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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27796/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 19/10/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; ctAlk 14.4....e. i e\I RITENUTO N FATTO

1. Con sentenza, in data 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 25 febbraio 2021 del Tribunale di Lanusei che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e 110, 494 cod. pen., su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell'art.1506, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare ed analizzare le differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché l'imputato nel chiedere l'applicazione dell'istituto processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. ha di fatto rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al concordato trattamento sanzionatorio.

2. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 19/10/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; ctAlk 14.4....e. i e\I RITENUTO N FATTO 1. Con sentenza, in data 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 25 febbraio 2021 del Tribunale di Lanusei che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e 110, 494 cod. pen., su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell'art.1506, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare ed analizzare le differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché l'imputato nel chiedere l'applicazione dell'istituto processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. ha di fatto rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al concordato trattamento sanzionatorio. 2. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 27796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris