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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14594/2026

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ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 706/2024, depositata il 29 maggio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/20261. – In data 27 settembre 2019 i militari della Guardia didella [OSCURATO:SOCIETA]., un processo verbale di constatazione.L’attività ispettiva, avviata di iniziativa dal Reparto della Guardia die da risultanze agli atti del Reparto, è altresì scaturita a seguito diun controllo di coerenza esterna, sviluppato durante la verifica dellaD.G.

Costruzioni di GAGGINI Daniele c.

Sas, al seguito del qualeerano emersi elementi tali da far ritenere che la stessa avesseemesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] documentale si èestrinsecato, pertanto, nella disamina dei registri contabili acquisitied è stato finalizzato alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra laEFFE 2 [OSCURATO:SOCIETA]. e la D.G.

Costruzioni di GAGGINI Daniele c.

Sase i relativi pagamenti.Successivamente l’Agenzia delle entrate notificava in data 3dicembre 2019 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamenton.

T8K03C201451 per l’anno 2014 con il quale accertava: a) ai finidelle imposte dirette, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41‑bis, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, visti gli artt. 55, 56 e 109 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un reddito d’impresa in euro183.576,00; b) ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 19 e 25 del d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, il valore della produzione lorda in euro194.976,00; c) ai fini IVA, ai sensi degli artt. 17, 18, 20 e 24 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, accertato sulla base dell’art. 54,l’imposta complessiva di euro 2.288,00.Sempre in data 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle entratenotificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T8K03C201460 per l’anno 2015 con il quale accertava: a) ai finiNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026delle imposte dirette, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41‑bis, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, visti gli artt. 55, 56 e 109 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito d’impresa in euro188.329,00; b) ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 19 e 25 del d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, il valore della produzione lorda in euro197.335,00; c) ai fini IVA, ai sensi degli artt. 17, 18, 20 e 24 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, accertato sulla base dell’art. 54 delmedesimo d.P.R., l’imposta complessiva di euro 12.032,33.La società presentava un unico ricorso avverso i due avvisi diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lucca, con sentenzan. 229/1/2021, depositata in data 21 giugno 2021, rigettava ilricorso della società in relazione alla indeducibilità dei costi,confermando l’inesistenza oggettiva delle fatture emesse, mentreaccoglieva parzialmente il ricorso in tema di rideterminazione dellesanzioni, rilevando che una parte di quelle irrogate era illegittima.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 706/2024, depositata il 29 maggio 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanaaccoglieva l'appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità del ricorso per violazione del principio di tassativitàdei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., risultando la redazione delricorso conforme alla giurisprudenza di questa S.C., né sussistendouna manifesta inammissibilità dei motivi di censura.2. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 77, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 2697 c.c., 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

Si censura la sentenza d’appello perché ha ritenutoche la dichiarazione testimoniale resa in altro giudizio, ove nonconfortata da altri elementi, fosse di per sé sola idonea a superaregli elementi probatori dell’ufficio.

Ciò varrebbe, a maggior ragione,quanto la dichiarazione testimoniale sia soltanto una, come inquesto caso, dal momento che il richiamo ad altre dichiarazioni,senza che siano indicate quali esse siano, è da considerarsitamquam non esset.

Di conseguenza, dal momento che talidichiarazioni sono rimaste isolate e prive di altri elementi probatori,le stesse non sono in grado di superare le contestazioni formulatedalla G.d.F., e, successivamente, dall’Ufficio, come affermatoerroneamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.Il giudice regionale, ad esempio, avrebbe dovuto accertarel’attendibilità del dichiarante, la credibilità delle dichiarazioni rese,lo iato cronologico tra fatto storico e momento della dichiarazione,l’interesse che il dichiarante poteva avere nel rendere talidichiarazioni, etc.

Nella sentenza in esame nessuno di questiaccertamenti è stato effettuato.2.1. – Il motivo è infondato.Il disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992,sul giuramento e la prova testimoniale, è valevole per la solaNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia daparte del giudice tributario (Cass. n. 4982/2020).Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatticostitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diversoprocesso e anche in sede penale, pure se questo è destinato aconcludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudiziocivile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottopostead una propria ed autonoma valutazione (Cass. n. 6918/2013).Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali del Gaggini,rese in altro giudizio, sono state considerate come elementoindiziario che, unitamente ad altri elementi, hanno indotto la Cortedi giustizia tributaria a ritenere gli indizi posti a fondamentodell'accertamento privi dei requisiti di gravità, precisioneconcordanza.

Peraltro, la motivazione fa riferimento a “molteplicidichiarazioni” scaturenti dal procedimento penale, «che attestanol'esistenza di reali rapporti commerciali tra le due ditte», nonsoltanto, quindi, quelle del Gaggini.3. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., si denuncia l’errata decisione del giudice di merito diaver capovolto l’onere della prova, atteso che è il contribuente adover superare le risultanze probatorie dell’ufficio, e non ilcontrario.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L’errore della Corte digiustizia tributaria consisterebbe nell’aver completamenteobliterato tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, offertidall’ufficio, pacifici, documentati e non contestati che, oveNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026correttamente valutati, l’avrebbero indotta a ritenereoggettivamente inesistenti le operazioni contestate.In particolare, si evidenzia che dall’esame delladocumentazione e delle indagini svolte, la società D.G. [OSCURATO:PERSONA] c.

Sas non disponeva di una reale strutturaaziendale, né di sedi operative o amministrative, risultando priva didepositi, automezzi, attrezzature e personale necessario a eseguirei lavori fatturati.

Inoltre, la società non ha presentato ledichiarazioni fiscali per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed è statacancellata dal Registro delle Imprese.

Le fatture emesse eranogeneriche e prive di dettagli utili a identificare i lavori svolti e laripartizione dei costi tra manodopera e materiali.

I rapporti tra lesocietà coinvolte non erano supportati da documentazioneadeguata, e i contratti di subappalto esibiti risultavano di scarsovalore e privi di data certa.

Dal lato dei pagamenti, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha utilizzato il contante per importi al limite delle sogliepreviste dalla normativa antiriciclaggio e, talvolta, senza effettivadisponibilità di cassa.

Alcuni assegni ricevuti sono stati subitomonetizzati, facendo presumere la restituzione delle somme.

Percontro, la contribuente non avrebbe presentato prove idonee aconfutare le risultanze dell’accertamento.

Al contrario, alcuneaffermazioni della Corte di giustizia tributaria militerebbero per lafondatezza dell’accertamento dell’Ufficio, atteso che: la cattivacondotta fiscale è elemento sintomatico dell’inesistenza delleoperazioni, non potendo essere una giustificazione il fatto che“nell’ambito delle imprese edili vi sono molti che lavorano conscarsa attenzione agli obblighi fiscali”; la mancanza di una sedeoperativa è altro indice sintomatico della condotta contra legem; ilprelievo continuo di contanti è ulteriore elemento sintomatico neitermini di cui sopra; la tracciabilità dei pagamenti è pacificamenteNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026riconosciuta come elemento irrilevante per dimostrare l’esistenzadell’operazione.3.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quantoessi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. n.28628/2021).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non havalutato i numerosi elementi di prova dedotti dall’Ufficio, avendofatto mal governo delle norme e dei principi in materia.

Peraltro,come evidenziato in ricorso, gli elementi riportati a p. 4 dellamotivazione per escludere l’esistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza (la cattiva condotta fiscale, la mancanzadi una sede operativa, il prelievo continuo di contanti) rientrano, alcontrario, tra quelli che possono essere posti a fondamento dellapretesa tributaria.4. – Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Parte dicorrente contesta l’erroneità della decisione per aver annullato toutNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026court gli atti impositivi, sebbene alcuni accertamenti ivi contenutinon fossero stati impugnati dalla contribuente che, anzi, avevaprestato acquiescenza ad essi.

Con gli avvisi di accertamentooggetto del presente giudizio l’ufficio procedeva a contestarel’indeducibilità ai fini delle imposte dirette, e l’indetraibilità ai finiIVA, di alcune operazioni qualificate come oggettivamenteinesistenti.

Su tale rilievo si è incentrato il ricorso della società.Tuttavia, negli atti impositivi, era contestato anche un saldonegativo di cassa per euro 10.400 nell’anno 2014, ed euro4.272,00 per l’anno 2015.

Tali rilievi erano ritenuti rilevanti sia aifini delle imposte dirette sia ai fini IVA, comportando in relazione atale ultima imposta un recupero di euro 2.288 per il 2014, ed euro939,93 per il 2015.

Tali rilievi non sono stati contestati dacontroparte, la quale vi ha prestato formale acquiescenza.4.1. – Il motivo è fondato.In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione el'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate algiudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullitàprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizioviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 11103/2020).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria, annullandogli atti impositivi nella loro interezza, è andata ultra petita,essendosi la contestazione della società contribuente limitata alsolo rilievo delle operazioni qualificate come oggettivamenteinesistenti, prestando quindi acquiescenza sugli ulteriori profilicontenuti negli avvisi di accertamento.Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/20265. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 706/2024, depositata il 29 maggio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/20261. – In data 27 settembre 2019 i militari della Guardia didella [OSCURATO:SOCIETA]., un processo verbale di constatazione.L’attività ispettiva, avviata di iniziativa dal Reparto della Guardia die da risultanze agli atti del Reparto, è altresì scaturita a seguito diun controllo di coerenza esterna, sviluppato durante la verifica dellaD.G. Costruzioni di GAGGINI Daniele c. Sas, al seguito del qualeerano emersi elementi tali da far ritenere che la stessa avesseemesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] documentale si èestrinsecato, pertanto, nella disamina dei registri contabili acquisitied è stato finalizzato alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra laEFFE 2 [OSCURATO:SOCIETA]. e la D.G. Costruzioni di GAGGINI Daniele c. Sase i relativi pagamenti.Successivamente l’Agenzia delle entrate notificava in data 3dicembre 2019 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamenton. T8K03C201451 per l’anno 2014 con il quale accertava: a) ai finidelle imposte dirette, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41‑bis, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, visti gli artt. 55, 56 e 109 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, un reddito d’impresa in euro183.576,00; b) ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 19 e 25 del d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, il valore della produzione lorda in euro194.976,00; c) ai fini IVA, ai sensi degli artt. 17, 18, 20 e 24 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, accertato sulla base dell’art. 54,l’imposta complessiva di euro 2.288,00.Sempre in data 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle entratenotificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T8K03C201460 per l’anno 2015 con il quale accertava: a) ai finiNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026delle imposte dirette, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41‑bis, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, visti gli artt. 55, 56 e 109 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito d’impresa in euro188.329,00; b) ai fini IRAP, ai sensi degli artt. 19 e 25 del d.lgs. 15dicembre 1997, n. 446, il valore della produzione lorda in euro197.335,00; c) ai fini IVA, ai sensi degli artt. 17, 18, 20 e 24 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, accertato sulla base dell’art. 54 delmedesimo d.P.R., l’imposta complessiva di euro 12.032,33.La società presentava un unico ricorso avverso i due avvisi diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lucca, con sentenzan. 229/1/2021, depositata in data 21 giugno 2021, rigettava ilricorso della società in relazione alla indeducibilità dei costi,confermando l’inesistenza oggettiva delle fatture emesse, mentreaccoglieva parzialmente il ricorso in tema di rideterminazione dellesanzioni, rilevando che una parte di quelle irrogate era illegittima.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 706/2024, depositata il 29 maggio 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanaaccoglieva l'appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità del ricorso per violazione del principio di tassativitàdei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., risultando la redazione delricorso conforme alla giurisprudenza di questa S.C., né sussistendouna manifesta inammissibilità dei motivi di censura.2. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 77, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 2697 c.c., 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza d’appello perché ha ritenutoche la dichiarazione testimoniale resa in altro giudizio, ove nonconfortata da altri elementi, fosse di per sé sola idonea a superaregli elementi probatori dell’ufficio. Ciò varrebbe, a maggior ragione,quanto la dichiarazione testimoniale sia soltanto una, come inquesto caso, dal momento che il richiamo ad altre dichiarazioni,senza che siano indicate quali esse siano, è da considerarsitamquam non esset. Di conseguenza, dal momento che talidichiarazioni sono rimaste isolate e prive di altri elementi probatori,le stesse non sono in grado di superare le contestazioni formulatedalla G.d.F., e, successivamente, dall’Ufficio, come affermatoerroneamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.Il giudice regionale, ad esempio, avrebbe dovuto accertarel’attendibilità del dichiarante, la credibilità delle dichiarazioni rese,lo iato cronologico tra fatto storico e momento della dichiarazione,l’interesse che il dichiarante poteva avere nel rendere talidichiarazioni, etc. Nella sentenza in esame nessuno di questiaccertamenti è stato effettuato.2.1. – Il motivo è infondato.Il disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992,sul giuramento e la prova testimoniale, è valevole per la solaNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia daparte del giudice tributario (Cass. n. 4982/2020).Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatticostitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diversoprocesso e anche in sede penale, pure se questo è destinato aconcludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudiziocivile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottopostead una propria ed autonoma valutazione (Cass. n. 6918/2013).Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali del Gaggini,rese in altro giudizio, sono state considerate come elementoindiziario che, unitamente ad altri elementi, hanno indotto la Cortedi giustizia tributaria a ritenere gli indizi posti a fondamentodell'accertamento privi dei requisiti di gravità, precisioneconcordanza. Peraltro, la motivazione fa riferimento a “molteplicidichiarazioni” scaturenti dal procedimento penale, «che attestanol'esistenza di reali rapporti commerciali tra le due ditte», nonsoltanto, quindi, quelle del Gaggini.3. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., si denuncia l’errata decisione del giudice di merito diaver capovolto l’onere della prova, atteso che è il contribuente adover superare le risultanze probatorie dell’ufficio, e non ilcontrario.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’errore della Corte digiustizia tributaria consisterebbe nell’aver completamenteobliterato tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, offertidall’ufficio, pacifici, documentati e non contestati che, oveNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026correttamente valutati, l’avrebbero indotta a ritenereoggettivamente inesistenti le operazioni contestate.In particolare, si evidenzia che dall’esame delladocumentazione e delle indagini svolte, la società D.G. [OSCURATO:PERSONA] c. Sas non disponeva di una reale strutturaaziendale, né di sedi operative o amministrative, risultando priva didepositi, automezzi, attrezzature e personale necessario a eseguirei lavori fatturati. Inoltre, la società non ha presentato ledichiarazioni fiscali per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed è statacancellata dal Registro delle Imprese. Le fatture emesse eranogeneriche e prive di dettagli utili a identificare i lavori svolti e laripartizione dei costi tra manodopera e materiali. I rapporti tra lesocietà coinvolte non erano supportati da documentazioneadeguata, e i contratti di subappalto esibiti risultavano di scarsovalore e privi di data certa. Dal lato dei pagamenti, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha utilizzato il contante per importi al limite delle sogliepreviste dalla normativa antiriciclaggio e, talvolta, senza effettivadisponibilità di cassa. Alcuni assegni ricevuti sono stati subitomonetizzati, facendo presumere la restituzione delle somme. Percontro, la contribuente non avrebbe presentato prove idonee aconfutare le risultanze dell’accertamento. Al contrario, alcuneaffermazioni della Corte di giustizia tributaria militerebbero per lafondatezza dell’accertamento dell’Ufficio, atteso che: la cattivacondotta fiscale è elemento sintomatico dell’inesistenza delleoperazioni, non potendo essere una giustificazione il fatto che“nell’ambito delle imprese edili vi sono molti che lavorano conscarsa attenzione agli obblighi fiscali”; la mancanza di una sedeoperativa è altro indice sintomatico della condotta contra legem; ilprelievo continuo di contanti è ulteriore elemento sintomatico neitermini di cui sopra; la tracciabilità dei pagamenti è pacificamenteNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026riconosciuta come elemento irrilevante per dimostrare l’esistenzadell’operazione.3.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quantoessi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. n.28628/2021).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non havalutato i numerosi elementi di prova dedotti dall’Ufficio, avendofatto mal governo delle norme e dei principi in materia. Peraltro,come evidenziato in ricorso, gli elementi riportati a p. 4 dellamotivazione per escludere l’esistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza (la cattiva condotta fiscale, la mancanzadi una sede operativa, il prelievo continuo di contanti) rientrano, alcontrario, tra quelli che possono essere posti a fondamento dellapretesa tributaria.4. – Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Parte dicorrente contesta l’erroneità della decisione per aver annullato toutNumero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/2026court gli atti impositivi, sebbene alcuni accertamenti ivi contenutinon fossero stati impugnati dalla contribuente che, anzi, avevaprestato acquiescenza ad essi. Con gli avvisi di accertamentooggetto del presente giudizio l’ufficio procedeva a contestarel’indeducibilità ai fini delle imposte dirette, e l’indetraibilità ai finiIVA, di alcune operazioni qualificate come oggettivamenteinesistenti. Su tale rilievo si è incentrato il ricorso della società.Tuttavia, negli atti impositivi, era contestato anche un saldonegativo di cassa per euro 10.400 nell’anno 2014, ed euro4.272,00 per l’anno 2015. Tali rilievi erano ritenuti rilevanti sia aifini delle imposte dirette sia ai fini IVA, comportando in relazione atale ultima imposta un recupero di euro 2.288 per il 2014, ed euro939,93 per il 2015. Tali rilievi non sono stati contestati dacontroparte, la quale vi ha prestato formale acquiescenza.4.1. – Il motivo è fondato.In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione el'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate algiudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullitàprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizioviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 11103/2020).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria, annullandogli atti impositivi nella loro interezza, è andata ultra petita,essendosi la contestazione della società contribuente limitata alsolo rilievo delle operazioni qualificate come oggettivamenteinesistenti, prestando quindi acquiescenza sugli ulteriori profilicontenuti negli avvisi di accertamento.Numero registro generale 17208/2024Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 14594/2026Data pubblicazione 17/05/20265. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti