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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36189/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11446-2021 proposto da: 1NPS - ISTITUTO NAZIONA1,E DEI,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, P155° l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIO \RITATO, \[OSCURATO:PERSONA], EMANUELE D1_, ROSE, \[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- cor~ [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCEIAERIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]c S( UDIAZ.1 \NDREAISTOPPANI; - controficorrente - avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPUILLO di \TANI.1., depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].\FIORE.

Rilevato che: 1,a Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 663 del 2020, rigettando l'appello principale proposto dall' INPS ed accogliendo quello incidentale dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], ( dipendente pubblico non iscritto alla Gestione separata nonostante l'esercizio dell'attività libero professionale., ha dichiarato prescritto per intero il credito contribufivo relativo all'anno 2005 a fronte della notifica di un atto interruttivo avvenuta con raccomandata consegnata il 22 giugno 2011 ed in considerazione del fatto che il termine di scadenza per il pagamento dei contributc andava fissata al 20 giugno 2006, non valendo l'invocato automatismo sospensivo derivante dalla mancata compilazione del quadro RR. preteso dall'INPS; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo; resiste con controricorso l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: un l'unico) motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, Ric. 2021 n. 11446 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- conv. con L. 6 luglio 2011, n. 111, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la mancata compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd.

"Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi.

Per l'Istituto, l'indicata omissione configurerebbe condotta di occultamento) del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 c.c., n. 8;

6. il motivo è inammissibile;

7. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

8. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art.2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014);

9. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;

10. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v.

Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurate dall'Istituto.

Il motivo, infatti, non indica, nei Ric. 2021 n. 11446 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -3- termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n.5, il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.

SS.121:. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un "automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v.

Cass. n. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

12. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

I ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in F. 1.200 ,00 a titolo di compensi professionali, in E. 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11446-2021 proposto da: 1NPS - ISTITUTO NAZIONA1,E DEI,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, P155° l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, LELIO \RITATO, \[OSCURATO:PERSONA], EMANUELE D1_, ROSE, \[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- cor~ [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCEIAERIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]c S( UDIAZ.1 \NDREAISTOPPANI; - controficorrente - avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPUILLO di \TANI.1., depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].\FIORE. Rilevato che: 1,a Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 663 del 2020, rigettando l'appello principale proposto dall' INPS ed accogliendo quello incidentale dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], ( dipendente pubblico non iscritto alla Gestione separata nonostante l'esercizio dell'attività libero professionale., ha dichiarato prescritto per intero il credito contribufivo relativo all'anno 2005 a fronte della notifica di un atto interruttivo avvenuta con raccomandata consegnata il 22 giugno 2011 ed in considerazione del fatto che il termine di scadenza per il pagamento dei contributc andava fissata al 20 giugno 2006, non valendo l'invocato automatismo sospensivo derivante dalla mancata compilazione del quadro RR. preteso dall'INPS; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo; resiste con controricorso l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: un l'unico) motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, Ric. 2021 n. 11446 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- conv. con L. 6 luglio 2011, n. 111, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la mancata compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd. "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi. Per l'Istituto, l'indicata omissione configurerebbe condotta di occultamento) del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 c.c., n. 8; 6. il motivo è inammissibile; 7. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020); 8. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art.2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); 9. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito; 10. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurate dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei Ric. 2021 n. 11446 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n.5, il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.121:. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un "automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v. Cass. n. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 12. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. I ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in F. 1.200 ,00 a titolo di compensi professionali, in E. 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Così deciso in Roma, nell'
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