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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24361/2026

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ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già valutate e compiutamente disattese dalla Corte di appello che ha osservato come la vettura di provenienza furtiva era nella piena disponibilità dell'imputato in quanto le chiavi erano state rinvenute all'interno del deposito adibito a garage, luogo di pertinenza della sua abitazione ( pagg. 3-5- della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della precedente condanna per altro reato contro il patrimonio, a prescindere dalla data di commissione dello stesso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione in punto di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti e tale assunto è corretto poiché l'imputato aveva già usufruito di tale beneficio in relazione ad una precedente condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 90,00 di multa, sicché il cumulo di tale sanzione con quella inflitta nel presente giudizio supera il limite di due anni di reclusione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già valutate e compiutamente disattese dalla Corte di appello che ha osservato come la vettura di provenienza furtiva era nella piena disponibilità dell'imputato in quanto le chiavi erano state rinvenute all'interno del deposito adibito a garage, luogo di pertinenza della sua abitazione ( pagg. 3-5- della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della precedente condanna per altro reato contro il patrimonio, a prescindere dalla data di commissione dello stesso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione in punto di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti e tale assunto è corretto poiché l'imputato aveva già usufruito di tale beneficio in relazione ad una precedente condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 90,00 di multa, sicché il cumulo di tale sanzione con quella inflitta nel presente giudizio supera il limite di due anni di reclusione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris