CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MANISCALCO Daniela - imputata dei reati di illecita detenzione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 04/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen.; ritenuto che la prima doglianza si risolva in una reiterata censura del merito della valutazione espressa dalla Corte territoriale, tra l'altro priva di adeguato confronto critico con quanto evidenziato ostativo all'applicazione della causa di non punibilità (quantitativo non trascurabile, suddivisione in involucri pronti per la cessione, allarme sociale correlato all'attività di spaccio svolta nella pubblica via: cfr. pag. 3); ritenuto che ad analoghe conclusioni di genericità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la difesa evitato di contrastare adeguatamente il percorso argomentativo della Corte d'Appello, imperniato tra l'altro sull'allarme correlato allo svolgimento dell'attività delittuosa, da parte della MANISCALCO, durante la sottoposizione a misura cautelare, nonché alla presenza di due precedenti giudiziari recentissimi e specifici (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M