CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 38166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 14/5/2021, il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella emessa ai sensi dell'art. 27 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 21/04/2021 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per reato in materia di stupefacenti. 2. Ha presentato ricorso Perndrecaj tramite il suo difensore. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 117, 11 Cost. e 6 C.E.D.U. in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei tabulati telefonici. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi relativi al capo 2. 3. Il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto, dopo le rituali comunicazioni del provvedimento impugnato, effettuate in data 27 maggio e 29 maggio 2021, detto ricorso risulta essere stato depositato il 9 giugno 2021, quando era trascorso il termine di giorni dieci a tal fine previsto. 4. Alla relativa declaratoria può procedersi de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] simo Ri9 'areni A Petruzzellis -7) [OSCURATO:PERSONA] I il 25 O T T 29,_