CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ;te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 11-31 marzo 2021, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; la domanda, si legge nel provvedimento di diniego, era stata avanzata ai sensi degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen.. Il richiedente era stato condannato, con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, emessa in data 15/5/2010, irrevocabile il 31/10/2010, alla pena di anni 4 di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione finalizzata alla commissione di rapine). A seguito di giudizio di revisione era stato definitivamente assolto da tutte le imputazioni elevate a suo carico per insussistenza del fatto. Il giudizio di revisione era stato promosso dopo che gli originari computati, condannati in primo e secondo grado per il reato associativo, proposto ricorso per cassazione conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, erano stati definitivamente assolti con pronuncia della Corte d'appello di Firenze del 21/5/2013. Nel pervenire al diniego della richiesta, i giudici del merito, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., hanno individuato comportamenti gravemente colposi in capo all'istante, ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione. Si legge nella ordinanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare in quanto era emerso, sulla base di copioso materiale intercettivo, che egli fosse dedito, nell'ambito dell'associazione, al compito di individuare e selezionare gli obiettivi da rapinare, effettuando sopralluoghi preliminari presso supermercati e banche. I giudici hanno evidenziato come il richiedente fosse cognato di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli inserito nell'associazione originariamente contestata, con cui intratteneva frequenti colloqui che riguardavano la programmazione di rapine con uso di armi. Il giudizio di revisione che aveva condotto alla definitiva assoluzione del richiedente l'indennizzo era stato attivato solo dopo che la Corte d'appello di Firenze, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento della pronuncia di condanna, aveva assolto tutti i coimputati dal delitto associativo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del difensore, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere analizzato in modo dettagliato l'antefatto che ha dato luogo alla richiesta di riparazione ed i passaggi argomentativi del provvedimento fondanti il rigetto, lamenta come l'ordinanza sia stata assunta in violazione dell'art. 643 cod. proc. pen. I motivi di doglianza, articolati in 19 paragrafi, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, siccome disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., sono riassumibili come segue. Avendo ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi dell'errore giudiziario, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare solo se il comportamento serbato dal ricorrente abbia influito in modo assoluto e determinante sulla sentenza di condanna adottata a suo carico. L'ordinanza, attraverso una interpretazione estensiva del concetto di colpa grave, giunge a vanificare ogni possibilità del riconoscimento del diritto all'indennizzo. Trattandosi di detenzione ingiusta prodotta da errore giudiziario, la Corte di merito non avrebbe dovuto attribuire rilevanza ostativa a qualunque comportamento serbato dal Contena, ma solo a quei comportamenti colposi che abbiano avuto carattere decisivo nella determinazione dell'errore. Al contrario, nel provvedimento impugnato la colpa grave viene desunta da comportamenti tenuti dal ricorrente prima del suo arresto e durante il processo ininfluenti ai fini che qui interessano. Secondo i principi di diritto valevoli in materia di riparazione dell'errore giudiziario, a differenza di quanto previsto in tema di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo deve costituire causa principale ed assorbente dell'errore giudiziario. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria difensiva in cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Deve, invero, considerarsi come si verta, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen. e ss.), istituto similare ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (disciplinato dall' 314 cod.proc.pen.). Presupposto dell'indennizzo, in caso di riparazione per errore giudiziario, è che sia intervenuto il proscioglimento del richiedente all'esito del giudizio di revisione.Il diritto alla riparazione è, però, escluso in tutti quei casi in cui lo stesso condannato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla errata valutazione del giudice che ha pronunciato la condanna. In caso di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314, comma 1, cod. pen.), l'indennizzo è riconosciuto a colui il quale, essendo stato sottoposto a misura restrittiva, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile. In particolare, quanto alla colpa grave impeditiva del diritto alla riparazione, l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., fa riferimento a quella che abbia "dato causa" o "concorso a dare causa" alla restrizione patita. L'art. 643, comma 1, cod. proc. pen. fa riferimento alla sola colpa grave che abbia dato causa all'errore giudiziario. Pertanto, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art.314 cod. proc. pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia dato causa all'errore [cfr. in argomento Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Rv. 268494: "In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, a differenza di quanto previsto per la riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso alla verificazione dello stesso, per cui ne consegue la necessità di uno specifico onere di valutazione che accerti la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e il suo apporto alla verificazione dell'evento"; Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Rv. 246803:"La colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. (Fattispecie nella quale il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario era stato escluso in considerazione del reiterato mendacio dell'imputato circa il proprio alibi, valutato, peraltro, come condotta meramente concorrente alla causazione dell'errore giudiziario)"]. Si richiede quindi, nell'ambito che occupa, un più pregnante onere motivazionale da parte del giudice della riparazione, il quale, individuato l'errore giudiziario, dovrà verificare la ricorrenza di eventuali comportamenti colposi del richiedente causalmente collegati con esso. 2. Ciò premesso, i giudici del provvedimento impugnato hanno sostenuto erroneamente che "l'equa riparazione per errore giudiziario, al pari di quello per l'ingiusta detenzione, è esclusa qualora l'istante «vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave» con condotte tenute anteriormente o successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi alla privazione della libertà". Ha poi conclusivamente affermato come "nel caso in esame ricorra senza dubbio la colpa processuale; ed invero, il CONTENA risulta avere opposto nel corso del suo interrogatorio una difesa assolutamente non verosimile, in quanto recisamente smentita dagli elementi emersi dalle indagini svolte, mentre il suo difensore,nel giudizio di appello ha articolato dei motivi nel corpo dei quali dava comunque atto, sia dell'avvenuto svolgimento da parte del suo assistito di un'attività propedeutica alla commissione di un grave delitto, idoneo a procurare un grande allarme sociale, che di una serie di rapporti del Con tena con soggetti coinvolti in rapine commesse anche con armi da più persone riunite contro obiettivi sensibili; peraltro da parte di entrambi è intervenuta acquiescenza alla sentenza della Corte di appello del 4/5/2010, di conferma della condanna del Giudice di primo grado alla pena di anni 4 di reclusione per il delitto di associazione per delinquere, in tal modo consentendo il suo passaggio in giudicato e la esecuzione della pena; inoltre la sentenza emessa dalla Corte di appello all'esito del giudizio di revisione ha escluso la sussistenza del delitto associativo non tanto non già per un diverso apprezzamento dei fatti imputati specificamente al Contena, ma perché era venuto meno il numero minimo degli ipotetici associati". Pur avendo citato plurimi comportamenti colposi, i giudici non hanno dato conto compiutamente della colpa grave che ha "dato causa" all'errore giudiziario, secondo la più circoscritta accezione di tale causa impeditiva sul tema precipuo, non chiarendo da quale comportamento sia scaturito l'errore giudiziario riconosciuto nel giudizio di revisione. 4. Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al