CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna, riformava la sentenza con cui il tribunale di Modena, in data 16.12.2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto consumato aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., condannando quest'ultimo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 56, c.p., e di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va rilevato, in particolare, che, come chiarito dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr. Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647). Lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che il ricorrente non ha specificamente indicato, presentandosi, in realtà le sue doglianze come censure che propongono una diversa lettura dei fatti e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.