CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 17126/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB, LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 con'. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge dei dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 dei D.L. 22 giugno 202•:‘, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Prato, in funzione di giu- dice del riesame dei sequestri e dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Prato aveva convertito in sequestro pre- ventivo il sequestro probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], inda- gato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato dalla polizia mentre percorreva [OSCURATO:PERSONA]- mo, a Prato, in sella alla sua bicicletta. Insospettiti dall'atteggiamento dello stes- so, che, come si era reso conto della presenza degli agenti aveva tentato di cambiare strada, i poliziotti lo avevano sottoposto a perquisizione personale che aveva avuto esito positivo. In particolare, erano stati rinvenuti due frammenti di sostanza solida di colore marrone risultata essere hashish. [OSCURATO:PERSONA] disponeva inoltre di un telefono cellulare, sul quale, nell'applicativo Whatsapp, erano stati rinvenuti numerosissimi messaggi con i quali dava appuntamenti a soggetti ita- liani nella zona del centro storico di Prato. Nell'occasione venivano rinvenuti in possesso dell'odierno ricorrente 200 euro, in banconote da 20 e 50 euro, che ve- nivano sottopostP a sequestro probatorio da parte della polizia giudiziaria inter-. venuta. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto in flagranza di reato e quello stesso giorno presentato al Tribunale di Prato per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Nel decreto di presentazione il PM chiedeva anche "la conversione del sequestro probatorio del denaro contante in sequestro conservativo stante l'assenta di comprovata lecita attività lavorativa e le condizioni di cui all'ari. 316 p.p.". Veniva quindi celebrata l'udienza di convalida con contestuale giudizio di- rettissimo e in quella sede, come richiestogli, il giudice monocratico disponeva la conversione del sequestro probatorio dei 200 euro in sequestro conservativo, precisando che "la richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo avanzata dal PM ha ad oggetto la somma di denaro sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] (pari a complessivi euro 200,00 come da verbale di sequestro in atti), somma che per stessa ammissione dell'imputato, rappre- senta tutto il patrimonio del quale il medesimo dispone. L'imputato, secondo quanto dallo stesso dichiarato in sede di udienza di convalida, non possiede al- cun altro bene (mobile registrato o immobile). Per tali ragioni, appare possibile ritenere che, in caso di eventuale condanna, secondo quanto condivisibilmente osservato dal P.M., manchino le garanzie per il pagamento delle spese del pre- sente procedimento, dovendosi ritenere fondata la richiesta di sottoporre a se- questro conservativo la somma di denaro sequestratogli". Avverso tale provvedimento il difensore promuoveva riesame, lamentan- do, in particolare, che difettasse l'esigenza probatoria al momento del sequestro, da parte della polizia giudiziaria. E, in ogni caso, faceva presente che lo stesso non era stato convalidato dal PM entro i termini di cui all'art. 355 cod. proc. pen. e che tale illegittimità viziava anche l'ordinanza del giudice monocratico con cui il sequestro probatorio era stato convertito in sequestro conservativo. Il riesame veniva rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione da parte del Tribunale pratese degli artt. 355, comma 2, e 323, comma 4, cod. proc. pen. per avere ritenuto legittima la con- versione in conservativo di un verbale di sequestro probatorio operato dalla PG mai convalidato dal PM rispetto al quale mancavano i presupposti per la convali- da. E la conseguente abnormità dell'ordinanza che convertiva un atto inesistente mai adottato Il difensore ricorrente contesta il percorso argomentativo deliribunale to- scano ritenendo che l'assenza di convalida del sequestro non rendeva possibile alcuna richiesta di restituzione ma che comunque il difensore aveva formulato istanza di restituzione in sede di convalida dell'arresto. Si sostiene che, con la procedura seguita, di fatto sarebbe stato reso pos- sibile il sequestro probatorio al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge e di fatto si sarebbe convertito un atto mai esistito, ovvero il seque- stro probatorio, attesa la mancata convalida dello stesso. Ci si troverebbe di fronte ad un atto caratterizzato da plurime violazioni di legge e comunque abnorme. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Le parti hanno rassegnato le conclusioni scritte indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricor- so va rigettato. 2. Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso chiama in causa, del tut- to genericamente ed evidentemente atecnicannente, l'abnormità dell'atto impu- gnato, ma non specifica quale sarebbe ad avviso del ricorrente il profilo di ab- normità cui ci troveremmo di fronte, secondo il consolidato orientamento giuri- sprudenziale per cui è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singola- rità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale oppure quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ra- gionevole limite. Si è aggiunto, in numerose decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale - quando l'atto si pone al di fuori del si- stema normativo - quanto il profilo funzionale - quando esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi de processo e l'impossibilità di prose- guirlo (cfr. ex multis, Sez. U. n. 17 del 10/12/1997 deo. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603, Sez. U. n. 26 del 24/11/1999 dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 ; Sez. 6, n. 1417 del 22/3/2000, Amato, Rv. 217317; Sez. 5, n. 3686 del 23/6/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216700; Sez. 2, n. 27716 del 5/6/2003, Biagia, Rv. 225857; Sez. 4, n. 16144 del 3/3/2011, Basso, Rv. 249972; Sez. 4, n. 10744 del 6/12/2011 dep. il 2012, Rv. 252657; Sez. 2, n. 29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830). E le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno anche preci- sato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del pro- cesso, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regres- sione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 dep. il 2008, Battistella, Rv. 238240). Non basta, dunque, che un provvedimento sia illegittimo, per potere essere impugnato per cassazione in nome della categoria dell'abnormità (cfr. Sez. U. n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244). 3. Va anche ricordato, in punto di diritto/ che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 dei 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazio- ne e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quan- to prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus". 4. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tri- bunale di Prato ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddove ha dato atto, in primis, che il mezzo di impugnazione del riesame ha ad oggetto provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] con i quali vengono apposti dei vincoli reali. Risultando, dunque, evidente che non può essere promosso riesame avver- so il verbale di sequestro probatorio redatto dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale, prima dell'adozione del provvedimento di convalida, il difensore avreb- be semmai potuto formulare istanza di restituzione al PM e ove tale istanza fosse stata rigettata, tale provvedimento poteva essere impugnato con appello. Nel caso in questione, correttamente, è stato ritenuto che l'unico provve- dimento impugnabile con il riesame fosse l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], adottata su espressa richiesta del PM, che anziché convalidare ha chiesto al Giudice la conversione. L'ordinanza, come si legge nel provvedimento impugnato, risulta diffusa- mente motivata su quelli che sono i presupposti applicativi del sequestro conser- vativo, che, peraltro, non vengono messi in discussione neanche dall'odierno ri- corso.I profili di doglianza oggi sollevati -come fondatamente rileva il Tribunale, trattandosi dei medesimi sottoposti all'attenzione di quell'organo giudicante- so- no infondati, in quanto l'eventuale illegittimità del sequestro probatorio eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non trasmette l'illegittimità anche all'ordinanza con cui viene disposto il sequestro conservativo. Questo, infatti, si fonda su pre- supposti completamente differenti, che nel caso in questione sono tutti sussi- stenti. Si tratta infatti di un provvedimento autonomo per prevenire il rischio di dispersione delle garanzie per il pagamento delle spese processuali e dell'even- tuale pena pecuniaria in caso di condanna. Il tribunale toscano, peraltro, dà atto di ritenere condivisibili le considera- zioni del difensore istante per ciò che riguarda il sequestro probatorio del denaro. E rileva che lo stesso PM, dopo avere ricevuto il verbale di sequestro trasmesso- gli tempestivamente dalla polizia giudiziaria, ha ritenuto che non vi fossero i pre- supposti per convalidare il sequestro probatorio del denaro rinvenuto sulla per- sona del Farhane. Cionondimeno ha legittimamente chiesto che il denaro rinve- nuto nel corso della perquisizione personale - certamente legittima - fosse sotto- posto al differente vincolo reale del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. Dirimente appare la considerazione che tutto è stato effettuato in pari da- ta. Negli stessi termini in cui avrebbe potuto chiedere la convalida del sequestro probatorio il PM ha scelto la strada/ che gli appariva giuridicamente più ragione- vole, del sequestro conservativo. Va ricordato, peraltro, e va qui ribadito, che la qualificazione del seque- stro operato in via d'urgenza dalla P.G. spetta al P.M, al di là della qualificazione operata dalla P.G. stessa (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 21000 del 26/04/2016, Scifo, Rv. 266863 - 01 secondo cui compete al pubblico ministero e non alla polizia giudiziaria la qualificazione del sequestro, eseguito di urgenza dalla polizia, come probatorio o preventivo; Sez. 6, n. 2061 del 17/12/2003 dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227896; Sez 3, n. 26916 del 14/5/2009, Viola ed altri, Rv. 244241). Nel caso di specie il P.M., sia pur erroneamente parlando di "conversione" del sequestro probatorio, nella sostanza ha qualificato come conservativo il se- questro operato in via d'urgenza dalla P.G. e, ne ha chiesto al GIP l'emissione del relativo decreto. Non si è, pertanto, verificata alcuna violazione di legge. Il sequestro probatorio, dunque, ha perso efficacia non essendo stato convalidato, ma il denaro era ormai già stato sottoposto a differente vincolo rea- le dal giudice monocratico. La genesi di tale differente vincolo reale non presenta alcun vizio di legittimità, come già argomentato.5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali