Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07016/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25753/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45., presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 67/2021, pubblicata in data 9.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di aver sottoscritto un contratto di collaborazione in data 30.9.2011, con durata quinquennale e con scadenza al 31.12.2016, tacitamente rinnovabile, il cui art. 3 Oggetto: lavoro autonomo prevedeva che “in caso di disdetta contrattuale da parte dell’impresa e mancata prosecuzione del rapporto lavorativo in altra forma, ma a parità di durata e almeno alle condizioni economiche di cui alle lettere A e C compresi adeguamenti ISTAT del successivo art. 4, spetterà al professionista una indennità pari all 'ultima mensilità moltiplicata per le annualità lavorative svolte a partire dalla data di stipula del presente contratto.

Era accaduto che la società aveva comunicato in data 23.12.2015 la volontà di non rinnovare il contratto, offrendo successivamente di costituire un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 1.1.2017, proposta respinta dal ricorrente poiché ritenuta contraria alle precedenti intese. [OSCURATO:PERSONA] ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento di € 575.000,00 a titolo di compensi non versati; in subordine, ha chiesto di disporre il pagamento di un’indennità pari all’ultima mensilità corrisposta, moltiplicata per le annualità maturate a far data dalla stipula del contratto, per l’importo di € 49.066,50, oltre accessori e spese legali.

Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affermando la legittimità del recesso contrattuale formalizzato nella nota del 23.12.2015 dal Direttore sig. [OSCURATO:PERSONA], munito del potere di "assumere e licenziare il personale", e la validità della successiva proposta di assumere il Moschini come dipendente.

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, compensando le spese.

La sentenza è stata confermata in appello.

La Corte territoriale di Trento ha escluso che l’originaria convenzione di incarico avesse una durata minima di dieci anni, essendone prevista la cessazione alla data del 31.12.2016, fatto salvo il rinnovo tacito quinquennale, e ha ritenuto valida anche la disdetta del rapporto inoltrata dal Direttore generale della società, munito dei poteri di amministrazione e il cui operato era stato ratificato dal CDA, evidenziando che l’art. 3 ne consentiva la prosecuzione anche in forme diverse dal rapporto l ibero - professionale, volendosi garantire al Moschini, dopo i primi cinque anni, solo un’ulteriore durata minima quinquennale con una retribuzione lorda di € 90.000,00.

Non spettava, quindi, l’indennità richiesta in caso di disdetta, poiché – a termini di contratto – tale importo era dovuto se la società non avesse offerto il rinnovo alle condizioni previste dal suddetto art. 3, non quando la proposta fosse stata illegittimamente rifiutata dal professionista.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si difende con controricorso e con memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.111 Cost. e 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere il Giudice territoriale interpretato l’art. 3 del contratto in violazione del criterio letterale, non essendo previsto che il diritto all’indennità non spettasse nel caso in cui la società avesse formulato una richiesta di prosecuzione del rapporto con vincolo di subordinazione, avendo le parti voluto stabilire che tale indennità doveva essere corrisposta in ogni ipotesi di mancata prosecuzione o rinnovo del rapporto alle medesime condizioni originariamente concordate.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che la comune intenzione dei contraenti era di riconoscere al ricorrente una sorta di "buonuscita" o "indennità di fine rapporto" in ogni caso di mancata prosecuzione del rapporto di collaborazione, senza prevedere la perdita del diritto in caso di mancata accettazione di condizioni difformi da quelle preventivamente concordate.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., per avere ritenuto che la società p otesse proporre la prosecuzione del rapporto anche in forma subordinata, benché il contratto escludesse esplicitamente tale possibilità.

3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respintiper le ragioni che seguono.

Interpretando il contratto alla luce del dato letterale, sistematico e secondo buona fede, la Corte di merito ha ricostruito - con motivazione esente da vizi logici - la volontà delle parti nel senso di ritenere che la previsione della durata quinquennale del contratto, con facoltà di disdetta e rinnovo automatico, escludeva che il rapporto avesse una durata minima decennale e che era possibile proporre al ricorrente la prosecuzione del rapporto in forma diversa da quella libero-professionale - e quindi anche l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato – volendo si garantire, in caso di rinnovo, solo una durata minima di ulteriori cinque anni e una retribuzione lorda di € 90.000,00 annui, senza imporre ulteriori forme o modalità vincolanti.

Chiara è apparsa in tal senso la lettera dell’art. 3 del contratto, la cui premessa, ove escludeva apparentemente la possibilità di dar vita ad un rapporto di subordinazione, stava solo ad esplicitare – secondo la Corte di merito – quale dovesse essere il contenuto del rapporto per il primo quinquennio, non potendosi diversamente interpretare, salvo ad avallare una lettura soppressiva della clausola, la previsione dell’art. 3 che consentiva espressamente il rinnovo “in altra forma”.

La pronuncia ha concluso che l’indennità per l’ipotesi di disdetta era dovuta solo se la proposta di prosecuzione formulata della società non fosse conforme al trattamento economico e alla durata minima prevista dal contratto, e non se la medesima proposta - conforme al contratto -non fosse stata accettata dalla controparte.

In effetti, dall’esame della clausola trascritta in ricorso, non si evince alcuna volontà di riconoscere l’indennità per il semplice mancato rinnovo del rapporto, quale emolumento una tantum a titolo di buonuscita, essendo richiesto l’ulteriore presupposto della totale assenza o della mancata formulazione di una proposta conforme alle condizioni già predeterminate, inciso quest’ultimo logicamente volto a fa dipendere la spettanza di tale indennità da una proposta di un trattamento economico o giuridico deteriore rispetto al passato.

Era quindi plausibile sostenere che nulla competeva al ricorrente ove la società avesse inutilmente offerto condizioni conformi a quelle prestabilite: occorre invero considerare che l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice non deve essere l’unica possibile e che quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 28319/2017; Cass.16987/2018).

La ricostruzione della volontà espressa nella convenzione appare – in definitiva - rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale e coerente con il principio secondo cui l’interprete deve ricercare le reale volontà delle parti attraverso una lettura coordinata delle clausole: qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversainterpretazione non è ammissibile (Cass. 9284/2005; Cass. 28479/2005; Cass. 18180/2007).

Per altro verso compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativisussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt.1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007; Cass. 11278/2005; Cass.8713/2004; Cass. 9786/2010).

Il ricorso è respinto, con regolazione delle spese in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25753/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45., presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 67/2021, pubblicata in data 9.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di aver sottoscritto un contratto di collaborazione in data 30.9.2011, con durata quinquennale e con scadenza al 31.12.2016, tacitamente rinnovabile, il cui art. 3 Oggetto: lavoro autonomo prevedeva che “in caso di disdetta contrattuale da parte dell’impresa e mancata prosecuzione del rapporto lavorativo in altra forma, ma a parità di durata e almeno alle condizioni economiche di cui alle lettere A e C compresi adeguamenti ISTAT del successivo art. 4, spetterà al professionista una indennità pari all 'ultima mensilità moltiplicata per le annualità lavorative svolte a partire dalla data di stipula del presente contratto. Era accaduto che la società aveva comunicato in data 23.12.2015 la volontà di non rinnovare il contratto, offrendo successivamente di costituire un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 1.1.2017, proposta respinta dal ricorrente poiché ritenuta contraria alle precedenti intese. [OSCURATO:PERSONA] ha agito per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento di € 575.000,00 a titolo di compensi non versati; in subordine, ha chiesto di disporre il pagamento di un’indennità pari all’ultima mensilità corrisposta, moltiplicata per le annualità maturate a far data dalla stipula del contratto, per l’importo di € 49.066,50, oltre accessori e spese legali. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affermando la legittimità del recesso contrattuale formalizzato nella nota del 23.12.2015 dal Direttore sig. [OSCURATO:PERSONA], munito del potere di "assumere e licenziare il personale", e la validità della successiva proposta di assumere il Moschini come dipendente. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande, compensando le spese. La sentenza è stata confermata in appello. La Corte territoriale di Trento ha escluso che l’originaria convenzione di incarico avesse una durata minima di dieci anni, essendone prevista la cessazione alla data del 31.12.2016, fatto salvo il rinnovo tacito quinquennale, e ha ritenuto valida anche la disdetta del rapporto inoltrata dal Direttore generale della società, munito dei poteri di amministrazione e il cui operato era stato ratificato dal CDA, evidenziando che l’art. 3 ne consentiva la prosecuzione anche in forme diverse dal rapporto l ibero - professionale, volendosi garantire al Moschini, dopo i primi cinque anni, solo un’ulteriore durata minima quinquennale con una retribuzione lorda di € 90.000,00. Non spettava, quindi, l’indennità richiesta in caso di disdetta, poiché – a termini di contratto – tale importo era dovuto se la società non avesse offerto il rinnovo alle condizioni previste dal suddetto art. 3, non quando la proposta fosse stata illegittimamente rifiutata dal professionista. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si difende con controricorso e con memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.111 Cost. e 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., per avere il Giudice territoriale interpretato l’art. 3 del contratto in violazione del criterio letterale, non essendo previsto che il diritto all’indennità non spettasse nel caso in cui la società avesse formulato una richiesta di prosecuzione del rapporto con vincolo di subordinazione, avendo le parti voluto stabilire che tale indennità doveva essere corrisposta in ogni ipotesi di mancata prosecuzione o rinnovo del rapporto alle medesime condizioni originariamente concordate. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che la comune intenzione dei contraenti era di riconoscere al ricorrente una sorta di "buonuscita" o "indennità di fine rapporto" in ogni caso di mancata prosecuzione del rapporto di collaborazione, senza prevedere la perdita del diritto in caso di mancata accettazione di condizioni difformi da quelle preventivamente concordate. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., per avere ritenuto che la società p otesse proporre la prosecuzione del rapporto anche in forma subordinata, benché il contratto escludesse esplicitamente tale possibilità. 3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respintiper le ragioni che seguono. Interpretando il contratto alla luce del dato letterale, sistematico e secondo buona fede, la Corte di merito ha ricostruito - con motivazione esente da vizi logici - la volontà delle parti nel senso di ritenere che la previsione della durata quinquennale del contratto, con facoltà di disdetta e rinnovo automatico, escludeva che il rapporto avesse una durata minima decennale e che era possibile proporre al ricorrente la prosecuzione del rapporto in forma diversa da quella libero-professionale - e quindi anche l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato – volendo si garantire, in caso di rinnovo, solo una durata minima di ulteriori cinque anni e una retribuzione lorda di € 90.000,00 annui, senza imporre ulteriori forme o modalità vincolanti. Chiara è apparsa in tal senso la lettera dell’art. 3 del contratto, la cui premessa, ove escludeva apparentemente la possibilità di dar vita ad un rapporto di subordinazione, stava solo ad esplicitare – secondo la Corte di merito – quale dovesse essere il contenuto del rapporto per il primo quinquennio, non potendosi diversamente interpretare, salvo ad avallare una lettura soppressiva della clausola, la previsione dell’art. 3 che consentiva espressamente il rinnovo “in altra forma”. La pronuncia ha concluso che l’indennità per l’ipotesi di disdetta era dovuta solo se la proposta di prosecuzione formulata della società non fosse conforme al trattamento economico e alla durata minima prevista dal contratto, e non se la medesima proposta - conforme al contratto -non fosse stata accettata dalla controparte. In effetti, dall’esame della clausola trascritta in ricorso, non si evince alcuna volontà di riconoscere l’indennità per il semplice mancato rinnovo del rapporto, quale emolumento una tantum a titolo di buonuscita, essendo richiesto l’ulteriore presupposto della totale assenza o della mancata formulazione di una proposta conforme alle condizioni già predeterminate, inciso quest’ultimo logicamente volto a fa dipendere la spettanza di tale indennità da una proposta di un trattamento economico o giuridico deteriore rispetto al passato. Era quindi plausibile sostenere che nulla competeva al ricorrente ove la società avesse inutilmente offerto condizioni conformi a quelle prestabilite: occorre invero considerare che l’interpretazione del contratto prescelta dal giudice non deve essere l’unica possibile e che quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 28319/2017; Cass.16987/2018). La ricostruzione della volontà espressa nella convenzione appare – in definitiva - rispettosa dei canoni di ermeneutica contrattuale e coerente con il principio secondo cui l’interprete deve ricercare le reale volontà delle parti attraverso una lettura coordinata delle clausole: qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversainterpretazione non è ammissibile (Cass. 9284/2005; Cass. 28479/2005; Cass. 18180/2007). Per altro verso compete al giudice di merito la scelta da parte del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione deicontraenti, scelta che non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativisussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt.1362 - 1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta ed articolatamotivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale (Cass. 12721/2007; Cass. 11278/2005; Cass.8713/2004; Cass. 9786/2010). Il ricorso è respinto, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris