CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08707/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25312 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7860/12/19, depositata in data 30 dicembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 1098/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento catastale n. AG0003760/2016; - [OSCURATO:SOCIETA]. rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73, 49 del d.lgs. 346/90 e 13 del d.lgs. n. 347/90, per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di delega alla sottoscrizione da parte del funzionario [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del direttore provinciale (D'[OSCURATO:PERSONA]), ancorché il richiamato art. 42 cit. non fosse applicabile agli avvisi di accertamento catastale, e in ogni caso, la delega di firma fosse valida (stante l'appartenenza del delegato alla terza area funzionale; la delega in qualità di sostituto in forza della disposizione del Direttore provinciale prot. n. 16 del 5 gennaio 2016; l'atto di delega di firma n../ 61920 del Direttore provinciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] all'ing. [OSCURATO:PERSONA]; due note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA]Asaro di conferma incarichi e deleghe di firma; lo stralcio ruolo del personale e istituzione del ruolo dei dirigenti a conferma della qualifica dirigenziale in capo al Direttore dott. [OSCURATO:PERSONA]Asaro); 2.11 motivo è infondato. 2.1. L'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». 2.2.Preliminarmente quanto alla portata applicativa di tale norma contenuta nel D.P.R. n. 600/73 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), premessa la rubricazione della norma in termini generici "Avviso di accertamento", va osservato che sia, in materia di imposta di registro, l'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 131/86 che di imposte sulle successioni e donazioni, l'art. 49 del Dlgs. n. 346/90 prevedono espressamente che "L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi", il che include anche le modalità di sottoscrizione dell'atto; a sua volta, il d.lgs. n. 347/90 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastali) art. 1 dispone: «Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni». Di qui la indubbia portata estensiva dell'art. 42 cit. anche in materia, come nella specie, di accertamenti catastali. 2.3. Quanto al contestato esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha affermato che "Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato" (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016; n. 6698/2020); Il principio è ampiamente condiviso da questa Corte, e ribadito in numerose pronunce, secondo cui, appunto: "L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia "quella del capo dell'ufficio titolare", ma di altro funzionario "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (Cass. n. 14626 del 2000; Cass. n. 14195 del 2000, Cass. n. 17044 del 2013, Cass. n. 12781 del 2016, Cass. n. 19742 del 2012; Cass. n. 332 del 2016; Cass. n. 12781 del 2016; Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n. 5200 del 2018), "o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva (cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali"(Cass. n. 27871 e n. 27873 del 2018). E' stato, altresì, affermato che il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012); infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto 4 /A funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall'art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass. n. 14195 del 2000; Cass. n. 24492 del 2015). La sanzione legale della nullità dell'avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicchè la qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1874 del 2014; Cass. n. 22800 del 2015). 2.4. Nella fattispecie in esame in cui la contribuente aveva contestato la nullità dell'atto impositivo per difetto di delega alla sottoscrizione, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, in quanto, dopo avere premesso che nell'impugnato avviso si leggeva "Per il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]Asano) il funzionario sostituto firma in sostituzione del Direttore provinciale temporaneamente assente ([OSCURATO:PERSONA])" e che la delega di firma prodotta recava la firma del "Direttore provinciale ad interim D.ssa [OSCURATO:PERSONA]", ha - con un apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità- affermato che" dall'esame della documentazione versata in atti dall'Agenzia .. non risultava prodotta alcuna delega in capo a [OSCURATO:PERSONA] conferita dal direttore provinciale D'[OSCURATO:PERSONA]"; peraltro, quanto alla eccepita allegazione da parte dell'Amministrazione di ulteriore documentazione a sostegno della validità della delega di firma (due note del 5.1.2016 del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA]Asaro di conferma incarichi e deleghe di firma; lo stralcio ruolo del personale e istituzione del ruolo dei dirigenti a conferma della qualifica dirigenziale in capo al Direttore dott. [OSCURATO:PERSONA]Asaro; lo stralcio ruolo del personale dove si evinceva la qualifica di funzionario di terza area in capo a Calogero di Miceli) l'Agenzia non ha assolto, in punto di autosufficienza e specificità, all'onere di indicazione in quale fase processuale e fascicolo di parte si trovassero tali documenti in questione, né tantomeno di trascrizione in ricorso degli stessi nelle parti rilevanti; ciò in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo cui "Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. dv., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un.28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10). 3. In conclusione il ricorso va rigettato. 4.Nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società contribuente. 04 5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv