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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04410/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 22 febbraio 2018, (i) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585, comma 1 e 2, cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.(1) ,"r-S .NA

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. anche nella forma putativa e travisamento della prova. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, con travisamento della prova. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3.11 ricorso, per quanto concerne il primo e il secondo motivo, richiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero l'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria, non consentita a questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 3.1.11 terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Questo risulta giustificato con motivazione non illogica, tenuto conto della personalità dell'imputato, con diversi alias e precedenti penali, nonché considerata la non trascurabile gravità del fatto non giustificato se non da movente connesso a banale litigio (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 22 febbraio 2018, (i) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585, comma 1 e 2, cod. pen. alla pena di mesi nove di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.(1) ,"r-S .NA 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. anche nella forma putativa e travisamento della prova. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, con travisamento della prova. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3.11 ricorso, per quanto concerne il primo e il secondo motivo, richiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero l'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria, non consentita a questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 3.1.11 terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questo risulta giustificato con motivazione non illogica, tenuto conto della personalità dell'imputato, con diversi alias e precedenti penali, nonché considerata la non trascurabile gravità del fatto non giustificato se non da movente connesso a banale litigio (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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