CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22423-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in MILANO, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 45, presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1195/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 7508/40/2019, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1195/03/2021, depositata il 4.2.2021, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come la contribuente avesse fornito la prova dell'effettività e regolarità fiscale di ogni operazione", sulla base della documentazione, anche bancaria, versata in atti (cfr. p. 9, terzultimo, penultimo ed ultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c. c." (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. ritenuto provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante l'allegazione, ad opera di essa AGENZIA, di uno stralcio del p.v.c. del 24.5.2018 della direzione provinciale Ric. 2021 n. 22423 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- di Brescia, redatto a carico della F.LLI DELL'ERA s.r.I., donde emergevano "gli elementi circostanziali la fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la detta società e la [OSCURATO:SOCIETA]." (cfr. ivi); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c. c., 58 comma 1^ DL 331/93 e 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72" (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. ritenuto, da un lato, non assolto, da parte dei essa AGENZIA, l'onere della prova circa la fittizietà delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante il valore fidefacente dello stralcio del predetto p.v.c. del 24.5.2018 e, dall'altro, assolto l'onere della prova a carico del contribuente, sebbene sulla base di elementi (movimentazione bancaria, fatture, d.d.t. et similia) inidonei a dimostrare l'esistenza oggettiva delle operazioni contestate; che non sussistendo evidenza decisoria, la causa va rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria ordinaria; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria ordinaria; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta