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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47364/2022

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eguente DE P( A SENTENZA rt 15 DIC 2322 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 13/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 08/02/2021 con la quale l'imputato veniva condannato, al capo a, per i reati di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per aver esercitato l'uccellagione mediante l'utilizzo di una rete non consentita; e, al capo b), per i reati di cui agli artt. 30, comma 1, lettera b) relativamente alla cattura di 1 pettirosso, 157 del 1992, (così riqualificata la condotta limitatamente alla cattura dei 7 fringuelli di cui al capo b).

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.

3. In relazione al capo a) d'imputazione, nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157 contestato nel capo a) d'imputazione.

Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. In relazione al capo b) d'imputazione, si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157 contestato nel capo a) d'imputazione. 5.In relazione ad entrambi i capi d'imputazione, si lamenta, nel terzo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; e nel quarto, la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile Il primo e il secondo motivo, relativi al capo a), risultano inammissibili per difetto di specificità: le censure si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato.

Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584).

La Corte pugliese mette, infatti, ben in luce con motivazione approfondita, a pag. 3 e 4, le circostanze di fatto poste a fondamento della qualificazione giuridica adottata avendo i giudici dato conto nelle pagine 8 e 9 della decisione in maniera adeguata ed approfondita e, quindi, immune dalle censure rilevate, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento del pettirosso quale specie particolarmente protetta e di contro, dell'esclusione della medesima qualifica per i 7 fringuelli abbattuti. 2.Anche i restanti motivi di ricorso sono privi di pregio atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, in maniera esente dai vizi rilevati, l'esclusione del riconoscimento del fatto di particolare tenuità, evidenziando la pluralità di reati commessi e la pluralità di esemplari abbattutti, e l'intensità del dolo evidenziata dal posizionamento della rete.

I giudici, inoltre, hanno adeguatamente fornito giustificazione della pena.

Sul punto, a pag. 11 del provvedimento impugnato, si chiarisce:"invero a seguito dell'accoglimento dell'appello si è introdotto un'ulteriore reato che comporterebbe un ulteriore aumento per la continuazione che non può essere irrogato pena il divieto della reformatio in peius.

Peraltro la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale ed appare proporzionata alla gravità del fatto tenuto conto di tutte le sue caratteristiche". 3.Per tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DE P( A SENTENZA rt 15 DIC 2322 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 13/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 08/02/2021 con la quale l'imputato veniva condannato, al capo a, per i reati di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157, per aver esercitato l'uccellagione mediante l'utilizzo di una rete non consentita; e, al capo b), per i reati di cui agli artt. 30, comma 1, lettera b) relativamente alla cattura di 1 pettirosso, 157 del 1992, (così riqualificata la condotta limitatamente alla cattura dei 7 fringuelli di cui al capo b). 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. In relazione al capo a) d'imputazione, nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), legge 11 febbraio 1992, n. 157 contestato nel capo a) d'imputazione. Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157. 4. In relazione al capo b) d'imputazione, si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157 contestato nel capo a) d'imputazione. 5.In relazione ad entrambi i capi d'imputazione, si lamenta, nel terzo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; e nel quarto, la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Il primo e il secondo motivo, relativi al capo a), risultano inammissibili per difetto di specificità: le censure si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). La Corte pugliese mette, infatti, ben in luce con motivazione approfondita, a pag. 3 e 4, le circostanze di fatto poste a fondamento della qualificazione giuridica adottata avendo i giudici dato conto nelle pagine 8 e 9 della decisione in maniera adeguata ed approfondita e, quindi, immune dalle censure rilevate, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento del pettirosso quale specie particolarmente protetta e di contro, dell'esclusione della medesima qualifica per i 7 fringuelli abbattuti. 2.Anche i restanti motivi di ricorso sono privi di pregio atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, in maniera esente dai vizi rilevati, l'esclusione del riconoscimento del fatto di particolare tenuità, evidenziando la pluralità di reati commessi e la pluralità di esemplari abbattutti, e l'intensità del dolo evidenziata dal posizionamento della rete. I giudici, inoltre, hanno adeguatamente fornito giustificazione della pena. Sul punto, a pag. 11 del provvedimento impugnato, si chiarisce:"invero a seguito dell'accoglimento dell'appello si è introdotto un'ulteriore reato che comporterebbe un ulteriore aumento per la continuazione che non può essere irrogato pena il divieto della reformatio in peius. Peraltro la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale ed appare proporzionata alla gravità del fatto tenuto conto di tutte le sue caratteristiche". 3.Per tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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