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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 10890/2022

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ANZA sul ricorso 25601/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci, oltre che ex amministratore il primo ed ex liquidatore il secondo della [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata in data 1.6.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] & Associati in Roma, via Ovidio n.20; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 642/06/2016 della COMM.TRIB.REG. dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 642/06/2016 depositata in data 15/3/2016 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Rimini, la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e, rispettivamente, amministratore e liquidatore della società, aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi 2002-2004.

2. In particolare, dalla lettura integrata della sentenza e degli atti emergeva che la contribuente svolgeva attività di edificazione e ven- dita di immobili e, per il 2002, le riprese si basavano sui dati dichia- rati dalla società nella comunicazione annuale IVA, poi non trasfusi nel modello unico relativo all'anno di imposta.

Per il 2003 i rilievi ve- nivano adottati a seguito del reperimento nell'anagrafe tributaria di atti di compravendita immobiliare con prezzi esposti incongrui il cui prezzo di vendita veniva confrontato con i valori OMI e seguiva la ri- costruzione induttiva del reddito di impresa non dichiarato e dei costi.

Per il 2004 le riprese si basavano su indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 nei confronti della società.

3. Avverso la decisione del giudice d'appello i contribuenti hanno pro- posto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi (il quarto e quinto sono per errore materiale entrambi numerati "4"), cui replica l'Agen- zia delle entrate con controricorso.

Ritenuto che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma nn.3, 4 cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in un "giudizio radicalmente nullo", scaturito da atto di appello notificato successivamente alla cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese.

5. Il motivo è infondato.

Premesso che è pacifico il fatto che la società sia stata cancellata dal Registro delle imprese in data 1.6.2011 e che l'appello sia stato notificato il 14.7.2011, non sussiste il profilo del di- fetto di autosufficienza adombrato in controricorso dal momento che quella prospettata nella censura è questione processuale ("error in procedendo") per la quale la Corte ha il potere-dovere di esaminare il fascicolo d'ufficio dove, come nel caso di specie, la questione sia stata adeguatamente specificata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, Rv. 660190 - 01).

6. Tuttavia, per interpretazione consolidata di questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013), la cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifi- ca l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione in- tervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sa- rebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabi- lizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il gra- do di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

7. Nel caso di specie la sentenza non dà conto del fatto dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, e il ricorso non dà neppure evidenza di aver sottoposto la circostanza all'atten- zione della CTR.

Inoltre, l'Agenzia controdeduce - e la circostanza è rimasta incontestata - che le notifiche dell'atto di appello sono avve- nute nei confronti dei soci, sia personalmente che nella loro qualità, rispettivamente, di ex socio ([OSCURATO:PERSONA]) e di liquidatore (Erco- lano Antonio), qualità che, d'altro canto, pacificamente hanno speso fin dal ricorso di primo grado e anche in sede di ricorso per Cassazio- ne come si evince dalla lettura della prima pagina dell'atto.

8. Dall'infondatezza del primo motivo discende anche quella del se- condo motivo di ricorso, con cui ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. viene prospettata la definitività della sentenza di primo gra- do - e, per l'effetto, la cosa giudicata sostanziale discendente dal giu- dicato - sul presupposto dell'inesistenza/nullità del giudizio d'appello e della sentenza della CTR che, invece, come sopra visto non sussi- ste

9. Con il terzo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3, 4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., omessa pronuncia, carenza di motivazione e assoluta omissione di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discus- sione tra le parti.

Con il quarto motivo, articolato alle pagg.14-16 del ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, 55 del d.P.R. n.633 del 1972 in relazione all'art.53 Cost., l'omessa valutazione delle prove dedotte ed esibite dai ricorrenti in assolvimento del proprio onere probatorio, l'assoggettamento ad im- posizione di ricchezza inesistente.

10. I motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro analoga tec- nica di formulazione cumulativa e sono inammissibili, come eccepito in controricorso.

Innanzitutto il terzo motivo contiene una commistione di profili incon- ciliabili, tra cui il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la motivazione apparente, ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., e l'omissione di fatti decisivi del giudizio, ai fini del para- digma del n.5 della previsione processuale menzionata, peraltro nep- pure individuato nel corpo della censura; inoltre, al motivo quarto, si prospetta tanto la nullità della sentenza, quanto il vizio motivazionale e pure la violazione di legge con riferimento all'esame del quadro probatorio entro un ventaglio di ben tre paradigmi processuali ritenuti rilevanti (360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.).

11. E' inammissibile (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 - 01; conforme a Cass. n.19443 del 2011) la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazio- ne di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli ele- menti di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato solleci- tato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che ri- chiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

In- fatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compi- to di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

12. I motivi in disamina sono inoltre in parte qua inammissibili anche perché la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sul fatto storico alla base delle riprese e sulla questione dell'onere della prova e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto de- cisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, il fatto storico è indubbiamente stato considerato dalla CTR.

Infine, nel quadro del nuovo n.5 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, non può essere utilmente fatta vale- re una mera insufficienza motivazionale come, tra l'altro, emerge in ultima analisi dall'esame della parte dei due motivi in cui sono dedotti vizi motivazionali, ulteriore profilo di inammissibilità.

13. Con il quinto motivo, per mero errore materiale numerato sempre "4" a pag.16 del ricorso, i contribuenti - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 cod. proc. civ. - deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.60 comma 1 lett. c) del d.P.R. n.600 del 1973, 140 e 145 cod. proc. civ. per non aver la CTR rilevato l'inesistenza o nullità della noti- fica dell'avviso di accertamento de quo, intestato e diretto alla società e mai consegnato alla stessa né al suo liquidatore.

Con il sesto motivo, per mero errore materiale numerato "5" a pag.18 del ricorso, i contribuenti - ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n.600 del 1973, 57 del d.P.R. n.633 del 1972 e propongono eccezione di giudicato formale con riferimento alla parte della senten- za di primo grado relativa alla tardività della notifica degli accerta- menti, statuizione non oggetto di appello né esaminata dalla CTR.

14. I motivi sono inammissibili, per plurime ragioni.

In diritto, la Cor- te rammenta che in tema di atti d'imposizione tributaria, la notifica- zione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o in- validità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quan- do ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018, Rv. 650056 - 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 - 02).

15. Inoltre i motivi sono inammissibili anche perché largamente gene- rici, non individuando neppure quali dei molteplici atti impositivi sa- rebbe affetto dal presunto vizio di notifica, in relazione a quali sog- getti destinatari della notifica ecc...

16. Infine, sulla base della stessa prospettazione di parte, va escluso il profilo dell'inesistenza della notifica la quale - non solo in presenza di atti giudiziari (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01), ma anche amministrativi tributari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01) - sussiste solo se i vizi incidono sulla individuazione dell'atto, ed è esclusa anche quando si rivelino privi di alcun collegamento col destinatario, dal momento che ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto.

Il fatto prospettato certamente ricade nell'ambito della nullità e non dell'inesistenza e la decisione nel merito della controversia in primo grado, con implicita decisione della questione preliminare sulla notifi- ca in senso sfavorevole ai ricorrenti, e ciò avrebbe imposto ai contri- buenti di articolare appello incidentale per riproporre la eventuale questione, circostanza di cui non vi è evidenza nel caso di specie, ul- teriore concorrente profilo di inammissibilità delle censure.

17. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusio- ne delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 25601/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci, oltre che ex amministratore il primo ed ex liquidatore il secondo della [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata in data 1.6.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] & Associati in Roma, via Ovidio n.20; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 642/06/2016 della COMM.TRIB.REG. dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 642/06/2016 depositata in data 15/3/2016 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Rimini, la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci e, rispettivamente, amministratore e liquidatore della società, aventi ad oggetto tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi 2002-2004. 2. In particolare, dalla lettura integrata della sentenza e degli atti emergeva che la contribuente svolgeva attività di edificazione e ven- dita di immobili e, per il 2002, le riprese si basavano sui dati dichia- rati dalla società nella comunicazione annuale IVA, poi non trasfusi nel modello unico relativo all'anno di imposta. Per il 2003 i rilievi ve- nivano adottati a seguito del reperimento nell'anagrafe tributaria di atti di compravendita immobiliare con prezzi esposti incongrui il cui prezzo di vendita veniva confrontato con i valori OMI e seguiva la ri- costruzione induttiva del reddito di impresa non dichiarato e dei costi. Per il 2004 le riprese si basavano su indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 nei confronti della società. 3. Avverso la decisione del giudice d'appello i contribuenti hanno pro- posto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi (il quarto e quinto sono per errore materiale entrambi numerati "4"), cui replica l'Agen- zia delle entrate con controricorso. Ritenuto che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma nn.3, 4 cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in un "giudizio radicalmente nullo", scaturito da atto di appello notificato successivamente alla cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese. 5. Il motivo è infondato. Premesso che è pacifico il fatto che la società sia stata cancellata dal Registro delle imprese in data 1.6.2011 e che l'appello sia stato notificato il 14.7.2011, non sussiste il profilo del di- fetto di autosufficienza adombrato in controricorso dal momento che quella prospettata nella censura è questione processuale ("error in procedendo") per la quale la Corte ha il potere-dovere di esaminare il fascicolo d'ufficio dove, come nel caso di specie, la questione sia stata adeguatamente specificata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, Rv. 660190 - 01). 6. Tuttavia, per interpretazione consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013), la cancellazione della so- cietà dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifi- ca l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione in- tervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sa- rebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabi- lizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il gra- do di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. 7. Nel caso di specie la sentenza non dà conto del fatto dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, e il ricorso non dà neppure evidenza di aver sottoposto la circostanza all'atten- zione della CTR. Inoltre, l'Agenzia controdeduce - e la circostanza è rimasta incontestata - che le notifiche dell'atto di appello sono avve- nute nei confronti dei soci, sia personalmente che nella loro qualità, rispettivamente, di ex socio ([OSCURATO:PERSONA]) e di liquidatore (Erco- lano Antonio), qualità che, d'altro canto, pacificamente hanno speso fin dal ricorso di primo grado e anche in sede di ricorso per Cassazio- ne come si evince dalla lettura della prima pagina dell'atto. 8. Dall'infondatezza del primo motivo discende anche quella del se- condo motivo di ricorso, con cui ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. viene prospettata la definitività della sentenza di primo gra- do - e, per l'effetto, la cosa giudicata sostanziale discendente dal giu- dicato - sul presupposto dell'inesistenza/nullità del giudizio d'appello e della sentenza della CTR che, invece, come sopra visto non sussi- ste 9. Con il terzo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3, 4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., omessa pronuncia, carenza di motivazione e assoluta omissione di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discus- sione tra le parti. Con il quarto motivo, articolato alle pagg.14-16 del ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, 55 del d.P.R. n.633 del 1972 in relazione all'art.53 Cost., l'omessa valutazione delle prove dedotte ed esibite dai ricorrenti in assolvimento del proprio onere probatorio, l'assoggettamento ad im- posizione di ricchezza inesistente. 10. I motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro analoga tec- nica di formulazione cumulativa e sono inammissibili, come eccepito in controricorso. Innanzitutto il terzo motivo contiene una commistione di profili incon- ciliabili, tra cui il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la motivazione apparente, ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., e l'omissione di fatti decisivi del giudizio, ai fini del para- digma del n.5 della previsione processuale menzionata, peraltro nep- pure individuato nel corpo della censura; inoltre, al motivo quarto, si prospetta tanto la nullità della sentenza, quanto il vizio motivazionale e pure la violazione di legge con riferimento all'esame del quadro probatorio entro un ventaglio di ben tre paradigmi processuali ritenuti rilevanti (360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.). 11. E' inammissibile (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 - 01; conforme a Cass. n.19443 del 2011) la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazio- ne di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli ele- menti di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato solleci- tato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che ri- chiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. In- fatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compi- to di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. 12. I motivi in disamina sono inoltre in parte qua inammissibili anche perché la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sul fatto storico alla base delle riprese e sulla questione dell'onere della prova e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto de- cisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, il fatto storico è indubbiamente stato considerato dalla CTR. Infine, nel quadro del nuovo n.5 dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, non può essere utilmente fatta vale- re una mera insufficienza motivazionale come, tra l'altro, emerge in ultima analisi dall'esame della parte dei due motivi in cui sono dedotti vizi motivazionali, ulteriore profilo di inammissibilità. 13. Con il quinto motivo, per mero errore materiale numerato sempre "4" a pag.16 del ricorso, i contribuenti - ex art.360 primo comma nn. 3, 4 cod. proc. civ. - deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.60 comma 1 lett. c) del d.P.R. n.600 del 1973, 140 e 145 cod. proc. civ. per non aver la CTR rilevato l'inesistenza o nullità della noti- fica dell'avviso di accertamento de quo, intestato e diretto alla società e mai consegnato alla stessa né al suo liquidatore. Con il sesto motivo, per mero errore materiale numerato "5" a pag.18 del ricorso, i contribuenti - ex art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. n.600 del 1973, 57 del d.P.R. n.633 del 1972 e propongono eccezione di giudicato formale con riferimento alla parte della senten- za di primo grado relativa alla tardività della notifica degli accerta- menti, statuizione non oggetto di appello né esaminata dalla CTR. 14. I motivi sono inammissibili, per plurime ragioni. In diritto, la Cor- te rammenta che in tema di atti d'imposizione tributaria, la notifica- zione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o in- validità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quan- do ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018, Rv. 650056 - 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 - 02). 15. Inoltre i motivi sono inammissibili anche perché largamente gene- rici, non individuando neppure quali dei molteplici atti impositivi sa- rebbe affetto dal presunto vizio di notifica, in relazione a quali sog- getti destinatari della notifica ecc... 16. Infine, sulla base della stessa prospettazione di parte, va escluso il profilo dell'inesistenza della notifica la quale - non solo in presenza di atti giudiziari (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01), ma anche amministrativi tributari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01) - sussiste solo se i vizi incidono sulla individuazione dell'atto, ed è esclusa anche quando si rivelino privi di alcun collegamento col destinatario, dal momento che ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto. Il fatto prospettato certamente ricade nell'ambito della nullità e non dell'inesistenza e la decisione nel merito della controversia in primo grado, con implicita decisione della questione preliminare sulla notifi- ca in senso sfavorevole ai ricorrenti, e ciò avrebbe imposto ai contri- buenti di articolare appello incidentale per riproporre la eventuale questione, circostanza di cui non vi è evidenza nel caso di specie, ul- teriore concorrente profilo di inammissibilità delle censure. 17. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusio- ne delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no
Sentenza Cassazione n. 10890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris