CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 07456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15687-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cardina! de Luca n. 10, presse le studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legS- Controricorren:e Avverso la sentenza n. 217/01/2015 della Commissione tributaria regionale-2 dell'Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio i! 27 cenna o 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fu notificato dall'Agenzia delle entrate Jn avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2008, fu rideterminata IIRES, per un maggiore importo di C 489.601,00, nonché irrogate sanzioni dell'importo di C 652.801,00. RGN 15687/2015 Cog1iere1rel. Federici i r L'atto impositivo traeva origine da una verifica e dal suo processo verbale di constatazione, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate dell'Umbria, che aveva contestato l'antieconomicità di una operazione complessa, attuata attraverso la partecipazione della società contribuente e di altre tre società, denominata "promissory note", recuperando pertanto a tassazione le perdite dichiarate dalla ricorrente, nonché la detrazione del credito d'imposta figurativo per imposte pagate all'estero. Contestando il fondamento dell'atto impositivo, la Benimmobiliare adì la Commissione tributaria provinciale di Terni, che con sentenza n, 38/01/2013 accolse le ragioni della contribuente. L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, fu invece accolto con sentenza 217/01/2015, ora impugnata dinanzi a questa Corte, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha censurato con quattro motivi la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione. Si è costituita la Agenzia delle entrate con controricorso, che ha contestato le avverse ragioni del ricorso, del quale na chiesto il rigetto. Fissata l'adunanza camerale per la trattazione della causa, con memoria depositata per pct la contribuente ha illustrato di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016. All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata decisa. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 119 dei 2013, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente. A tal fine, dalla documentazione allegata, si evince che nelle more del giudizio, e a seguito della soccombenza della società nel giudizio d'appello, l'intero credito tributario fu affidato al concessionario per la riscossione. La ricorrente in data 30 marzo 2017 presentò la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con assunzione dell'impegno della società a rinunciare al giudizio pendente. Comunicato alla contribuente l'importo complessivo da pagare per la definizione agevolata, suddiviso in cinque rate, la società ha proceduto al pagamento integrale. La procedura risulta dunque regolarmente perfezionata. RGN 15687/2015 Consii1Nre rei. Federici . , l i Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lvo 31 dicembre 1992, n. 546. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della cessazione della materia del contendere è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha