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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 29593/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, emessa in data 24/09/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con laquale si insite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 24/09/2025 la Corte di Appello di Torino haconfermato la sentenza emessa in data 28/11/2023 dal Tribunale di Vercelli, dicondanna dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 493 tercod. pen.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputata, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 178 comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, la difesa osserva quantosegue: con l’atto di appello era stata censurata l'omessa notifica all’imputatapresso il domicilio eletto (la sua residenza a Biella) del decreto di fissazionedell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte di merito haritenuto infondata l’eccezione, rilevando che l'imputata, dopo l’elezione didomicilio presso la sua abitazione il 03/08/2020, aveva eletto domicilio presso lostudio del difensore di fiducia con la richiesta di ammissione al gratuitopatrocinio, il 28 aprile 2021, quindi prima della notifica del decreto di fissazionedell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta con pec aldifensore domiciliatario 19 maggio 2021 con fissazione dell'udienza camerale peril 21 settembre 2021, rilevando che a nulla vale la limitazione della nomina aisoli fini della del procedimento incidentale e che quindi la notifica era stataregolarmente eseguita; l'elezione di domicilio effettuata con la richiesta dipatrocinio era stata, tuttavia, conferita limitatamente alla notifica del relativoall'intera fase processuale.

La difesa lamenta, inoltre, che non è stata disposta latraduzione dell’imputata, in stato detentivo, per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],essendo stato disposto un rinvio per legittimo impedimento del difensore, senzanotificare l’ordinanza di rinvio all’imputata detenuta e che, analogamente, nellasuccessiva udienza del 28/10/2021, non è stata disposta la traduzionedell’imputata.

Osserva la difesa che nel corso dell'interrogatorio in sede diconvalida dell'arresto l'imputata ha eletto domicilio presso la propria residenza,revocando la precedente elezione presso difensore di fiducia; ciò nonostante,l'imputata non ha mai avuto conoscenza dello svolgimento dell'udienzapreliminare; infatti, il difensore segnala che non è presente alcuna regolarenotifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Si lamenta altresì che ilprimo giudice non ha disposto la traduzione dell'imputata né per l'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] né per quella successiva; si eccepisce che la mancata traduzionedell'imputata, la quale si trovava sottoposta a misura cautelare custodiale, hadeterminato la nullità insanabile della sentenza impugnata.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, per omessadichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata traduzionedell’imputata (detenuta per altra causa) in due distinte udienze dibattimentali(28/06/2022 e 23/05/2023), attesa l’astensione del difensore nel primo caso e ilsemplice rinvio per del termine al perito nel secondo caso.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 comma 1 lett. c), cod.proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione in quanto le ragioni poste afondamento della condanna non sarebbero rispondenti alle doglianze formulatecon il motivo n. 2 punto

2.2.2. dell’atto di appello, riguardanti a mancanza diprova della certa riconducibilità all’imputata dei reati di cui ai capi F (furto indanno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e G (indebito utilizzo di carta dicredito).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per essere proposto con motivi meramentereiterativi di quelli dedotti in sede di appello, senza confronto critico con lamotivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.1.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente essendostrettamente collegati e sono manifestamente infondati.1.1.

In ordine all’eccepita irregolarità della notifica, si deve ribadire ilprincipio correttamente richiamato dalla Corte di merito, in base al qualel'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio èrichiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effettiesclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni didomicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez. 5, n. 29695del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029;Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246 - 01).

Ne segue, comechiaramente spiegato nella sentenza impugnata (fg. 6), anche citandopuntualmente giurisprudenza di legittimità, la piena regolarità della successivanotifica in data 19/05/2021 al difensore, in proprio e quale domiciliatariodell’imputata, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, peraltronotificato anche all’imputata stessa a mani proprie, come risulta pacificamentedal verbale di udienza del 14/09/2021 allegato al ricorso, dal quale l’imputatarisulta “libera assente”.1.2.

In ordine all’eccepita omessa traduzione, la Corte di merito hacorrettamente rilevato, innanzitutto, che la mancata traduzione riguarda dueudienze (28/06/2023 e 23/05/2023) di mero rinvio determinato rispettivamentedall’astensione del difensore e dalla proroga del deposito dell'elaborato del peritoe quindi senza svolgimento di concreta attività istruttoria e senza alcunaviolazione di garanzie difensive.

In ogni caso, anche a prescindere da ciò, apparedirimente, come spiegato dalla Corte di merito, il rilievo delle ininterrotte rinuncedell'imputata alla partecipazione a tutte le udienze tenutesi nel corso del giudiziodi primo grado (oltre che nel corso del giudizio di appello) senza successivemanifestazioni di volontà di essere tradotta, come emerge dai verbali delleudienze precedenti a quelle del 28/06/2023 e del 23/05/2023 (v. verbali udienzedel 10/05/2022, 11/10/2022 e 23/01/2023).

La Corte, contrariamente a quantosostenuto, ha quindi esaustivamente motivato al riguardo, richiamandocorrettamente, anche sul punto, il consolidato principio sancito da questa Corte,secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenutoproduce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa èformulata, ma anche per quelle successive fino a quando non manifesti lavolontà di essere tradotto (tra le tante, Sez. 6, n. 36709 del 22/07/2015,Rv. 264670 – 01, secondo la quale “gli effetti della rinuncia a comparire inudienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento dellarevoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti,nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e dimettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in suaassenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza dellemodalità di espressione delle proprie dichiarazioni”: fattispecie in cui l'imputato,dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fattopervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione alprocedimento).2.

Il terzo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione delle sentenze dimerito (vds. fg. 7 della sentenza impugnata e fg. 16 della sentenza di primogrado).

Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stataoperata la ricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali; è statainoltre fornita motivazione coerente e priva di aporie logiche, in ordine alragionamento probatorio seguito e alla valutazione degli elementi probatoriacquisiti, valorizzando la assoluta contiguità spazio-temporale dei reaticommessi, in uno con le precise risultanze dell'elaborato peritale, puntualizzandocome il perito abbia proceduto ad una comparazione tra immagini moltoanal it ica, facendo leva in part icolare sui dettagl i dei tatuaggi edell'abbigliamento, convergenti in maniera precisa verso la direzionedell'imputata senza possibilità di equivoci.Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in sede di legittimità.3.

Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 infavore della Cassa delle Ammende, mancando elementi idonei ad escludereprofili di colpa nell'introdurre il presente gravame.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, emessa in data 24/09/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con laquale si insite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 24/09/2025 la Corte di Appello di Torino haconfermato la sentenza emessa in data 28/11/2023 dal Tribunale di Vercelli, dicondanna dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624 e 493 tercod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputata, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 178 comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, la difesa osserva quantosegue: con l’atto di appello era stata censurata l'omessa notifica all’imputatapresso il domicilio eletto (la sua residenza a Biella) del decreto di fissazionedell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte di merito haritenuto infondata l’eccezione, rilevando che l'imputata, dopo l’elezione didomicilio presso la sua abitazione il 03/08/2020, aveva eletto domicilio presso lostudio del difensore di fiducia con la richiesta di ammissione al gratuitopatrocinio, il 28 aprile 2021, quindi prima della notifica del decreto di fissazionedell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio avvenuta con pec aldifensore domiciliatario 19 maggio 2021 con fissazione dell'udienza camerale peril 21 settembre 2021, rilevando che a nulla vale la limitazione della nomina aisoli fini della del procedimento incidentale e che quindi la notifica era stataregolarmente eseguita; l'elezione di domicilio effettuata con la richiesta dipatrocinio era stata, tuttavia, conferita limitatamente alla notifica del relativoall'intera fase processuale. La difesa lamenta, inoltre, che non è stata disposta latraduzione dell’imputata, in stato detentivo, per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],essendo stato disposto un rinvio per legittimo impedimento del difensore, senzanotificare l’ordinanza di rinvio all’imputata detenuta e che, analogamente, nellasuccessiva udienza del 28/10/2021, non è stata disposta la traduzionedell’imputata. Osserva la difesa che nel corso dell'interrogatorio in sede diconvalida dell'arresto l'imputata ha eletto domicilio presso la propria residenza,revocando la precedente elezione presso difensore di fiducia; ciò nonostante,l'imputata non ha mai avuto conoscenza dello svolgimento dell'udienzapreliminare; infatti, il difensore segnala che non è presente alcuna regolarenotifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Si lamenta altresì che ilprimo giudice non ha disposto la traduzione dell'imputata né per l'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] né per quella successiva; si eccepisce che la mancata traduzionedell'imputata, la quale si trovava sottoposta a misura cautelare custodiale, hadeterminato la nullità insanabile della sentenza impugnata.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, per omessadichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata traduzionedell’imputata (detenuta per altra causa) in due distinte udienze dibattimentali(28/06/2022 e 23/05/2023), attesa l’astensione del difensore nel primo caso e ilsemplice rinvio per del termine al perito nel secondo caso.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 comma 1 lett. c), cod.proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione in quanto le ragioni poste afondamento della condanna non sarebbero rispondenti alle doglianze formulatecon il motivo n. 2 punto 2.2.2. dell’atto di appello, riguardanti a mancanza diprova della certa riconducibilità all’imputata dei reati di cui ai capi F (furto indanno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e G (indebito utilizzo di carta dicredito).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per essere proposto con motivi meramentereiterativi di quelli dedotti in sede di appello, senza confronto critico con lamotivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente essendostrettamente collegati e sono manifestamente infondati.1.1. In ordine all’eccepita irregolarità della notifica, si deve ribadire ilprincipio correttamente richiamato dalla Corte di merito, in base al qualel'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio èrichiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effettiesclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni didomicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez. 5, n. 29695del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029;Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246 - 01). Ne segue, comechiaramente spiegato nella sentenza impugnata (fg. 6), anche citandopuntualmente giurisprudenza di legittimità, la piena regolarità della successivanotifica in data 19/05/2021 al difensore, in proprio e quale domiciliatariodell’imputata, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, peraltronotificato anche all’imputata stessa a mani proprie, come risulta pacificamentedal verbale di udienza del 14/09/2021 allegato al ricorso, dal quale l’imputatarisulta “libera assente”.1.2. In ordine all’eccepita omessa traduzione, la Corte di merito hacorrettamente rilevato, innanzitutto, che la mancata traduzione riguarda dueudienze (28/06/2023 e 23/05/2023) di mero rinvio determinato rispettivamentedall’astensione del difensore e dalla proroga del deposito dell'elaborato del peritoe quindi senza svolgimento di concreta attività istruttoria e senza alcunaviolazione di garanzie difensive. In ogni caso, anche a prescindere da ciò, apparedirimente, come spiegato dalla Corte di merito, il rilievo delle ininterrotte rinuncedell'imputata alla partecipazione a tutte le udienze tenutesi nel corso del giudiziodi primo grado (oltre che nel corso del giudizio di appello) senza successivemanifestazioni di volontà di essere tradotta, come emerge dai verbali delleudienze precedenti a quelle del 28/06/2023 e del 23/05/2023 (v. verbali udienzedel 10/05/2022, 11/10/2022 e 23/01/2023). La Corte, contrariamente a quantosostenuto, ha quindi esaustivamente motivato al riguardo, richiamandocorrettamente, anche sul punto, il consolidato principio sancito da questa Corte,secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenutoproduce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa èformulata, ma anche per quelle successive fino a quando non manifesti lavolontà di essere tradotto (tra le tante, Sez. 6, n. 36709 del 22/07/2015,Rv. 264670 – 01, secondo la quale “gli effetti della rinuncia a comparire inudienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento dellarevoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti,nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e dimettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in suaassenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza dellemodalità di espressione delle proprie dichiarazioni”: fattispecie in cui l'imputato,dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fattopervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione alprocedimento).2. Il terzo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione delle sentenze dimerito (vds. fg. 7 della sentenza impugnata e fg. 16 della sentenza di primogrado). Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stataoperata la ricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali; è statainoltre fornita motivazione coerente e priva di aporie logiche, in ordine alragionamento probatorio seguito e alla valutazione degli elementi probatoriacquisiti, valorizzando la assoluta contiguità spazio-temporale dei reaticommessi, in uno con le precise risultanze dell'elaborato peritale, puntualizzandocome il perito abbia proceduto ad una comparazione tra immagini moltoanal it ica, facendo leva in part icolare sui dettagl i dei tatuaggi edell'abbigliamento, convergenti in maniera precisa verso la direzionedell'imputata senza possibilità di equivoci.Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura delmateriale probatorio, non consentita in sede di legittimità.3. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 infavore della Cassa delle Ammende, mancando elementi idonei ad escludereprofili di colpa nell'introdurre il presente gravame. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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