CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9375/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di edere di [OSCURATO:PERSONA]- RIA, rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaG. de Ruggiero, n. 5 ; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., in persona dei legali rap- presentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaFabio Massimo, n. 107 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] nito; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 5648/18, depositata il 12 settembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.a., per sentir a)dichiarare l'inesi- stenza e/o la nullità del contratto di prestazione dei servizi d'investimento con la stessa stipulato il 13 gennaio 1999 e de gli ordin i di acquisto dei titoli 50936400 – [OSCURATO:PERSONA] 25LG15 / TV, 50954500 – [OSCURATO:PERSONA] 100T20 - 5%/TV, 50954500 [OSCURATO:PERSONA] 100T20-5%/TV e 50906600 –Rabobank EUR 25E820 TV, b)in via alternativa, dichiarare la nullità degli ordini di acquisto, per difetto di forma scritta degli stessi o di registrazione su supporto magnetico delle istruzioni impartite per telefono, c)in via subordinata, pronunciare la risolu- zione delmedesim o contratt o per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla Banca, d) condannare la Banca alla restituzione della somma di Euro 51.766,70, e)in via ulteriormente gradata, accertare l'inadempimento da parte della Banca dell'obbligo di diligenza nelle operazioni di disinvesti- mento dei titoli 50936400 – [OSCURATO:PERSONA] 25LG1 5/TV e 50954500 – [OSCURATO:PERSONA] 100T20-5%/TV,f) dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento o la ri- soluzione delle operazioni di disinvestimento, in quanto poste in essere in conflitto d'interessi, g)condannare la Banca al risarcimento dei danni o alla restituzione della somma di Euro 14.125,00; che con sentenza del 1° febbraio 2013 il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità degli ordini di acquisto e condannando la Banca alla restituzione della somma di Euro 51.766,00, oltre interessi legali dalla domanda; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Todini, in proprio e nella qualità di erede della Parisi, nel frattempo dece- duta, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che ha ride- terminato la somma dovuta in Euro 17.585,99, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza il Todini ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, al quale la Banca ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in tremotivi, al quale il Todini ha resistito a sua volta con controricorso.Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 21 marzo 2021, notificato alla controparte il 27 maggio 2021 e depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023, il Todini ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione, con l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale, con atto sottoscritto anche dal difensore il 29 aprile 2021 e depositato unitamente alla rinuncia, ha dichiarato di rinunciare a sua volta al ricorso incidentale, chie- dendo l'integrale compensazione delle speseprocessuali; che, essendo lerinunce intervenut e in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca accettazione dellerinunce, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna deirinuncianti al