Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2025

Cassazione n. 05375/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione alla associazione di stampo ‘ndranghetistico denominata [OSCURATO:PERSONA] e trasferimento fraudolento di valori aggravato di cui ai capi 1 e 4 della imputazione provvisoria.

Il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate all’indagato non valessero a configurare i gravi indizi di colpevolezza tanto della fattispecie associativa, sotto il profilo della assunzione di un ruolo organico all’interno della cosca, che del reato di cui all’art. 512- bis cod.pen., rispetto al quale l’indagato è stato ritenuto come soggetto non partecipe dell’attribuzione fittizia a terzi di una società, compiuta dal genitore capocosca [OSCURATO:PERSONA], né soggetto interposto e neanche gestore dopo la carcerazione del padre a seguito dell’ultima modifica societaria.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4).

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di avere ritenuto che le condotte dell’indagato fossero dimostrative di un mero ausilio alla conduzione della società, pacificamente oggetto di interposizione fittizia, anziché rivelative della commissione da parte dell’indagato del reato di trasferimento fraudolento di valori; attraverso la gestione occulta della società in discorso (la [OSCURATO:SOCIETA]. attiva nel settore dell’autonoleggio), si evidenziava indirettamente che l’indagato aveva preso parte alla interposizione fittizia operata dal padre detenuto, adottando gli stessi comportamenti di questi che, contraddittoriamente, il Tribunale ha ritenuto idonei ad integrare il reato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo 1).

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di ritenere irrilevanti fatti che, invece, sarebbero dimostrativi dell’intraneità dell’indagato al sodalizio di ‘ndrangheta capeggiato dal genitore detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Ci si concentra, in particolare, sulla rilevanza indiziaria, negata dal Tribunale: -della cogestione con la madre, parimenti indagata per il medesimo reato associativo, di un immobile sfuggito alle misure ablative e fittiziamente intestato a terzi; -della compromissione del ricorrente in una vicenda inerente ad un trasporto di sabbia; -delle dichiarazioni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], raccolte in seno ad intercettazioni non bisognevoli di alcun riscontro e volte a mettere in luce una attività estorsiva posta in essere dal ricorrente in concorso con il padre; -delle elargizioni effettuate da terzi nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzate anche per il sostentamento dell’indagato quando era detenuto, il quale, da libero, le aveva dirottate anche in favore del genitore detenuto; -delle condotte commesse in relazione al reato di trasferimento fraudolento dei valori di cui al capo 4, le quali, a prescindere dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tale reato, potevano e dovevano essere valorizzate per la ricostruzione degli elementi relativi al reato associativo mafioso.

Si dà atto che nell’interesse dell’indagato è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1.1. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il Tribunale ha dato la propria interpretazione di merito, non manifestamente illogica e per questo non rivedibile in questa sede, delle condotte contestate al ricorrente ed assunte dalla pubblica accusa come sintomatiche della commissione da parte sua del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 4).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non poteva essere considerato gestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo fornito alcun contributo amministrativo e finanziario ma essendosi limitato a fornire, ai titolari fittizi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “consigli e suggerimenti relativi alle scelte imprenditoriali e alle operazioni economiche da intraprendere, anche in ragione della circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa nel settore affine dei trasporti, con mansioni di addetto al posteggio e allestimento di veicoli commerciali” (fg. 6 dell’ordinanza impugnata).

Di seguito, il Tribunale, a giustificazione di tale assunto, ha preso in esame due condotte specifiche, spiegando le ragioni per le quali esse non potevano ritenersi indizianti.

Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente, senza indicare elementi dimostrativi ulteriori che il Tribunale avrebbe pretermesso, si è limitato a fornire la propria diversa interpretazione dei medesimi comportamenti, che rimane relegata al merito del giudizio e non risulta neanche specifica.

1.2. In secondo luogo, la piattaforma indiziaria esaminata dal Tribunale, si è correttamente concentrata sulle condotte dell’indagato successive allo stato di detenzione in carcere del proprio genitore e capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], risalente al mese di novembre 2021.

Tale assunto è conforme alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, al capo di imputazione provvisorio, che indica specificamente che l’intervento dell’indagato nella vicenda di interesse si era avuto “dopo la carcerazione” del genitore.

Dal momento che la società in discorso era stata fittiziamente intestata dal capo clan [OSCURATO:PERSONA] a suoi prestanome ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel 2017 (secondo quanto indicato nella imputazione), è evidente che l’indagato avrebbe potuto rispondere del reato – pacificamente ritenuto di natura istantanea ad effetti permanenti – solo con riguardo ad eventuali modifiche societarie, come quella descritta nel capo di imputazione siccome verificatasi il 26 aprile 2022, attraverso l’ampliamento dell’oggetto sociale della società.

Nel periodo pregresso – che l’imputazione provvisoria espressamente esclude essere rilevante per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] – egli non era stato né il soggetto interponente, né il soggetto interposto e neanche il gestore di fatto della società.

Così delimitato il perimetro della indagine inerente alla posizione dell’indagato, rispetto ad esso vale quanto il Tribunale ha affermato con riguardo alla assenza di elementi dimostrativi dai quali trarre gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione societaria, che valessero indirettamente a far desumere il suo coinvolgimento nella operazione societaria del 2022; neanche, ad evidenza, a titolo di concorso nel reato, avendo il Tribunale, come si è rilevato sopra, privato nello specifico le condotte dell’indagato di ogni rilievo favorevole all’assunto del ricorrente, che non ha indicato in ricorso altre evidenze rilevanti e di segno contrario.

D’altra parte, in questa circostanza come nelle altre, operare raffronti, più volte sollecitati dal ricorrente, tra la posizione dell’indagato e quella della madre [OSCURATO:PERSONA] (coindagata nei medesimi reati sub 1 e 4), è operazione ermeneutica non esigibile in questa sede, posto che il Collegio non può avere adeguata contezza delle condotte concrete contestate alla [OSCURATO:PERSONA], la quale – nei limiti di quel che può evidenziarsi - viene indicata nei capi di imputazione 1 e 4 in termini diversi dal figlio, sia con riguardo alla gestione della società di cui si discute, che con riguardo al ruolo assunto all’interno della cosca di ‘ndrangheta.

Ancor meno convincente risulta l’affiancamento operato dal ricorrente tra la posizione dell’indagato e quella del padre, che è stato dipinto nella imputazione, al contrario del figlio, come il dante causa dell’interposizione fittizia e gestore occulto della società.

Per il che, ritornando al tema, correttamente il Tribunale, a sostegno delle sue ragioni, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo (nel caso di specie il gestore di un locale fittiziamente intestato ad altri per eludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, Lo, Rv. 275372-01).

Non è, invece, pertinente, rispetto alla specifica vicenda all’esame, il principio richiamato dal ricorrente e tratto dalla sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 4450 del 29/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304-02, dal momento che in quella occasione processuale le condotte dell’accusato erano state ritenute, al contrario rispetto a quanto deducibile dall’ordinanza oggi impugnata, rilevanti a titolo di concorso rispetto alla ipotesi di reato di cui all’art. 512-bis cod.pen. 2.

Anche il secondo motivo è infondato.

Allo stesso modo che per il reato di cui al capo 4, il Tribunale ha compiuto una analisi dettagliata delle condotte ritenute rilevanti ai fini della prova indiziaria del reato associativo mafioso di cui al capo 1, e, anche in questo caso, il ricorrente, senza introdurre dati nuovi che il Tribunale avrebbe trascurato, tende a fornire una diversa lettura di merito delle stesse risultanze investigative.

Tuttavia, il giudizio del Tribunale, ad avviso del Collegio, resiste alle censure del ricorrente.

Nello specifico ed in breve, trattandosi di argomenti da sviscerare in punto di fatto e, dunque, in altra sede: - l’immobile intestato a terzi di cui si occupava il ricorrente non è chiarito se avesse rilevanza per la cosca o solo per la famiglia di sangue [OSCURATO:PERSONA]; - la ricostruzione della vicenda del trasporto della sabbia mantiene, allo stato, la sua evanescenza rispetto all’ausilio del ricorrente; - la compromissione dell’indagato in una estorsione compiuta con il genitore non è significativa, avendo il Tribunale messo in rilievo, al di là della mancata collocazione temporale dell’episodio, che si trattava di rivendicare beni dell’azienda dei [OSCURATO:PERSONA] che altri avevano rubato, sicché la rilevanza mafiosa della vicenda non è stata chiarita adeguatamente dal ricorrente, in ogni caso rimanendo ferma l’indicazione del Tribunale in ordine alla mancanza di prova di un contributo stabile all’organizzazione criminale da parte del ricorrente siccome desumibile da tale episodio; - le elargizioni di terzi soggetti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], delle quali il ricorrente ha anche beneficiato durante il periodo di carcerazione patita in un precedente processo, non possono paragonarsi, ai fini di interesse, a quelle elargite dai membri della cosca al sodale detenuto.

Manca, infatti, la prova che non si fosse trattato di una elargizione spontanea da parte di soggetti terzi non mafiosi alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], in adesione non ad una regola interna esistente tra gli adepti e dunque in ipotesi significativa per la prova di intraneità del singolo, ma ad una consuetudine sociale, per quanto deprecabile, di “rispetto” verso una famiglia potente da parte di appartenenti ad una ristretta comunità nel territorio di egemonia del sodalizio, che non vale nulla rispetto alla posizione dei singoli componenti di sangue, i quali, diversamente opinando, sarebbero tutti per ciò stesso indiziati di appartenere al clan.

La veicolazione di tali elargizioni in danaro al detenuto odierno indagato, da parte della madre, non può ritenersi significativa a fini indiziari, non solo in ragione del rapporto di sangue tra i protagonisti della traditio, idoneo a giustificarla, ma, soprattutto, perché la provvista di danaro non aveva, ab origine, una connotazione criminale, essendo la sua causale eccentrica rispetto alla regola interna ai clan di mafia che il ricorrente vorrebbe valorizzare.

Infine, il Tribunale, senza essere smentito dal ricorrente – che ha posto la questione solo in termini generali – ha anche puntualizzato che le specifiche elargizioni, delle quali ne è stata presa una a modello, avevano carattere non univoco se non addirittura “neutro” rispetto al tema, riguardando eventi specifici (come il lutto patito dall’indagato per la perdita della moglie, cfr. fg. 8 dell’ordinanza impugnata); - in relazione a quanto indicato a proposito del primo motivo di ricorso, le condotte del ricorrente inerenti al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, private dal Tribunale di qualunque connotato illecito, non potevano essere significative per la prova indiziaria del reato associativo, sicché il non averle considerate non vizia il provvedimento impugnato.

Sul punto, peraltro, l’assunto del ricorrente non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione alla associazione di stampo ‘ndranghetistico denominata [OSCURATO:PERSONA] e trasferimento fraudolento di valori aggravato di cui ai capi 1 e 4 della imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate all’indagato non valessero a configurare i gravi indizi di colpevolezza tanto della fattispecie associativa, sotto il profilo della assunzione di un ruolo organico all’interno della cosca, che del reato di cui all’art. 512- bis cod.pen., rispetto al quale l’indagato è stato ritenuto come soggetto non partecipe dell’attribuzione fittizia a terzi di una società, compiuta dal genitore capocosca [OSCURATO:PERSONA], né soggetto interposto e neanche gestore dopo la carcerazione del padre a seguito dell’ultima modifica societaria. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4). Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di avere ritenuto che le condotte dell’indagato fossero dimostrative di un mero ausilio alla conduzione della società, pacificamente oggetto di interposizione fittizia, anziché rivelative della commissione da parte dell’indagato del reato di trasferimento fraudolento di valori; attraverso la gestione occulta della società in discorso (la [OSCURATO:SOCIETA]. attiva nel settore dell’autonoleggio), si evidenziava indirettamente che l’indagato aveva preso parte alla interposizione fittizia operata dal padre detenuto, adottando gli stessi comportamenti di questi che, contraddittoriamente, il Tribunale ha ritenuto idonei ad integrare il reato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo 1). Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di ritenere irrilevanti fatti che, invece, sarebbero dimostrativi dell’intraneità dell’indagato al sodalizio di ‘ndrangheta capeggiato dal genitore detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Ci si concentra, in particolare, sulla rilevanza indiziaria, negata dal Tribunale: -della cogestione con la madre, parimenti indagata per il medesimo reato associativo, di un immobile sfuggito alle misure ablative e fittiziamente intestato a terzi; -della compromissione del ricorrente in una vicenda inerente ad un trasporto di sabbia; -delle dichiarazioni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], raccolte in seno ad intercettazioni non bisognevoli di alcun riscontro e volte a mettere in luce una attività estorsiva posta in essere dal ricorrente in concorso con il padre; -delle elargizioni effettuate da terzi nei confronti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzate anche per il sostentamento dell’indagato quando era detenuto, il quale, da libero, le aveva dirottate anche in favore del genitore detenuto; -delle condotte commesse in relazione al reato di trasferimento fraudolento dei valori di cui al capo 4, le quali, a prescindere dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tale reato, potevano e dovevano essere valorizzate per la ricostruzione degli elementi relativi al reato associativo mafioso. Si dà atto che nell’interesse dell’indagato è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il Tribunale ha dato la propria interpretazione di merito, non manifestamente illogica e per questo non rivedibile in questa sede, delle condotte contestate al ricorrente ed assunte dalla pubblica accusa come sintomatiche della commissione da parte sua del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 4). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non poteva essere considerato gestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo fornito alcun contributo amministrativo e finanziario ma essendosi limitato a fornire, ai titolari fittizi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “consigli e suggerimenti relativi alle scelte imprenditoriali e alle operazioni economiche da intraprendere, anche in ragione della circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa nel settore affine dei trasporti, con mansioni di addetto al posteggio e allestimento di veicoli commerciali” (fg. 6 dell’ordinanza impugnata). Di seguito, il Tribunale, a giustificazione di tale assunto, ha preso in esame due condotte specifiche, spiegando le ragioni per le quali esse non potevano ritenersi indizianti. Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente, senza indicare elementi dimostrativi ulteriori che il Tribunale avrebbe pretermesso, si è limitato a fornire la propria diversa interpretazione dei medesimi comportamenti, che rimane relegata al merito del giudizio e non risulta neanche specifica. 1.2. In secondo luogo, la piattaforma indiziaria esaminata dal Tribunale, si è correttamente concentrata sulle condotte dell’indagato successive allo stato di detenzione in carcere del proprio genitore e capo della cosca [OSCURATO:PERSONA], risalente al mese di novembre 2021. Tale assunto è conforme alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, al capo di imputazione provvisorio, che indica specificamente che l’intervento dell’indagato nella vicenda di interesse si era avuto “dopo la carcerazione” del genitore. Dal momento che la società in discorso era stata fittiziamente intestata dal capo clan [OSCURATO:PERSONA] a suoi prestanome ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel 2017 (secondo quanto indicato nella imputazione), è evidente che l’indagato avrebbe potuto rispondere del reato – pacificamente ritenuto di natura istantanea ad effetti permanenti – solo con riguardo ad eventuali modifiche societarie, come quella descritta nel capo di imputazione siccome verificatasi il 26 aprile 2022, attraverso l’ampliamento dell’oggetto sociale della società. Nel periodo pregresso – che l’imputazione provvisoria espressamente esclude essere rilevante per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] – egli non era stato né il soggetto interponente, né il soggetto interposto e neanche il gestore di fatto della società. Così delimitato il perimetro della indagine inerente alla posizione dell’indagato, rispetto ad esso vale quanto il Tribunale ha affermato con riguardo alla assenza di elementi dimostrativi dai quali trarre gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione societaria, che valessero indirettamente a far desumere il suo coinvolgimento nella operazione societaria del 2022; neanche, ad evidenza, a titolo di concorso nel reato, avendo il Tribunale, come si è rilevato sopra, privato nello specifico le condotte dell’indagato di ogni rilievo favorevole all’assunto del ricorrente, che non ha indicato in ricorso altre evidenze rilevanti e di segno contrario. D’altra parte, in questa circostanza come nelle altre, operare raffronti, più volte sollecitati dal ricorrente, tra la posizione dell’indagato e quella della madre [OSCURATO:PERSONA] (coindagata nei medesimi reati sub 1 e 4), è operazione ermeneutica non esigibile in questa sede, posto che il Collegio non può avere adeguata contezza delle condotte concrete contestate alla [OSCURATO:PERSONA], la quale – nei limiti di quel che può evidenziarsi - viene indicata nei capi di imputazione 1 e 4 in termini diversi dal figlio, sia con riguardo alla gestione della società di cui si discute, che con riguardo al ruolo assunto all’interno della cosca di ‘ndrangheta. Ancor meno convincente risulta l’affiancamento operato dal ricorrente tra la posizione dell’indagato e quella del padre, che è stato dipinto nella imputazione, al contrario del figlio, come il dante causa dell’interposizione fittizia e gestore occulto della società. Per il che, ritornando al tema, correttamente il Tribunale, a sostegno delle sue ragioni, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo (nel caso di specie il gestore di un locale fittiziamente intestato ad altri per eludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, Lo, Rv. 275372-01). Non è, invece, pertinente, rispetto alla specifica vicenda all’esame, il principio richiamato dal ricorrente e tratto dalla sentenza di questa Corte Sez. 2, n. 4450 del 29/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304-02, dal momento che in quella occasione processuale le condotte dell’accusato erano state ritenute, al contrario rispetto a quanto deducibile dall’ordinanza oggi impugnata, rilevanti a titolo di concorso rispetto alla ipotesi di reato di cui all’art. 512-bis cod.pen. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Allo stesso modo che per il reato di cui al capo 4, il Tribunale ha compiuto una analisi dettagliata delle condotte ritenute rilevanti ai fini della prova indiziaria del reato associativo mafioso di cui al capo 1, e, anche in questo caso, il ricorrente, senza introdurre dati nuovi che il Tribunale avrebbe trascurato, tende a fornire una diversa lettura di merito delle stesse risultanze investigative. Tuttavia, il giudizio del Tribunale, ad avviso del Collegio, resiste alle censure del ricorrente. Nello specifico ed in breve, trattandosi di argomenti da sviscerare in punto di fatto e, dunque, in altra sede: - l’immobile intestato a terzi di cui si occupava il ricorrente non è chiarito se avesse rilevanza per la cosca o solo per la famiglia di sangue [OSCURATO:PERSONA]; - la ricostruzione della vicenda del trasporto della sabbia mantiene, allo stato, la sua evanescenza rispetto all’ausilio del ricorrente; - la compromissione dell’indagato in una estorsione compiuta con il genitore non è significativa, avendo il Tribunale messo in rilievo, al di là della mancata collocazione temporale dell’episodio, che si trattava di rivendicare beni dell’azienda dei [OSCURATO:PERSONA] che altri avevano rubato, sicché la rilevanza mafiosa della vicenda non è stata chiarita adeguatamente dal ricorrente, in ogni caso rimanendo ferma l’indicazione del Tribunale in ordine alla mancanza di prova di un contributo stabile all’organizzazione criminale da parte del ricorrente siccome desumibile da tale episodio; - le elargizioni di terzi soggetti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], delle quali il ricorrente ha anche beneficiato durante il periodo di carcerazione patita in un precedente processo, non possono paragonarsi, ai fini di interesse, a quelle elargite dai membri della cosca al sodale detenuto. Manca, infatti, la prova che non si fosse trattato di una elargizione spontanea da parte di soggetti terzi non mafiosi alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], in adesione non ad una regola interna esistente tra gli adepti e dunque in ipotesi significativa per la prova di intraneità del singolo, ma ad una consuetudine sociale, per quanto deprecabile, di “rispetto” verso una famiglia potente da parte di appartenenti ad una ristretta comunità nel territorio di egemonia del sodalizio, che non vale nulla rispetto alla posizione dei singoli componenti di sangue, i quali, diversamente opinando, sarebbero tutti per ciò stesso indiziati di appartenere al clan. La veicolazione di tali elargizioni in danaro al detenuto odierno indagato, da parte della madre, non può ritenersi significativa a fini indiziari, non solo in ragione del rapporto di sangue tra i protagonisti della traditio, idoneo a giustificarla, ma, soprattutto, perché la provvista di danaro non aveva, ab origine, una connotazione criminale, essendo la sua causale eccentrica rispetto alla regola interna ai clan di mafia che il ricorrente vorrebbe valorizzare. Infine, il Tribunale, senza essere smentito dal ricorrente – che ha posto la questione solo in termini generali – ha anche puntualizzato che le specifiche elargizioni, delle quali ne è stata presa una a modello, avevano carattere non univoco se non addirittura “neutro” rispetto al tema, riguardando eventi specifici (come il lutto patito dall’indagato per la perdita della moglie, cfr. fg. 8 dell’ordinanza impugnata); - in relazione a quanto indicato a proposito del primo motivo di ricorso, le condotte del ricorrente inerenti al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 4, private dal Tribunale di qualunque connotato illecito, non potevano essere significative per la prova indiziaria del reato associativo, sicché il non averle considerate non vizia il provvedimento impugnato. Sul punto, peraltro, l’assunto del ricorrente non
Sentenza Cassazione n. 05375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris