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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05NDWBF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO(p—a—t-o avviso alle parti; if udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 21 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA]Adda il 4 novembre 2021.

Rilevato che la censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05NDWBF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO(p—a—t-o avviso alle parti; if udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 21 aprile 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA]Adda il 4 novembre 2021. Rilevato che la censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 45240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris