Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22042/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35446-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1919/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositatail 21/10/2017;Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17 /5/20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto la domand a che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, con atto di citazione del 19.29/2/2003, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna di quest’ultima al rimborso delle somme indebitamente percepite dalla stessa in relazione a tre distinti rapporti di credito ed al risarcimento dei danni, per la somma complessiva di €. 1.549.371,00, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti dell’attore e di [OSCURATO:PERSONA], terza chiamata in causa in veste di fideiussore , ha condannato gli stessi al pagamento, in favore della banca, della somma complessiva di €. 274.924,27, oltre interessi contrattualmente previsti, entro i limiti del tasso vigente a norma dell’art. 2 della l. n. 108/1996, a far data dalla domanda giudiziale.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver ritenut o la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente, ha depurato gli stessi, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, dagli effetti di alcune operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di ordine del correntista, ed ha, quindi, accertato che il credito della banca, a titolo di saldo debitore dei conti correnti, ammontava ad €. 174.525,22, al quale doveva aggiungersi l’importo delle rate scadute e del capitale a scadere, per complessivi €. 100.399,05, relativamente al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 5/1/2010 alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto appello, chiedendo l’accoglimento della domanda di primo grado e la condanna della banca al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 1.549.371,00, oltre rivalutazione e interessi.

2.2. Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti in sofferenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tra cui quello oggetto del giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnato.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta contumace.

2.4. Interrotto il giudizio a seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 3/12/2012, gli appellantihanno provveduto alla sua riassunzione, notificando il relativo ricorso anche al curatore, che è rimasto contumace. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dichiarato di avervi interesse in vista del suo ritorno in bonis.

2.5. La corte d’appello, dopo aver disposto una nuova consulente tecnico d’ufficio contabile, ha, con la sentenza in epigrafe, parzialmente accolto l ’ impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che il credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ammonta ad €. 1.448,42 e condannando il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tale somma in favore della società cessionaria.

2.6. La corte d ’ appello , in particolare, ha, innanzitutto, ritenuto che il giudizio interrotto era stato tempestivamente riassunto sia dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA], “sussistendo l’interesse a una pronuncia di merito di Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 quest’ultima, la quale è stata condannata al pagamento delle somme a credito della Banca in forza del contratto di fideiussione”, per cui “ l ’ eventuale riforma della sentenza inciderebbe in tutto o in parte sulla misura della somma dalla stessa dovuta in forza dei rapporti creditizi per cui è causa”, sia dal fallitoAntonio [OSCURATO:PERSONA], “relativamente a una pronuncia dichiarativa dei rapporti di dare/avere”, in ragione sia del “fatto che la sentenza non passata in giudicato consente ex art. 96 L.F. l’ammissione al passivo con riserva”, sia del fatto che “con la chiusura della procedura il debitore non è comunque liberato rispetto ai debiti non soddisfatti”, sia della mancanza di prova che gli organi fallimentari “abbiano valutato negativamente la convenienza di continuare la controversia”, con la conseguente “legittimazione suppletiva del fallito”.

2.7. La corte, quindi, ha esaminato i motivi tendenti all’accertamento del saldo dei rapporti contrattuali tra il [OSCURATO:PERSONA] e la banca: e li ha ritenuti parzialmente fondati, sul rilievo che: - la consulenza tecnica d ’ ufficio , eliminate “ le competenze originarie e sostituite con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche” ed eliminati del tutto “gli interessi e le competenze”per i periodi in cui si era “accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formulaex art. 644 c.p . ” , ha accertato un saldo positivo a favore del correntista [OSCURATO:PERSONA] per tutti e tre i rapporti di conto corrente e quindi, alla data del18/6/2003, un credito del correntista pari ad €. 98.950,63;- i giroconti operati dalla banca tra il 14/5/1997 e il 25/8/1997, dei quali gli appellanti avevano lamentato l ’ addebito per la somma complessiva di £.213.000.000 per mancanza di autorizzazione da parte del correntista, hanno, invece, costituito, come rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, “utilizzo del finanziamento Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 concesso,atteso che la parte mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto”, tanto più che, nell’atto introduttivo del giudizio, “sono stati genericamente dedotti giroconti non autorizzati, comunque effettuati su conti intestati al [OSCURATO:PERSONA]”.

2.8. La corte, infine, ha respinto, in quanto infondato oltre che inammissibile, il motivo con il quale gli appellanti avevano lamentato che il tribunale non aveva condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] conseguente alla “mancata disponibilità del denaro sottrattogli dalla Banca”, e del danno morale, liquidabile in via equitativa, richiamando la statuizione di primo grado, lì dove era stata evidenziata la genericitàdella domanda di danno patrimoniale, “che peraltro sarebbe consistito nella pluralità di procedure esecutive a carico del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto insussistente”, e ritenendo la novità della domanda di risarcimento del danno morale, in precedenza non formulata, tanto più che la liquidazione equitativa del danno ne presuppone l’esistenza e che, nel caso in esame, nessun elemento era stato allegato e provato circa la sussistenza di un danno risarcibile.

2.9. In conclusione, la corte d’appello: - ha accertato e dichiarato che il credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], di cui è cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ammonta ad € . 1.448,42 , per effetto della compensazione tra il saldo creditorio in favore del correntista, pari ad €.98.950,63, con il maggior credito della banca, pari ad €. 100.399,05, in relazione al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha, per l ’ effett o , condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di detta somma in favore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre gli interessi legali dal Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 18/2/2002; -ha disposto , in relazione all ’ esito complessivo del giudizio, l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, che ha compensato, quanto al primo grado, nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e, quanto secondo grado, nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della [OSCURATO:PERSONA].

3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del quale è stata ri chiesta la notifica i n data 21/11/2018, hanno chiesto, per dieci motivi, illustrati poi da memoria, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

3.2. IlFallimento [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti intimati.

3.3. La Corte, con ordinanza interlocutoria del 16/11/2022, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

3.4. I ricorrenti hanno provveduto, nel termine assegnato, alla rinnovazione della notifica del ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., mediante consegna dell’atto presso la sua sede in data 13/12/2022.

3.5. La banca è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. I ricorrenti hanno lamentato: - con il primo motivo, la violazione dell ’ art. 2909 c.c., deducendo che: a) la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di rilevare la formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione del tribunale secondo cui i saldi dei conti correnti dovevano essere depurati dagli effetti dei bonifici che non Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 risultavano autorizzati dal correntista; b)tale sentenza è stata impugnata solo dagli appellanti, sul rilievo che i giroconti privi di ordine del correntista erano anche quelli, indicati nell’atto d’appello per l’importo complessivo di £. 213.000.000, dei quali non era conosciuto il c/c di accredito, mentre la banca si è limitata a chiedere la conferma della stessa; c) la prima decisione, invero, aveva disposto la depurazionedei rapporti di conto corrente dagli effetti dei giroconti effettuati dalla banca in assenza di ordine del correntista ma con esclusivo riferimento alle operazioni sulle quali il consulente tecnico d’ufficio di primo grado aveva individuato i conti di addebito e di accredito, tralasciando, invece, quei giroconti, elencati nell’atto di appello, per l’importo complessivo di £. 213.000.000, dei quali, oltre a non risultare alcuna autorizzazione, non si conosceva neppure la destinazione; - con il secondo motivo : a ) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1399, 1703, 1713, 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., deducendo che la corte d’appello ha omesso di defalcare dai crediti della banca l’ammontare dei bonifici annotati dalla stessa tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997 per l’ammontare complessivo di £. 213.000.000, senza, tuttavia, considerare che la banca, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d’appello, non ha mai contestato o escluso di aver effettuato operazioni di giroconto senza autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], né ha mai contestato il fatto che le somme sottratte con i predetti giroconti non erano state accreditate in alcun conto dello stesso, essendosi limitata a contestare la genericità delle richieste, nonostante i bonifici in questione erano stati identificati in modo puntuale, sia nelle date, che negli importi, tanto più che l’onere della prova del mandato e della sua esecuzione incombe sulla banca, la quale, invece, non ha Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 mai provato la destinazione delle somme sottratte e nemmeno che queste ultime siano transitate effettivamente sui conti di [OSCURATO:PERSONA]; b) la nullità della sentenza per motivazione apparentema di fatto inesistente, relativamente alle richieste di autorizzazione dei giroconti da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la corte d’appello ha fatto rinvioalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza, tuttavia, considerare che quest’ultimo aveva chiaramente affermato di non avere alcun documento che dimostri la richiesta, l’autorizzazione e nemmeno l’effettuazione delle operazioni di bonifi co in questione; c)la viola zione dell ’ art. 229 c.p.c. , nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato che nell ’ atto introduttivo in primo gradoi giroconti non autorizzati era stati genericamente dedotti, senza, tuttavia, considerare che l’atto di citazione non può costituire confessione della parte, non essendo stato sottoscritto dalla stessa,e per mancanza di ammissione di fatti specifici; d’altra parte, l’illegittima sottrazione della somma di £. 213.000.000 dai conti, costituendo illecito contrattuale, implica la restituzione delle somme nei conti di provenienza e costituisce fonte di danno per il ricorrentesia per l ’ indisponibilità della somma, sia per l’addebito degli interessi sulle stesse somme, che risultano solo ridotti ma non azzerati; -con il terzo motivo, la nullità della sentenza per mancanza o mera apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 156 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello, con riferimento all ’ esistenza e all ’ effettività dei giroconti, ha rinviato alla consulenza tecnica d ’ ufficio , senza, però, considerare che il tecnico non aveva potuto acc ertare l’esistenza delle operazioni, che restano, pertanto, fittizie e non giustificate;Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 -con il quarto motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la corte d’appello pronunciato sulla censura con la quale gli appellanti avevano dedotto, al di là della sottrazione delle somme da parte della banca, l a sostanziale inesistenza dei presunti giroconti, non esistendo alcuna prova del fatto che siano stati effettivamente eseguiti i giroconti in questione con addebitamento della relativa somma su un conto corrente ed il contemporaneo accreditamento della medesima somma su un altro conto corrente del medesimo titolare; -con il quinto motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la corte d’appello valutato il fatto che la banca non aveva fornito alcuna allegazione né la prova dell ’ effettuazione dei giroconti in question e, non avendo dimostrato di avere accreditato le somma sottratte al [OSCURATO:PERSONA] su un altro conto alle stesso intestato, tanto più che il consulente tecnico d’ufficio non aveva trovato alcun riscontro oggettivo a tali giroconti.

4.2. I motivi, che attengono alla mancata detrazione dai crediti della banca dell’ammontare dei bonifici annotati dalla stessa tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997 per l’ammontare complessivo di £. 213.000.000, possono essere, come tali, congiuntamente trattati, pur nella varietà delle censure sollevate, e sono, nei limiti che seguono, fondati.

4.3. La prima censura, che contesta la mancata rilevazione da parte della corte d’appello della formazione di un giudicato interno, ex art. 2909 c.c., sulla statuizione del tribunale circa il fatto chei rapporti di conto corrente dovevano essere “depurati degli effetti delle operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di qualsivoglia ordine da parte del correntista”, in difetto di impugnazione incidentale Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 della banca, è inammissibile.

Invero, sono gli stessi ricorrenti a dedurre che il tribunale aveva limitato “la detrazione alle sole operazioni delle quali ilCTU di primo grado conosceva i conti di addebito e di accredito”, non pronunciandosi, invece, s u i giroconti, indicati nell’atto d’appello, che sono stati per questo oggetto di censura nel giudizio di secondo grado.

E, c ome più volte chiarito da questa Corte,la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno “soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando”, come nel caso in esame, “si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”(Cass. n. 21566del 2017; Cass. n. 4732 del 2012) .

4.4. Le ulteriori tre censure, che denunciano il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c., sono invece fondate.

Il ricorso, infatti, a pag. 20 , evidenzia come il consulente tecnico, alla cui relazione la corte d’appello ha fatto rinvio (v. la sentenza impugnata, p. 7),aveva esclusivamente affermato che: - “ alla luce della precedente descrizione del contratto di finanziamento a medio e lungo termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la banca mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto, è tecnicamente possibile affermare che qualsiasi utilizzo della scopertura fino alla somma concessa e per tutto il periodo di durata costituisce di per sé un utilizzo della somma mutuata”; -“stante la pattuita modalità di erogazione della somma mutuata i giroconti Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 costituiscono, da un punto di vista tecnico, un utilizzo del mutuo in quanto essi stessi sono utilizzo della scopertura concessa a seguito della stipula”; -“stante la genericità della causale nulla è possibile concludere circa la destinazione delle somme ma, tecnicamente, le stesse sono un utilizzo del finanziamento concesso secondo le modalità pattuite”.

Lo stesso consulente, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, aveva, poi , aggiunto che “come già illustrato … le uniche causali dei movimenti sono quelle riportate come giroconto e quindi non c ’ è alcun documento che evidenzi eventuali richieste a supporto di queste operazioni né il loro dettaglio.

Resta evidentemente invariata la conclusione da me già indicatache, in ogni caso, … i giroconti menzionati nell ’ atto di appello tecnicamente costituiscono utilizzo del mutuo”.

4.5. La corte d’appello, dal suo canto, in ordine alla questione dei giroconti non autorizzati,si è limitata, come detto, a richiamare in motivazione le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio secondo cui gli stessi c ostituis cono u tilizzo del finanziamento concesso sul rilievo che “ la par te mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto”, senza, tuttavia, né considerare che il correntista aveva eccepito che le operazioni di giroconto non erano state autorizzate per iscritto e che non era statadimostrata dalla banca mandataria neppure la loro effettività ovvero l’effettuazione del trasferimento degli importi su altri conti intestati al [OSCURATO:PERSONA], né, d’altra parte, escludere la necessità dell’autorizzazione scritta del correntista, come aveva eccepito la banca (v. le difese svolte dalla stessa in appello, come riprodotte in ricorso, p. 17-18), in ragione o dell’espressa pattuizione contrattuale in tal senso o Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 dell’approvazione tacita degli estratti conto da parte del correntista.

4.6. Ed è, invece, noto che, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass.

SU n. 22232 del 2016) , “ la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile”, come appunto accade nel caso in esame, “il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

4.7. Il quinto motivo è, quindi, assorbito.

5.1. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 1815, comma 2°, c.c., hanno censurato la sentenza impugnata sul rilievo che, una volta accertata l’applicazione di interessi usurari, nessun interesse era dovuto alla banca, ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c., mentre il consulente tecnico d’ufficio e la corte d’appello si sono limitati a ridurre gli interessi entro il tasso di soglia.

5.2. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata sul rilievo che la corte d’appelloha ritenuto sussistente la prova del credito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza che la banca avesse fornito prova che il mutuo era stato erogato aquest’ultimo e per quale somma.

5.3. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2043, 2059 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non aver provveduto alla liquidazione dei danni materiali e Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 morali derivati ad [OSCURATO:PERSONA] dalla chiusura dei conti correnti e dalla mancata disponibilità delle somme, nonché dal fatto di essere fallito a causa di tale indisponibilità, senza, tuttavia, considerare che l’art. 345 c.p.c. consente la richiesta di danni verificatisi dopo la sentenza di primo grado e nel corso del giudizio di appello, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è fallito nel corso del giudizio di appello a causa dell’indisponibilità di denaro e mezzi causata dai fatti di causa e tale fallimento ha causato sia un danno patrimoniale, che un danno non patrimoniale, che dovevano essere, pertanto,liquidati.

5.4. Con il nono motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92, 93, 96 e 336 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per averela corte di merito disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio nel rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e le controparti, invece di condannare le controparti, in misura integrale o prevalente, al pagamento delle spese e dei compensi difensivi, considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stata chiamata in giudizio dalla banca ed è rimasta estranea alle domande risarcitorie e di rimborso proposte da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente insussistenza di una sua soccombenza; la banca, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, pretendendo interessi usurari ed anatocistici, ha violato il doveredi lealtà e probità ex art. 111 Cost., oltre che l’art. 96 c.p.c. per aver agito in mala fede o con colpa grave, e per questo dev’essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5.5. Con il decimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 d’appello, nonostante la soccombenza parziale reciproca nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], non ha condannato la banca neppure inparte al pagamento del le spese di giudizio.

5.6. Il sesto motivo, deducendoche, una volta accertata l’applicazione di interessi usurari, nessun interesse era dovuto alla banca, ai sensi dell’art. 1815, comma 2 °, c.c., mentre il consulente tecnico d’ufficio e la corte d’appello si sono limitati a ridurre gli interessi entro il tasso di soglia, è, in realtà, è inammissibile in quanto del tutto generico.

La sentenza impugnata, infatti, all’esito della consulenza tecnica disposta in appello ai fini della rielaborazione di tutti i conto correnti, ha accertato l’emergenza di “un saldo positivo a favore del correntista in tutti e tre i rapporti di C/C” sul rilievo che il consulente aveva eliminato “ le competenze originarie ”, sostituendole “ con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche”, mentre, per i periodi in cui era stato “accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formula ex art.644 c.p.”, aveva provveduto ad eliminato “gli interessi e le competenze”.

I ricorrenti , dal loro canto, a fronte di tale statuizione, si sono limita ti a dedurre l a violazione dell’art. 1815 , comma 2 °, c.c. , ma senza alcun specifico riferimento o dettaglio utile.

Ed è, invece, noto che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione, e che risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016).

5.7. Il settimo motivo, che riguarda la statuizione sul saldo debitore del contatto di mutuo del 2001, è del pari inammissibile.

I ricorrenti, in effetti, hanno denuncia t o la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.sul rilievo che la corte territoriale ha ritenuto sussistente ilcredito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza che la banca avesse fornito prova dell’integrale erogazione della somma concessa in mutuo.

L a sentenza impugnata , in realtà, ha ritenuto la sussistenza del credito della banca, a titolo di “rate scadute e del capitale a scadere … relativamente al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, pari alla somma complessiva di €. 100.399,05, facendo inequivoco riferimento all’accertamento operato sul punto dal tribunale(v. la sentenza impugnata, p. 2 e p. 8-9), senza, peraltro, che tale statuizione risulti essere stata oggetto, sotto il profilo della prova effettiva del credito da parte della attrice in riconvenzionale, di uno specifico motivo d’appello.

I ricorrenti , pertanto, onde evitare la formazione del Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 giudicato interno sull’aned il quantum di tale pretesa, av evano l’onere, rimasto tuttavia inadempiuto, di esporre in ricorso di avere contestato la relativa statuizione del giudice di primo grado con uno specifico motivo di appello.

Né, comunque, ricorrono le invocateviolazioni di legge: - né dell ’ art. 115 c.p.c. (deducibile in cassazione solo nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: Cass.

SU n. 20867 del 20 2 0) ; - né dell’art. 2697 c.c. , la cui violazione è deducibile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. n. 26769 del 2018).

5.8. L’ottavo motivo è inammissibile, per assoluta genericità ed inconferenza.

La corte d’appello, infatti, ha respinto il motivo d’impugnazione relativo al mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria, tra l’altro, in ragione della mancata prova dei danni lamentati .

I ricorrenti, dal loro canto, senza invocare il vizio di omesso esame di uno o più fatti atal fine decisivi a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si sono limita ti a dedurre, nell’ambito del vizio di violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2043 e 2059 c.c., che il danno patrimoniale doveva essere liquidato perché derivante dalla “ sottrazione patrimoniale”, mentre quelli non patrimoniali eranoper la gran parte derivati dall’intervenuto fallimento del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello, costituente voce autonoma di danno in re ipsa.Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3

5.9. Il nono ed il decimo motivo, relativi alle spese di lite, sono, infine, assorbiti.

6.1. Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto in relazione al secondo, al terzo e al quarto motivo , essendo, per contro, inammissibili il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo mentre sono assorbitiil quinto, il nono ed il decimo.

6.2. La sentenza impugnata , quindi, in relazione ai motivi accolti, dev’essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d ’ appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: acco glie il secondo, i l te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35446-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1919/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositatail 21/10/2017;Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17 /5/20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto la domand a che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, con atto di citazione del 19.29/2/2003, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna di quest’ultima al rimborso delle somme indebitamente percepite dalla stessa in relazione a tre distinti rapporti di credito ed al risarcimento dei danni, per la somma complessiva di €. 1.549.371,00, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti dell’attore e di [OSCURATO:PERSONA], terza chiamata in causa in veste di fideiussore , ha condannato gli stessi al pagamento, in favore della banca, della somma complessiva di €. 274.924,27, oltre interessi contrattualmente previsti, entro i limiti del tasso vigente a norma dell’art. 2 della l. n. 108/1996, a far data dalla domanda giudiziale. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver ritenut o la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente, ha depurato gli stessi, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, dagli effetti di alcune operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di ordine del correntista, ed ha, quindi, accertato che il credito della banca, a titolo di saldo debitore dei conti correnti, ammontava ad €. 174.525,22, al quale doveva aggiungersi l’importo delle rate scadute e del capitale a scadere, per complessivi €. 100.399,05, relativamente al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 5/1/2010 alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto appello, chiedendo l’accoglimento della domanda di primo grado e la condanna della banca al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 1.549.371,00, oltre rivalutazione e interessi. 2.2. Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti in sofferenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tra cui quello oggetto del giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta contumace. 2.4. Interrotto il giudizio a seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 3/12/2012, gli appellantihanno provveduto alla sua riassunzione, notificando il relativo ricorso anche al curatore, che è rimasto contumace. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dichiarato di avervi interesse in vista del suo ritorno in bonis. 2.5. La corte d’appello, dopo aver disposto una nuova consulente tecnico d’ufficio contabile, ha, con la sentenza in epigrafe, parzialmente accolto l ’ impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che il credito della banca nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ammonta ad €. 1.448,42 e condannando il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tale somma in favore della società cessionaria. 2.6. La corte d ’ appello , in particolare, ha, innanzitutto, ritenuto che il giudizio interrotto era stato tempestivamente riassunto sia dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA], “sussistendo l’interesse a una pronuncia di merito di Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 quest’ultima, la quale è stata condannata al pagamento delle somme a credito della Banca in forza del contratto di fideiussione”, per cui “ l ’ eventuale riforma della sentenza inciderebbe in tutto o in parte sulla misura della somma dalla stessa dovuta in forza dei rapporti creditizi per cui è causa”, sia dal fallitoAntonio [OSCURATO:PERSONA], “relativamente a una pronuncia dichiarativa dei rapporti di dare/avere”, in ragione sia del “fatto che la sentenza non passata in giudicato consente ex art. 96 L.F. l’ammissione al passivo con riserva”, sia del fatto che “con la chiusura della procedura il debitore non è comunque liberato rispetto ai debiti non soddisfatti”, sia della mancanza di prova che gli organi fallimentari “abbiano valutato negativamente la convenienza di continuare la controversia”, con la conseguente “legittimazione suppletiva del fallito”. 2.7. La corte, quindi, ha esaminato i motivi tendenti all’accertamento del saldo dei rapporti contrattuali tra il [OSCURATO:PERSONA] e la banca: e li ha ritenuti parzialmente fondati, sul rilievo che: - la consulenza tecnica d ’ ufficio , eliminate “ le competenze originarie e sostituite con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche” ed eliminati del tutto “gli interessi e le competenze”per i periodi in cui si era “accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formulaex art. 644 c.p . ” , ha accertato un saldo positivo a favore del correntista [OSCURATO:PERSONA] per tutti e tre i rapporti di conto corrente e quindi, alla data del18/6/2003, un credito del correntista pari ad €. 98.950,63;- i giroconti operati dalla banca tra il 14/5/1997 e il 25/8/1997, dei quali gli appellanti avevano lamentato l ’ addebito per la somma complessiva di £.213.000.000 per mancanza di autorizzazione da parte del correntista, hanno, invece, costituito, come rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, “utilizzo del finanziamento Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 concesso,atteso che la parte mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto”, tanto più che, nell’atto introduttivo del giudizio, “sono stati genericamente dedotti giroconti non autorizzati, comunque effettuati su conti intestati al [OSCURATO:PERSONA]”. 2.8. La corte, infine, ha respinto, in quanto infondato oltre che inammissibile, il motivo con il quale gli appellanti avevano lamentato che il tribunale non aveva condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] conseguente alla “mancata disponibilità del denaro sottrattogli dalla Banca”, e del danno morale, liquidabile in via equitativa, richiamando la statuizione di primo grado, lì dove era stata evidenziata la genericitàdella domanda di danno patrimoniale, “che peraltro sarebbe consistito nella pluralità di procedure esecutive a carico del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto insussistente”, e ritenendo la novità della domanda di risarcimento del danno morale, in precedenza non formulata, tanto più che la liquidazione equitativa del danno ne presuppone l’esistenza e che, nel caso in esame, nessun elemento era stato allegato e provato circa la sussistenza di un danno risarcibile. 2.9. In conclusione, la corte d’appello: - ha accertato e dichiarato che il credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], di cui è cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ammonta ad € . 1.448,42 , per effetto della compensazione tra il saldo creditorio in favore del correntista, pari ad €.98.950,63, con il maggior credito della banca, pari ad €. 100.399,05, in relazione al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha, per l ’ effett o , condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di detta somma in favore della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre gli interessi legali dal Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 18/2/2002; -ha disposto , in relazione all ’ esito complessivo del giudizio, l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, che ha compensato, quanto al primo grado, nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e, quanto secondo grado, nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del quale è stata ri chiesta la notifica i n data 21/11/2018, hanno chiesto, per dieci motivi, illustrati poi da memoria, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 3.2. IlFallimento [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimasti intimati. 3.3. La Corte, con ordinanza interlocutoria del 16/11/2022, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. 3.4. I ricorrenti hanno provveduto, nel termine assegnato, alla rinnovazione della notifica del ricorsoalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., mediante consegna dell’atto presso la sua sede in data 13/12/2022. 3.5. La banca è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. I ricorrenti hanno lamentato: - con il primo motivo, la violazione dell ’ art. 2909 c.c., deducendo che: a) la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di rilevare la formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione del tribunale secondo cui i saldi dei conti correnti dovevano essere depurati dagli effetti dei bonifici che non Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 risultavano autorizzati dal correntista; b)tale sentenza è stata impugnata solo dagli appellanti, sul rilievo che i giroconti privi di ordine del correntista erano anche quelli, indicati nell’atto d’appello per l’importo complessivo di £. 213.000.000, dei quali non era conosciuto il c/c di accredito, mentre la banca si è limitata a chiedere la conferma della stessa; c) la prima decisione, invero, aveva disposto la depurazionedei rapporti di conto corrente dagli effetti dei giroconti effettuati dalla banca in assenza di ordine del correntista ma con esclusivo riferimento alle operazioni sulle quali il consulente tecnico d’ufficio di primo grado aveva individuato i conti di addebito e di accredito, tralasciando, invece, quei giroconti, elencati nell’atto di appello, per l’importo complessivo di £. 213.000.000, dei quali, oltre a non risultare alcuna autorizzazione, non si conosceva neppure la destinazione; - con il secondo motivo : a ) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1399, 1703, 1713, 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c., deducendo che la corte d’appello ha omesso di defalcare dai crediti della banca l’ammontare dei bonifici annotati dalla stessa tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997 per l’ammontare complessivo di £. 213.000.000, senza, tuttavia, considerare che la banca, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d’appello, non ha mai contestato o escluso di aver effettuato operazioni di giroconto senza autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], né ha mai contestato il fatto che le somme sottratte con i predetti giroconti non erano state accreditate in alcun conto dello stesso, essendosi limitata a contestare la genericità delle richieste, nonostante i bonifici in questione erano stati identificati in modo puntuale, sia nelle date, che negli importi, tanto più che l’onere della prova del mandato e della sua esecuzione incombe sulla banca, la quale, invece, non ha Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 mai provato la destinazione delle somme sottratte e nemmeno che queste ultime siano transitate effettivamente sui conti di [OSCURATO:PERSONA]; b) la nullità della sentenza per motivazione apparentema di fatto inesistente, relativamente alle richieste di autorizzazione dei giroconti da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la corte d’appello ha fatto rinvioalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza, tuttavia, considerare che quest’ultimo aveva chiaramente affermato di non avere alcun documento che dimostri la richiesta, l’autorizzazione e nemmeno l’effettuazione delle operazioni di bonifi co in questione; c)la viola zione dell ’ art. 229 c.p.c. , nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato che nell ’ atto introduttivo in primo gradoi giroconti non autorizzati era stati genericamente dedotti, senza, tuttavia, considerare che l’atto di citazione non può costituire confessione della parte, non essendo stato sottoscritto dalla stessa,e per mancanza di ammissione di fatti specifici; d’altra parte, l’illegittima sottrazione della somma di £. 213.000.000 dai conti, costituendo illecito contrattuale, implica la restituzione delle somme nei conti di provenienza e costituisce fonte di danno per il ricorrentesia per l ’ indisponibilità della somma, sia per l’addebito degli interessi sulle stesse somme, che risultano solo ridotti ma non azzerati; -con il terzo motivo, la nullità della sentenza per mancanza o mera apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 156 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello, con riferimento all ’ esistenza e all ’ effettività dei giroconti, ha rinviato alla consulenza tecnica d ’ ufficio , senza, però, considerare che il tecnico non aveva potuto acc ertare l’esistenza delle operazioni, che restano, pertanto, fittizie e non giustificate;Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 -con il quarto motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la corte d’appello pronunciato sulla censura con la quale gli appellanti avevano dedotto, al di là della sottrazione delle somme da parte della banca, l a sostanziale inesistenza dei presunti giroconti, non esistendo alcuna prova del fatto che siano stati effettivamente eseguiti i giroconti in questione con addebitamento della relativa somma su un conto corrente ed il contemporaneo accreditamento della medesima somma su un altro conto corrente del medesimo titolare; -con il quinto motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la corte d’appello valutato il fatto che la banca non aveva fornito alcuna allegazione né la prova dell ’ effettuazione dei giroconti in question e, non avendo dimostrato di avere accreditato le somma sottratte al [OSCURATO:PERSONA] su un altro conto alle stesso intestato, tanto più che il consulente tecnico d’ufficio non aveva trovato alcun riscontro oggettivo a tali giroconti. 4.2. I motivi, che attengono alla mancata detrazione dai crediti della banca dell’ammontare dei bonifici annotati dalla stessa tra il 14/5/1997 ed il 25/8/1997 per l’ammontare complessivo di £. 213.000.000, possono essere, come tali, congiuntamente trattati, pur nella varietà delle censure sollevate, e sono, nei limiti che seguono, fondati. 4.3. La prima censura, che contesta la mancata rilevazione da parte della corte d’appello della formazione di un giudicato interno, ex art. 2909 c.c., sulla statuizione del tribunale circa il fatto chei rapporti di conto corrente dovevano essere “depurati degli effetti delle operazioni di giroconto effettuate dall’istituto di credito in assenza di qualsivoglia ordine da parte del correntista”, in difetto di impugnazione incidentale Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 della banca, è inammissibile. Invero, sono gli stessi ricorrenti a dedurre che il tribunale aveva limitato “la detrazione alle sole operazioni delle quali ilCTU di primo grado conosceva i conti di addebito e di accredito”, non pronunciandosi, invece, s u i giroconti, indicati nell’atto d’appello, che sono stati per questo oggetto di censura nel giudizio di secondo grado. E, c ome più volte chiarito da questa Corte,la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno “soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando”, come nel caso in esame, “si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”(Cass. n. 21566del 2017; Cass. n. 4732 del 2012) . 4.4. Le ulteriori tre censure, che denunciano il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia, ai sensi dell’art.112 c.p.c., sono invece fondate. Il ricorso, infatti, a pag. 20 , evidenzia come il consulente tecnico, alla cui relazione la corte d’appello ha fatto rinvio (v. la sentenza impugnata, p. 7),aveva esclusivamente affermato che: - “ alla luce della precedente descrizione del contratto di finanziamento a medio e lungo termine dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale la banca mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto, è tecnicamente possibile affermare che qualsiasi utilizzo della scopertura fino alla somma concessa e per tutto il periodo di durata costituisce di per sé un utilizzo della somma mutuata”; -“stante la pattuita modalità di erogazione della somma mutuata i giroconti Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 costituiscono, da un punto di vista tecnico, un utilizzo del mutuo in quanto essi stessi sono utilizzo della scopertura concessa a seguito della stipula”; -“stante la genericità della causale nulla è possibile concludere circa la destinazione delle somme ma, tecnicamente, le stesse sono un utilizzo del finanziamento concesso secondo le modalità pattuite”. Lo stesso consulente, in sede di risposta alle osservazioni delle parti, aveva, poi , aggiunto che “come già illustrato … le uniche causali dei movimenti sono quelle riportate come giroconto e quindi non c ’ è alcun documento che evidenzi eventuali richieste a supporto di queste operazioni né il loro dettaglio. Resta evidentemente invariata la conclusione da me già indicatache, in ogni caso, … i giroconti menzionati nell ’ atto di appello tecnicamente costituiscono utilizzo del mutuo”. 4.5. La corte d’appello, dal suo canto, in ordine alla questione dei giroconti non autorizzati,si è limitata, come detto, a richiamare in motivazione le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio secondo cui gli stessi c ostituis cono u tilizzo del finanziamento concesso sul rilievo che “ la par te mutuataria metteva a disposizione le somme mutuate attraverso l’apertura di credito in conto corrente sul menzionato rapporto”, senza, tuttavia, né considerare che il correntista aveva eccepito che le operazioni di giroconto non erano state autorizzate per iscritto e che non era statadimostrata dalla banca mandataria neppure la loro effettività ovvero l’effettuazione del trasferimento degli importi su altri conti intestati al [OSCURATO:PERSONA], né, d’altra parte, escludere la necessità dell’autorizzazione scritta del correntista, come aveva eccepito la banca (v. le difese svolte dalla stessa in appello, come riprodotte in ricorso, p. 17-18), in ragione o dell’espressa pattuizione contrattuale in tal senso o Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 dell’approvazione tacita degli estratti conto da parte del correntista. 4.6. Ed è, invece, noto che, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. SU n. 22232 del 2016) , “ la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile”, come appunto accade nel caso in esame, “il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. 4.7. Il quinto motivo è, quindi, assorbito. 5.1. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 1815, comma 2°, c.c., hanno censurato la sentenza impugnata sul rilievo che, una volta accertata l’applicazione di interessi usurari, nessun interesse era dovuto alla banca, ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c., mentre il consulente tecnico d’ufficio e la corte d’appello si sono limitati a ridurre gli interessi entro il tasso di soglia. 5.2. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata sul rilievo che la corte d’appelloha ritenuto sussistente la prova del credito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza che la banca avesse fornito prova che il mutuo era stato erogato aquest’ultimo e per quale somma. 5.3. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2043, 2059 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non aver provveduto alla liquidazione dei danni materiali e Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 morali derivati ad [OSCURATO:PERSONA] dalla chiusura dei conti correnti e dalla mancata disponibilità delle somme, nonché dal fatto di essere fallito a causa di tale indisponibilità, senza, tuttavia, considerare che l’art. 345 c.p.c. consente la richiesta di danni verificatisi dopo la sentenza di primo grado e nel corso del giudizio di appello, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è fallito nel corso del giudizio di appello a causa dell’indisponibilità di denaro e mezzi causata dai fatti di causa e tale fallimento ha causato sia un danno patrimoniale, che un danno non patrimoniale, che dovevano essere, pertanto,liquidati. 5.4. Con il nono motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92, 93, 96 e 336 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per averela corte di merito disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio nel rapporto processuale tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e le controparti, invece di condannare le controparti, in misura integrale o prevalente, al pagamento delle spese e dei compensi difensivi, considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stata chiamata in giudizio dalla banca ed è rimasta estranea alle domande risarcitorie e di rimborso proposte da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente insussistenza di una sua soccombenza; la banca, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, pretendendo interessi usurari ed anatocistici, ha violato il doveredi lealtà e probità ex art. 111 Cost., oltre che l’art. 96 c.p.c. per aver agito in mala fede o con colpa grave, e per questo dev’essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 5.5. Con il decimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 d’appello, nonostante la soccombenza parziale reciproca nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], non ha condannato la banca neppure inparte al pagamento del le spese di giudizio. 5.6. Il sesto motivo, deducendoche, una volta accertata l’applicazione di interessi usurari, nessun interesse era dovuto alla banca, ai sensi dell’art. 1815, comma 2 °, c.c., mentre il consulente tecnico d’ufficio e la corte d’appello si sono limitati a ridurre gli interessi entro il tasso di soglia, è, in realtà, è inammissibile in quanto del tutto generico. La sentenza impugnata, infatti, all’esito della consulenza tecnica disposta in appello ai fini della rielaborazione di tutti i conto correnti, ha accertato l’emergenza di “un saldo positivo a favore del correntista in tutti e tre i rapporti di C/C” sul rilievo che il consulente aveva eliminato “ le competenze originarie ”, sostituendole “ con quelle ricalcolate applicando i tassi e le condizioni contrattuali periodiche”, mentre, per i periodi in cui era stato “accertato il superamento del tasso soglia, calcolato applicando la formula ex art.644 c.p.”, aveva provveduto ad eliminato “gli interessi e le competenze”. I ricorrenti , dal loro canto, a fronte di tale statuizione, si sono limita ti a dedurre l a violazione dell’art. 1815 , comma 2 °, c.c. , ma senza alcun specifico riferimento o dettaglio utile. Ed è, invece, noto che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione, e che risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016). 5.7. Il settimo motivo, che riguarda la statuizione sul saldo debitore del contatto di mutuo del 2001, è del pari inammissibile. I ricorrenti, in effetti, hanno denuncia t o la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.sul rilievo che la corte territoriale ha ritenuto sussistente ilcredito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza che la banca avesse fornito prova dell’integrale erogazione della somma concessa in mutuo. L a sentenza impugnata , in realtà, ha ritenuto la sussistenza del credito della banca, a titolo di “rate scadute e del capitale a scadere … relativamente al mutuo fondiario concesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, pari alla somma complessiva di €. 100.399,05, facendo inequivoco riferimento all’accertamento operato sul punto dal tribunale(v. la sentenza impugnata, p. 2 e p. 8-9), senza, peraltro, che tale statuizione risulti essere stata oggetto, sotto il profilo della prova effettiva del credito da parte della attrice in riconvenzionale, di uno specifico motivo d’appello. I ricorrenti , pertanto, onde evitare la formazione del Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 giudicato interno sull’aned il quantum di tale pretesa, av evano l’onere, rimasto tuttavia inadempiuto, di esporre in ricorso di avere contestato la relativa statuizione del giudice di primo grado con uno specifico motivo di appello. Né, comunque, ricorrono le invocateviolazioni di legge: - né dell ’ art. 115 c.p.c. (deducibile in cassazione solo nel caso in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: Cass. SU n. 20867 del 20 2 0) ; - né dell’art. 2697 c.c. , la cui violazione è deducibile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne sia onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. n. 26769 del 2018). 5.8. L’ottavo motivo è inammissibile, per assoluta genericità ed inconferenza. La corte d’appello, infatti, ha respinto il motivo d’impugnazione relativo al mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria, tra l’altro, in ragione della mancata prova dei danni lamentati . I ricorrenti, dal loro canto, senza invocare il vizio di omesso esame di uno o più fatti atal fine decisivi a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si sono limita ti a dedurre, nell’ambito del vizio di violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 2043 e 2059 c.c., che il danno patrimoniale doveva essere liquidato perché derivante dalla “ sottrazione patrimoniale”, mentre quelli non patrimoniali eranoper la gran parte derivati dall’intervenuto fallimento del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello, costituente voce autonoma di danno in re ipsa.Ric. 2018n. 35446 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 20 2 3 5.9. Il nono ed il decimo motivo, relativi alle spese di lite, sono, infine, assorbiti. 6.1. Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto in relazione al secondo, al terzo e al quarto motivo , essendo, per contro, inammissibili il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo mentre sono assorbitiil quinto, il nono ed il decimo. 6.2. La sentenza impugnata , quindi, in relazione ai motivi accolti, dev’essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d ’ appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: acco glie il secondo, i l te
Sentenza Cassazione n. 22042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris