CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla dedotta incompatibilità del G.i.p. del Tribunale di Napoli, dott. [OSCURATO:PERSONA], per avere, in precedenza, giudicato e condannato, all'esito del giudizio abbreviato, tale [OSCURATO:PERSONA] per il reato di trasporto di droga commesso il 14 febbraio 2015, fatto contestato, al capo MM) del presente procedimento, a diversi soggetti, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], il quale deve rispondere anche del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A). 2. Contro l'ordinanza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. Rileva il difensore che il giudice ricusato, in qualità di G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo in precedenza condannato [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto di reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di quest'ultimo ha espresso una valutazione di merito, essendo il giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] rilevante con riferimento al capo contestato al [OSCURATO:PERSONA] relativo all'intermediazione dell'acquisto della medesima droga trasportata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] è anche imputato del delitto associativo, in concorso con altri soggetti, tra cui l'[OSCURATO:PERSONA], e vi sarebbero ragioni di connessione probatoria tra i due fatti. Oltre a ciò, il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha emesso un'ordinanza di inammissibilità, mentre avrebbe dovuto fissare udienza camerale, il che ha comportato la violazione del principio del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, nel presente procedimento, al [OSCURATO:PERSONA] è ascritto, al capo MM), di aver svolto il ruolo di intermediario nella vendita di droga a terzi soggetti, droga che è stata trasportata da [OSCURATO:PERSONA] su commissione di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. N'el diverso e precedente processo, l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa dal giudice ricusato, per aver trasportato e detenuto dello stupefacente a bordo della vettura dal medesimo condotta.3. Ciò posto, le ipotesi di ricusazione (e, specularmente, di incompatibilità) che integrano una "funzione pregiudicante" per avere il giudice precedentemente valutato la posizione di un correo (tanto nel caso di concorso necessario, quanto di concorso eventuale ex art. 110 cod. pen.) sono state puntualmente delineate dalla Corte costituzionale. Con una prima sentenza, la n. 371 del 1996, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata". In quella decisione, che affrontò la questione in relazione all'ipotesi dei reati a concorso necessario, la Corte costituzionale chiarì, tra l'altro, che l'incompatibilità del giudice "sussiste non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi". Quest'approdo ermeneutico è stato confermato in una pronuncia successiva, la n. 283 del 2000, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". La Corte costituzionale ha individuato la "funzione pregiudicante", che legittima la ricusazione del magistrato, nella "decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa". 4. Nel recepire le indicazioni appena indicate, secondo cui la fonte del pregiudizio all'imparzialità del giudice è rappresentato dall'avere il giudice emesso una sentenza a carico di un correo nella quale la posizione dell'imputato sia stata comunque valutata, questa Corte ha coerentemente predicato che non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice dell'udienza preliminare abbia disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, dep. 04/02/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 6, n. 4297 del 01/12/2005, dep. 02/02/2006, Cesarano, Rv. 233690; Sez. 6, n. 39209 del 27/09/2005, dep. 24/10/2005, Buda, Rv. 232530). Un principio del genere trova applicazione, per identità di ratio, anche nel caso in cui il giudice abbia precedentemente giudicato la posizione di un correo nel medesimo reato concorsuale, laddove, appunto, siano contestate una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome e separate valutazioni, scindibili l'una dall'altra. 5. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai principi dinanzi indicati, avendo escluso la sussistenza di una causa di ricusazione perché il giudice ricusato non aveva espresso alcuna valutazione in ordine alla condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], dato che, nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice aveva semplicemente dato atto dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato in merito al trasporto della droga che era occultata a bordo dell'auto condotta dall'[OSCURATO:PERSONA] medesimo, senza, quindi, accertare gli ulteriori e diversi segmenti della condotta descritta al capo MM), quale, appunto, l'intermediazione nella vendita dello stupefacente poi sequestrato contestata al [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale, a fortiori, con riferimento al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, fatto che nemmeno era stato contestato nel processo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. 6. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso, come già la dichiarazione di ricusazione, appare generico, non evidenziando punti della precedente decisione dai quali emerga una valutazione, anche sommaria e superficiale, della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ravvisato l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza, inammissibilità che deve essere dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma 3, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, dep. 14/09/2017, Ventrici, Rv. 270770).7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in