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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17911/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo ed il secondo motivo di ricorso sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); b) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, omettendo di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., che su tale punto non è stato proposto appello e che, per l'effetto, il reato ascritto non è prescritto; c) il quarto motivo di ricorso deduce una questione di legittimità costituzionale fondata su una circostanza di fatto (l'ipovedenza della ricorrente) che non risulta mai dedotta dinanzi ai Giudici di merito (della stessa non vi è traccia nelle sentenze di primo e secondo grado) e che, comunque, non appare rilevante nel caso di specie, atteso che l'incolpazione attiene alla falsa accusa concernente l'omessa notifica degli atti indicati nel capo di imputazione, essendo, invece, stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche attraverso perizia calligrafica, che la ricorrente ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale le è stato consegnato l'atto giudiziario; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo ed il secondo motivo di ricorso sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); b) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, omettendo di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., che su tale punto non è stato proposto appello e che, per l'effetto, il reato ascritto non è prescritto; c) il quarto motivo di ricorso deduce una questione di legittimità costituzionale fondata su una circostanza di fatto (l'ipovedenza della ricorrente) che non risulta mai dedotta dinanzi ai Giudici di merito (della stessa non vi è traccia nelle sentenze di primo e secondo grado) e che, comunque, non appare rilevante nel caso di specie, atteso che l'incolpazione attiene alla falsa accusa concernente l'omessa notifica degli atti indicati nel capo di imputazione, essendo, invece, stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche attraverso perizia calligrafica, che la ricorrente ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale le è stato consegnato l'atto giudiziario; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I
Sentenza Cassazione n. 17911/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris