta a ribadire che si configura una nullità assoluta per incompetenza funzionale quando -come nel caso di specie- l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta A l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, provvede sull'istanza inaudita altera parte, (cfr. in tal senso, (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani,214060).

Va, dunque, riaffermato che «sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P. M . su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio sia il provvedimento del G.I.P. che, in seguito al parere, abbia provveduto sulla richiesta.

Ai sensi dell'art. 263 comma quarto cod. proc. pen. infatti, nel corso delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro penale deve pronunciarsi il P.M. con decreto, eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, né è possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al G.I.P. per la decisione», (così: Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 19/03/1996, Mucherino, Rv. 205233 - 01; nello stesso, tra molte: Sez. 1 - , Sentenza n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478 - 01: Sez. 3, Sentenza n. 9986 del 19/12/2019 Cc., dep. il 2020, Messori, Rv. 278532; Sez. 2, Sentenza n. 43700 del 27/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268449).

Il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero, competente a decidere sull'istanza di restituzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso.

Così deciso il 6 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a DELIANUOVA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 08/03/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza di dissequestro di una somma di denaro pari a euro 198.605,00, sottoposta a vincolo reale in relazione al reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lettera s) c.p.p.) - (art. 606 lett. c c.p.p.) -; mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.).Il ricorrente illustra preliminarmente la vicenda procedimentale, evidenziando che nell'ambito di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione veniva sequestrata una somma di denaro pari a euro 198.605,00; che in data 21/02/2022, con il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, avanzava al Pubblico ministero istanza di dissequestro della suddetta somma; che in riscontro alla richiesta, il Pubblico ministero trasmetteva l'istanza al G.i.p., esprimendo parere contrario al suo accoglimento; che in data 08/03/2022 veniva notificato alla difesa il provvedimento del G.i.p. che, ratificando le ragioni del parere contrario espresso dal Pubblico ministero, rigettava l'istanza. Deduce, quindi, la nullità di tale provvedimento perché emesso da un organo funzionalmente incompetente. A tal riguardo fa presente che il sequestro era stato disposto con finalità probatoria e che, rispetto a tale tipologia di sequestro, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione è il Pubblico ministero -cui era stata avanzata l'istanza- e non il G.i.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che l'art. 263 cod.proc.pen. -nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio- stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (commi 4 e 5). Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il quale provvede con ordinanza, se non c'è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3). Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell'art. 676 del codice di rito, procede a norma dell'art. 666, comma 4, dello stesso codice, e cioè provvede de plano con ordinanza, contro cui l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice. L'individuazione della sequenza procedimentale prevista dal legislatore e la distribuzione della competenza a decidere sull'istanza di restituzione lungo le varie fasi del procedimento porta a ribadire che si configura una nullità assoluta per incompetenza funzionale quando -come nel caso di specie- l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta A l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, provvede sull'istanza inaudita altera parte, (cfr. in tal senso, (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani,214060). Va, dunque, riaffermato che «sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P. M . su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio sia il provvedimento del G.I.P. che, in seguito al parere, abbia provveduto sulla richiesta. Ai sensi dell'art. 263 comma quarto cod. proc. pen. infatti, nel corso delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro penale deve pronunciarsi il P.M. con decreto, eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, né è possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al G.I.P. per la decisione», (così: Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 19/03/1996, Mucherino, Rv. 205233 - 01; nello stesso, tra molte: Sez. 1 - , Sentenza n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478 - 01: Sez. 3, Sentenza n. 9986 del 19/12/2019 Cc., dep. il 2020, Messori, Rv. 278532; Sez. 2, Sentenza n. 43700 del 27/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268449). Il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero, competente a decidere sull'istanza di restituzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso. Così deciso il 6 ot
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