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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28283/2026

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ppello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Uditi i difensori,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per la parte civile, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che deposita conclusioni scritte, allequali si riporta, unitamente alla nota spese e alla reiterazione della costituzione di parte civilecon procura speciale al difensore e copia della delibera dell’Ente comunale di Antonimina, già inl’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che si riporta ai motivi principalidel ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, per l’imputato, che insiste per l'accoglimento deimotivi del ricorso con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede dirinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenzaemessa in primo grado dal Tribunale di Locri ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avercommesso il fatto, limitatamente alla condotta contestata in data successiva al 9 maggio 2007,in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestatogli al capo A) quale partecipedell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, operante nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio nazionale e all'estero, secondo lo schemaorganizzativo dei locali e dei mandamenti facenti capo all'organo di vertice denominatoProvincia, a partire da data antecedente e prossima all’anno 2006, confermando nel restol’affermazione di penale responsabilità.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morace, è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen, 416-bis cod. pen. e 192,commi 2 e 3, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

La Corte di appello, 2quale giudice del rinvio, non si sarebbe attenuta al dictum della sentenza rescindente, la quale,nel fissare la rilevanza del periodo di contestazione a partire dal 2006, avrebbe imposto diindividuare condotte concrete idonee a dimostrare l'attualizzazione della partecipazione delricorrente, detenuto ininterrottamente dal 2007 al 2012, e non già di richiamare condotterelative al precedente periodo degli anni Novanta, riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costa.

La sentenza impugnata avrebbe invece erroneamente ritenuto"incontestabilmente accertata" la responsabilità del ricorrente per detto periodo antecedente,sulla base di quanto già ritenuto dalla sentenza di appello del 2017 e dalla stessa Cassazione,così eludendo il vincolo derivante dalla sentenza rescindente.

Quanto al periodo successivo al2006, la Corte avrebbe essa stessa riconosciuto che le intercettazioni valorizzate dallasentenza annullata (la conversazione del 22 dicembre 2007 tra Nesci e Melia, quella del 29marzo 2007 tra Melia e Romano, nonché quella dell'8 aprile 2010 captata in occasione delsummit di [OSCURATO:PERSONA]) vedrebbero quali protagonisti soggetti terzi, chemenzionerebbero il ricorrente solo indirettamente e senza attribuirgli condotte concrete attualiné riferire circostanze utili ad attualizzare una persistente partecipazione durante lo statodetentivo.

Da tale espressa presa d'atto la Corte avrebbe dovuto trarre, secondo il principioenunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Mannino, l'assoluzione del ricorrente per difetto dicondotta riferibile al periodo oggetto di imputazione, anziché desumerne comunque laconferma della responsabilità.

Analogo vizio si riscontrerebbe con riguardo alle dichiarazioni delcollaboratore Agresta, cui la sentenza di rinvio avrebbe attribuito rilievo quale unico elementodi novità richiesto dalla sentenza rescindente.

La difesa aveva rappresentato con memoriadepositata in appello, senza ottenere risposta sul punto, che tali dichiarazioni si riferirebbero afatti appresi in massima parte de relato dal padre del collaboratore e comunque relativi a unperiodo abbondantemente anteriore alla contestazione: la dote del "trequartino" attribuita aPolito insieme a [OSCURATO:PERSONA] risalirebbe infatti a prima della morte di quest'ultimo,avvenuta nel 2001; la conoscenza dei processi per droga e per l'omicidio celebrati a Torino acarico del ricorrente e dei suoi zii deriverebbe da mera notizia processuale; i fatti di cessione distupefacenti riferiti al padre del collaboratore atterrebbero al processo "[OSCURATO:PERSONA]" e aglianni novanta; e lo stesso Agresta, interrogato sul punto, avrebbe candidamente ammesso dinon saperne altro ("questo me l'ha riferito mio padre, poi non so").

Quanto all'unicoriferimento specifico al periodo della detenzione (l’affermazione, riferita da Polito, secondo cuiil ricorrente avrebbe continuato a comandare il locale di Ciminà anche dal carcere), ilcollaboratore non sarebbe stato in grado di indicare alcun elemento concreto a supporto,sicché si tratterebbe di mera affermazione "de relato" priva di qualsiasi riscontro fattuale.

Lasentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di confrontarsi con l'ulteriore doglianza difensivarelativa alla complessiva inattendibilità del collaboratore, già dichiarata, con specifico riguardoa circostanze narrate proprio a proposito del ricorrente, dalla Corte di assise di appello diTorino, con sentenza ormai irrevocabile, e dalla Corte di assise di Palmi.

In particolare, lasentenza di Torino avrebbe ritenuto accertata l'impossibilità materiale dell'incontro tra 3l'Agresta e il ricorrente successivo al marzo 2008 presso una festa di paese, essendoquest'ultimo rimasto detenuto fino al 2012 e l'Agresta stesso tratto in arresto già nell'ottobre2008 per l'omicidio Trapasso, restando da allora ininterrottamente detenuto; da tale smentitala stessa Corte avrebbe tratto conferma della tendenza del collaboratore ad accreditare pressogli inquirenti un livello di confidenza e prestigio criminale insussistente, dichiarandoneconseguentemente l'inattendibilità intrinseca, anche in ragione della vaghezza delle fonti edella scarsa tenuta delle dichiarazioni nei punti di pretesa originalità del narrato.

La sentenzaimpugnata, pur dando atto della scarsa rilevanza probatoria delle propalazioni di Agresta, nonne avrebbe tratto le conseguenti dovute conclusioni in punto di credibilità, incorrendo così,anche sotto tale profilo, nel vizio di mancanza di motivazione rispetto a specifiche doglianzedifensive dotate di decisività.3.Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha formulatoconclusioni nel senso del rigetto del ricorso.4.La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi in data 24 giugno 2026, con cui haripercorso le doglianze principali e ne ha chiesto l’accoglimento.5.In data 8 luglio 2026 la difesa di parte civile, Comune di Antonimina, ha depositatoconclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, a tratti inammissibile, non merita accoglimento.2.L’unico, composito motivo d’impugnazione non coglie nel segno.2.1.

Il mandato conferito dalla sentenza rescindente è stato circoscritto alla necessità dirivalutazione del perimetro temporale della carcerazione dello [OSCURATO:PERSONA], successivo al maggio2007, con riferimento al quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha richiesto diconsiderare il costante indirizzo ermeneutico, in tema di prova della perduranza dellapartecipazione ad un consesso di tipo mafioso, in base al quale «la presunzione semplice dellastabilità del vincolo associativo mafioso in caso di detenzione dell'associato si basa su unragionamento logico che, prendendo le mosse dalle caratteristiche della struttura associativa —caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progettidelinquenziali a lungo termine —, conduce a ritenere ragionevole l'accettazione del rischio daparte dell'associato di poter subire periodi di detenzione, con conseguente sostanzialeirrilevanza di detta condizione quando, però, attraverso contatti possibili anche in pendenza didetenzione, non ne sia impedita la partecipazione alle vicende del gruppo e alla 4programmazione delle sue attività, sicché è, del pari, ragionevole attendersi che sussista laconcreta possibilità che l'associato riassuma un ruolo attivo alla cessazione del forzatoimpedimento (in questo senso: Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121)»; edi verificare, dunque, “la persistenza del vincolo associativo” in costanza di detenzione.2.2.

Ritiene il collegio che i giudici del rinvio, con la sentenza oggetto del ricorso, si sianocomplessivamente uniformati al dictum della sentenza di annullamento della Corte diCassazione ed abbiano colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un corredoespositivo razionale, appagante e non illogico, sottratto alle censure di stretta pertinenza delsindacato di legittimità.Innanzitutto, non risponde al vero che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenutoirrilevante il dato intercettivo costituito dalle tre conversazioni richiamate nella parte motivadei provvedimenti giurisdizionali in rassegna, del 29 marzo 2007, del 22 dicembre 2007 e del 8aprile 2010, correttamente valorizzate, invece, come elementi di riscontro (pag.71) del giàsolido ed autosufficiente compendio probatorio raccolto a carico del ricorrente, rappresentatodalle plurime, confluenti propalazioni dei collaboratori di giustizia ivi menzionati, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costa, sui cui profili di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinsecaed estrinseca, accuratamente vagliati anche dalla pronuncia rescindente quanto agli autonomie convergenti contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la censura di ricorso non ha mosso specificheobiezioni.Del resto, altre conversazioni intercettate sono state positivamente stimate come indicatoridi convalida esterna dalla motivazione della decisione di annullamento (pag.62), che le haritenute di conferma del ruolo di prim’ordine assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione mafiosa.Nemmeno è vero, di conseguenza, che il vincolo imposto dalla sentenza di annullamentoabbia inteso riguardare il giudizio di responsabilità nella sua interezza, come detto apprezzatocome immune da critiche per il torno di tempo antecedente all’inizio della carcerazione(collocato al 9 maggio 2007), a partire del quale alla Corte d’appello è stato chiesto dirimeditare il tessuto giustificativo, fondato soltanto sull’insussistenza di indizi di mancatadissociazione dal sodalizio.

E alle dette indicazioni il verdetto del rito rescissorio si èpuntualmente attenuto, sancendo e rimarcando l’affermazione di responsabilità del ricorrente,in qualità di partecipe dell’organizzazione mafiosa, in relazione al periodo incluso tra il 31dicembre 2005 – data “antecedente e prossima all’anno 2006”, in totale favor rei – ed il 9maggio 2007.2.3.

Quanto, poi, alla valutazione dell’apporto del collaboratore Agresta, la doglianza diricorso, che si appunta sullo scrutinio di attendibilità soggettiva del dichiarante, si rivelagenerica ed inconcludente, dal momento che la sentenza impugnata vi ha assegnato (pag.71)la valenza, non irrinunciabile, di elemento aggiuntivo e corroborativo rispetto al complessodegli elementi di prova reputati di per sé bastevoli ed esaustivi ai fini dell’affermazione dicolpevolezza del ricorrente per il delitto associativo. 5In proposito – e in disparte il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, acui non sono stati allegati i verbali delle rivelazioni del citato collaboratore, così da precluderneuna compiuta analisi in questa sede - merita di essere ribadito il consolidato indirizzointerpretativo di questa Corte, condiviso dal collegio in tema di chiamata in correità, secondo ilquale le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penaleresponsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa edautonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e nonesigono riscontri esterni ulteriori (Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368; Sez.1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972; Sez. 6, n. 35968 del 03/07/2017, Vittozzi,non mass.).

Per altro verso, il ricorrente non si è curato dell’ineludibile strumento della c.d.prova di resistenza, che lo onerava di esprimersi, in ogni caso, sulla portata delle risultanzeprobatorie residue, all'esito dell'operazione di espunzione di quella ritenuta recessiva, ovecomunque sufficienti a giustificare l'identico convincimento espresso nel provvedimento inverifica (ex multis, in tema di inutilizzabilità delle prove, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv.269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998,Archinà e altri, Rv. 212274).

Il motivo di ricorso avrebbe dovuto assolvere all’onere suddetto,curando la selezione degli elementi a carico messi in risalto dalla Corte d’appello e indirizzandole critiche non tanto sulla considerazione isolata delle dichiarazioni dell’Agresta, quanto suiriflessi che il loro eventuale svilimento avrebbe potuto determinare sulla tenuta logica delprovvedimento giurisdizionale impugnato.D’altronde, è ius receptum che la parte che deduca l'omessa valutazionedi memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione,l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511;Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n.37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento.4.L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Antonimina, il cui difensoreha partecipato alla discussione in udienza pubblica e depositato conclusioni e nota spese,Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata(studio, deposito di conclusioni e partecipazione alla discussione orale), si liquidano in euro3600, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna,inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile Comune di Antonimina che liquida in complessivi euro 3600,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Uditi i difensori,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, per la parte civile, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che deposita conclusioni scritte, allequali si riporta, unitamente alla nota spese e alla reiterazione della costituzione di parte civilecon procura speciale al difensore e copia della delibera dell’Ente comunale di Antonimina, già inl’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che si riporta ai motivi principalidel ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, per l’imputato, che insiste per l'accoglimento deimotivi del ricorso con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede dirinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenzaemessa in primo grado dal Tribunale di Locri ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avercommesso il fatto, limitatamente alla condotta contestata in data successiva al 9 maggio 2007,in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestatogli al capo A) quale partecipedell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, operante nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio nazionale e all'estero, secondo lo schemaorganizzativo dei locali e dei mandamenti facenti capo all'organo di vertice denominatoProvincia, a partire da data antecedente e prossima all’anno 2006, confermando nel restol’affermazione di penale responsabilità.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse dello [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morace, è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen, 416-bis cod. pen. e 192,commi 2 e 3, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La Corte di appello, 2quale giudice del rinvio, non si sarebbe attenuta al dictum della sentenza rescindente, la quale,nel fissare la rilevanza del periodo di contestazione a partire dal 2006, avrebbe imposto diindividuare condotte concrete idonee a dimostrare l'attualizzazione della partecipazione delricorrente, detenuto ininterrottamente dal 2007 al 2012, e non già di richiamare condotterelative al precedente periodo degli anni Novanta, riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costa. La sentenza impugnata avrebbe invece erroneamente ritenuto"incontestabilmente accertata" la responsabilità del ricorrente per detto periodo antecedente,sulla base di quanto già ritenuto dalla sentenza di appello del 2017 e dalla stessa Cassazione,così eludendo il vincolo derivante dalla sentenza rescindente. Quanto al periodo successivo al2006, la Corte avrebbe essa stessa riconosciuto che le intercettazioni valorizzate dallasentenza annullata (la conversazione del 22 dicembre 2007 tra Nesci e Melia, quella del 29marzo 2007 tra Melia e Romano, nonché quella dell'8 aprile 2010 captata in occasione delsummit di [OSCURATO:PERSONA]) vedrebbero quali protagonisti soggetti terzi, chemenzionerebbero il ricorrente solo indirettamente e senza attribuirgli condotte concrete attualiné riferire circostanze utili ad attualizzare una persistente partecipazione durante lo statodetentivo. Da tale espressa presa d'atto la Corte avrebbe dovuto trarre, secondo il principioenunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Mannino, l'assoluzione del ricorrente per difetto dicondotta riferibile al periodo oggetto di imputazione, anziché desumerne comunque laconferma della responsabilità. Analogo vizio si riscontrerebbe con riguardo alle dichiarazioni delcollaboratore Agresta, cui la sentenza di rinvio avrebbe attribuito rilievo quale unico elementodi novità richiesto dalla sentenza rescindente. La difesa aveva rappresentato con memoriadepositata in appello, senza ottenere risposta sul punto, che tali dichiarazioni si riferirebbero afatti appresi in massima parte de relato dal padre del collaboratore e comunque relativi a unperiodo abbondantemente anteriore alla contestazione: la dote del "trequartino" attribuita aPolito insieme a [OSCURATO:PERSONA] risalirebbe infatti a prima della morte di quest'ultimo,avvenuta nel 2001; la conoscenza dei processi per droga e per l'omicidio celebrati a Torino acarico del ricorrente e dei suoi zii deriverebbe da mera notizia processuale; i fatti di cessione distupefacenti riferiti al padre del collaboratore atterrebbero al processo "[OSCURATO:PERSONA]" e aglianni novanta; e lo stesso Agresta, interrogato sul punto, avrebbe candidamente ammesso dinon saperne altro ("questo me l'ha riferito mio padre, poi non so"). Quanto all'unicoriferimento specifico al periodo della detenzione (l’affermazione, riferita da Polito, secondo cuiil ricorrente avrebbe continuato a comandare il locale di Ciminà anche dal carcere), ilcollaboratore non sarebbe stato in grado di indicare alcun elemento concreto a supporto,sicché si tratterebbe di mera affermazione "de relato" priva di qualsiasi riscontro fattuale. Lasentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di confrontarsi con l'ulteriore doglianza difensivarelativa alla complessiva inattendibilità del collaboratore, già dichiarata, con specifico riguardoa circostanze narrate proprio a proposito del ricorrente, dalla Corte di assise di appello diTorino, con sentenza ormai irrevocabile, e dalla Corte di assise di Palmi. In particolare, lasentenza di Torino avrebbe ritenuto accertata l'impossibilità materiale dell'incontro tra 3l'Agresta e il ricorrente successivo al marzo 2008 presso una festa di paese, essendoquest'ultimo rimasto detenuto fino al 2012 e l'Agresta stesso tratto in arresto già nell'ottobre2008 per l'omicidio Trapasso, restando da allora ininterrottamente detenuto; da tale smentitala stessa Corte avrebbe tratto conferma della tendenza del collaboratore ad accreditare pressogli inquirenti un livello di confidenza e prestigio criminale insussistente, dichiarandoneconseguentemente l'inattendibilità intrinseca, anche in ragione della vaghezza delle fonti edella scarsa tenuta delle dichiarazioni nei punti di pretesa originalità del narrato. La sentenzaimpugnata, pur dando atto della scarsa rilevanza probatoria delle propalazioni di Agresta, nonne avrebbe tratto le conseguenti dovute conclusioni in punto di credibilità, incorrendo così,anche sotto tale profilo, nel vizio di mancanza di motivazione rispetto a specifiche doglianzedifensive dotate di decisività.3.Il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha formulatoconclusioni nel senso del rigetto del ricorso.4.La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi in data 24 giugno 2026, con cui haripercorso le doglianze principali e ne ha chiesto l’accoglimento.5.In data 8 luglio 2026 la difesa di parte civile, Comune di Antonimina, ha depositatoconclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, a tratti inammissibile, non merita accoglimento.2.L’unico, composito motivo d’impugnazione non coglie nel segno.2.1. Il mandato conferito dalla sentenza rescindente è stato circoscritto alla necessità dirivalutazione del perimetro temporale della carcerazione dello [OSCURATO:PERSONA], successivo al maggio2007, con riferimento al quale la Prima sezione della Corte di cassazione ha richiesto diconsiderare il costante indirizzo ermeneutico, in tema di prova della perduranza dellapartecipazione ad un consesso di tipo mafioso, in base al quale «la presunzione semplice dellastabilità del vincolo associativo mafioso in caso di detenzione dell'associato si basa su unragionamento logico che, prendendo le mosse dalle caratteristiche della struttura associativa —caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progettidelinquenziali a lungo termine —, conduce a ritenere ragionevole l'accettazione del rischio daparte dell'associato di poter subire periodi di detenzione, con conseguente sostanzialeirrilevanza di detta condizione quando, però, attraverso contatti possibili anche in pendenza didetenzione, non ne sia impedita la partecipazione alle vicende del gruppo e alla 4programmazione delle sue attività, sicché è, del pari, ragionevole attendersi che sussista laconcreta possibilità che l'associato riassuma un ruolo attivo alla cessazione del forzatoimpedimento (in questo senso: Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121)»; edi verificare, dunque, “la persistenza del vincolo associativo” in costanza di detenzione.2.2. Ritiene il collegio che i giudici del rinvio, con la sentenza oggetto del ricorso, si sianocomplessivamente uniformati al dictum della sentenza di annullamento della Corte diCassazione ed abbiano colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un corredoespositivo razionale, appagante e non illogico, sottratto alle censure di stretta pertinenza delsindacato di legittimità.Innanzitutto, non risponde al vero che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenutoirrilevante il dato intercettivo costituito dalle tre conversazioni richiamate nella parte motivadei provvedimenti giurisdizionali in rassegna, del 29 marzo 2007, del 22 dicembre 2007 e del 8aprile 2010, correttamente valorizzate, invece, come elementi di riscontro (pag.71) del giàsolido ed autosufficiente compendio probatorio raccolto a carico del ricorrente, rappresentatodalle plurime, confluenti propalazioni dei collaboratori di giustizia ivi menzionati, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costa, sui cui profili di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinsecaed estrinseca, accuratamente vagliati anche dalla pronuncia rescindente quanto agli autonomie convergenti contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la censura di ricorso non ha mosso specificheobiezioni.Del resto, altre conversazioni intercettate sono state positivamente stimate come indicatoridi convalida esterna dalla motivazione della decisione di annullamento (pag.62), che le haritenute di conferma del ruolo di prim’ordine assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione mafiosa.Nemmeno è vero, di conseguenza, che il vincolo imposto dalla sentenza di annullamentoabbia inteso riguardare il giudizio di responsabilità nella sua interezza, come detto apprezzatocome immune da critiche per il torno di tempo antecedente all’inizio della carcerazione(collocato al 9 maggio 2007), a partire del quale alla Corte d’appello è stato chiesto dirimeditare il tessuto giustificativo, fondato soltanto sull’insussistenza di indizi di mancatadissociazione dal sodalizio. E alle dette indicazioni il verdetto del rito rescissorio si èpuntualmente attenuto, sancendo e rimarcando l’affermazione di responsabilità del ricorrente,in qualità di partecipe dell’organizzazione mafiosa, in relazione al periodo incluso tra il 31dicembre 2005 – data “antecedente e prossima all’anno 2006”, in totale favor rei – ed il 9maggio 2007.2.3. Quanto, poi, alla valutazione dell’apporto del collaboratore Agresta, la doglianza diricorso, che si appunta sullo scrutinio di attendibilità soggettiva del dichiarante, si rivelagenerica ed inconcludente, dal momento che la sentenza impugnata vi ha assegnato (pag.71)la valenza, non irrinunciabile, di elemento aggiuntivo e corroborativo rispetto al complessodegli elementi di prova reputati di per sé bastevoli ed esaustivi ai fini dell’affermazione dicolpevolezza del ricorrente per il delitto associativo. 5In proposito – e in disparte il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, acui non sono stati allegati i verbali delle rivelazioni del citato collaboratore, così da precluderneuna compiuta analisi in questa sede - merita di essere ribadito il consolidato indirizzointerpretativo di questa Corte, condiviso dal collegio in tema di chiamata in correità, secondo ilquale le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penaleresponsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa edautonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e nonesigono riscontri esterni ulteriori (Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368; Sez.1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972; Sez. 6, n. 35968 del 03/07/2017, Vittozzi,non mass.). Per altro verso, il ricorrente non si è curato dell’ineludibile strumento della c.d.prova di resistenza, che lo onerava di esprimersi, in ogni caso, sulla portata delle risultanzeprobatorie residue, all'esito dell'operazione di espunzione di quella ritenuta recessiva, ovecomunque sufficienti a giustificare l'identico convincimento espresso nel provvedimento inverifica (ex multis, in tema di inutilizzabilità delle prove, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv.269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998,Archinà e altri, Rv. 212274). Il motivo di ricorso avrebbe dovuto assolvere all’onere suddetto,curando la selezione degli elementi a carico messi in risalto dalla Corte d’appello e indirizzandole critiche non tanto sulla considerazione isolata delle dichiarazioni dell’Agresta, quanto suiriflessi che il loro eventuale svilimento avrebbe potuto determinare sulla tenuta logica delprovvedimento giurisdizionale impugnato.D’altronde, è ius receptum che la parte che deduca l'omessa valutazionedi memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione,l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez.5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511;Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723; Sez. 2, n.37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento.4.L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Antonimina, il cui difensoreha partecipato alla discussione in udienza pubblica e depositato conclusioni e nota spese,Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata(studio, deposito di conclusioni e partecipazione alla discussione orale), si liquidano in euro3600, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile Comune di Antonimina che liquida in complessivi euro 3600,00, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris