CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05860BM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori hanno articolato le seguenti doglianze. [OSCURATO:PERSONA] unico: violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunta sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; invoca l'applicazione dei principi stabiliti da questa Corte nella sentenza Sez. 6, n. 45061/2022, ponendo in evidenza come i singoli episodi avessero riguardo a quantitativi minimi di sostanza stupefacente. Nessun peso avrebbero attribuito i giudici all'assenza di elementi comprovanti l'esistenza di una pur minima organizzazione nell'attività di spaccio, la quale era condotta dall'imputato in modo non professionale e senza alcun accorgimento atto ad eludere i controlli. [OSCURATO:PERSONA] I) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione derivata anche dal travisamento di un dato processuale - ovvero la coincidenza degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al ritenuto concorso nella detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/90, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309790. [OSCURATO:PERSONA] unico: inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato. La difesa rammenta come la fattispecie di lieve entità non sia incompatibile con un'attività continuativa di spaccio; evidenzia come le modalità rudimentali dell'attività illecita e la modesta entità, sotto il profilo quantitativo, delle singole cessioni avrebbero dovuto imporre la riqualificazione dei reato.. Considerato che le deduzioni sviluppate nei ricorsi in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di lieve entità (motivo unico di [OSCURATO:PERSONA], motivo unico di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili. La Corte di merito, invero, ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva delle condotte serbate dai ricorrenti, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (costante disponibilità di sostanze stupefacenti, assiduità delle cessioni in un arco temporale ristretto, gestione coordinata e condivisa con altri dell'attività illecita) indicativi della professionalità dell'attività svolta e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione di minima offensività. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile di undici episodi di cessione di sostanza stupefacente, realizzati tra il primo aprile e il sette giugno 2022 e di due episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo crack nel mese di maggio 2022. Sulla base delle indagini svolte, si legge in motivazione, l'imputato era ripreso nell'atto di consegnare un sacchetto contenente 35 involucri di cocaina a Gabsi e nell'atto di contare numerosi dosi di stupefacente all'interno di un cortile abitualmente frequentato da spacciatori. In talune circostanze, il ricorrente è stato visto assumere anche il ruolo di vedetta e procacciatore di 2acquirenti, aspetto sintomatico, alla stregua di quanto logicamente argomentato in sentenza, della partecipazione ad una gestione condivisa dell'attività illecita, non occasionale. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha posto in evidenza come il ricorrente si sia reso responsabile di nove episodi di cessione di sostanza stupefacente in un breve lasso di tempo; egli è stato visto agire in modo coordinato con [OSCURATO:PERSONA], rivelando, in ragione delle modalità dell'azione e della frequenza delle cessioni, una professionalità nell'agire incompatibile con la nozione di minima offensività. Nè vale, al riguardo, richiamare l'indirizzo citato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, secondo la linea tracciata nella sentenza Restivo, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022; invero, detto orientamento, oltre ad essere rimasto isolato, deve intendersi ampiamente superato dal consolidato indirizzo, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri dì inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La motivazione riguardante la individuazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza collegata alla scheda telefonica riportata in sentenza è fondata su solide basi argomentative, del tutto logiche e coerenti con le risultanze processuali, ampiamente richiamate in motivazione (si vedano le pagine 15 e seguenti della motivazione). Proprio attraverso l'analisi delle conversazioni registrate sull'utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA], si sono accertati i rapporti ed i collegamenti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], il quale deteneva lo stupefacente nelle propria abitazione e riceveva disposizioni da [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le consegne da effettuare (cfr. pag. 18 della motivazione). La censura riferita all'asserito travisamento della prova non trova riscontro nella lettura della sentenza, il cui apparato argomentativo appare logico e coerente con le emergenze probatorie rappresentate in motivazione. Occorre peraltro rimarcare come, in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269217 - 01). Tale ultima evenienza non è stata in alcun modo rappresentata nel ricorso. Quanto alla possibilità di individuare nelle condotte ascritte al ricorrente la fattispecie della lieve entità (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha congruamente evidenziato come l'attività illecita fosse svolta da [OSCURATO:PERSONA] in modo continuativo e con modalità professionali, essendosi egli avvalso della collaborazione, in posizione subordinata, di [OSCURATO:PERSONA]; ad [OSCURATO:PERSONA] erano riconducibili i significativi quantitativi di sostanza stupefacente, di diverso tipo, rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] si serviva per effettuare le 3singole cessioni (si veda quanto riportato alle pagine 18 e 19 della sentenza impugnata). Trattasi, anche in relazione alla posizione del suddetto imputato, di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che spetta al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M