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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 19272/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21556/2017 R.G. proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE di GROGNARDO -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 851/2017 depositata il19.4. 2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La F.lli [OSCURATO:PERSONA] di Gotta c. s.n.c. (di seguito, semplicemente, Gotta) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi accorpato ex lege al Tribunale di Alessandria, il Comune di Grognardo per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo, quantificato in € 9.929,02, i.v.a. compresa, di cui alla fattura del 12.7.2012, relativo a lavori commissionati in via di urgenza dal Sindaco del Comune per la predisposizione di un’area giochi per bambini, iniziati il 3.8.2009 e terminati a giugno del 2010.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grognardo, chiedendo il rigetto della domanda perché sproporzionata nel quantum e perché comunque superava la somma impegnata con delibere di Giunta del 19.9.2009 e del 24.7.2010 che avevano autorizzato la spesa di soli € 1.800,00.

Il Tribunale di Alessandria con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esperita consulenza tecnica, ha condannato il Comune a pagare la somma di € 4.220,00, oltre le spese di lite, peraltro compensate per i tre quarti.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Gotta, a cui ha resistito l’appellato Comune.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 19.4.2017 ha respinto il gravame, con aggravio di spese per l’appellante.

La Corte di appello ha escluso che il Comune di Grognardo, sito a m. 206 sul livello del mare e a 20 km dalla sede della Gotta, si trovasse in località disagiata; ha confermato la correttezza della stima dei prezzi effettuata dal consulente d’ufficio; ha escluso la ripetibilità delle spese per la sicurezza del cantiere, non esposte in fattura, al pari di quelle per la pulizia della canalina.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data

9.6. 2017, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione la Gotta, svolgendo tre motivi.

Il Comune intimato non si è costituito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.32 del d.p.r. 207/2010 e lamenta che la collocazione geografica del Comune di Grognardo non sia stata debitamente considerata sotto il profilo delle difficoltà di accesso poiché la Corte di appello si era limitata a valutare l’altezza sul livello del mare e la distanza dalla sede dell’impresa appaltatrice.

5. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni.

Innanzitutto la ricorrente formula la propria doglianza come violazione dell’art.32 del d.p.r. 207 del 2010, in tema di « Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo» che dispone che «i prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata».

Tale articolo non contiene affatto la disposizione che la ricorrente assume violata, probabilmente ospitata dal Prezziario regionale per il Piemonte, documento questo che però la ricorrente non correla specificamente alla violazione denunciata con il motivo e neppure trascrive, produce e localizza negli atti di causa.

In secondo luogo, la ricorrente chiede a questa Corte di rivalutare un accertamento di fatto operato dai giudici del merito circa la sussistenza dei presupposti del disagio nella zona di intervento.

In terzo luogo, e solo per completezza, la Corte rileva che non solo non risulta che il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] sia stato stipulato per iscritto, ma anzi la ricorrente stessa lo esclude.

Per giunta, dalla sentenza impugnata emerge che il Comune aveva stanziato una spesa molto minore non solo alle richieste della Gotta ma anche a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata, peraltro non gravata sul punto dall’Ente locale.

Occorre quindi ricordare che la conclusione del contratto di cui sia parte la pubblica amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam , ed è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

Inoltre, trattandosi di atto nullo non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, quali la ricezione dell'elaborato progettuale e l'eventuale utilizzazione dello stesso. (Sez. 2, n. 13628 del 5.11.2001; Sez.1, n. 17695 del 21.11.2003; Sez.2, n. 17891 del 25.11.200;Sez. 1, n. 22973 del 7.12.2004;S ez.1, n. 24826 del 24.11.2005; Sez. 3, n. 8621 del 12.4.2006; Sez.3, n. 8950 del 18.4.2006; Sez. 1, n. 5263 del 17.03.2015).

L’art.191 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.267, recante il Testo unico degli enti locali, prima delle modifiche apportate dai d.lgs. 118 del 2011 e 126 del 2014, in tema di « Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese» disponeva: «1.

Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5.

Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Per le esecuzionireiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del d.lgs. 81 del 2008 perché non era stato considerato il corrispettivo per i costi della sicurezza che per l’appaltatore costituiscono una spesa necessaria.

7. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale, che ha escluso che le opere per cui chiede il compenso la Gotta sianostate indicate e quantificate nella fattura e nell’allegato resoconto dei lavori e descritte in sede di operazioni peritali, con il conseguente difetto di specificità e pertinenza.

Il motivo assume che gli interventi per la sicurezza rappresentino un costo e non un prezzo; nondimeno non si può prescindere dall’esigenza che siano rappresentate le attività svolte ed esposti i costi relativi, cosa che la Gotta non ha fatto, secondo la sentenza impugnata, non specificamente censurata.

Valgono infine le obiezioni ulteriori esposte nel precedente § 5, ultima parte.

8. Con il terzo motivo di ricorso, propo sto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge del d.m. 29.4.2015 del Ministero per il lavoro e le politiche sociali e dell’art.115, comma 1, cod.proc.civ., e si duole che la Corte di appello non abbia esplicitato i motivi della sua adesione al contenuto dell’elaborato peritale.

9. Il riferimento al d.m. 29.4.2015del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è comprensibile.

Tale decreto concerne la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014 e, anche a prescindere dall’assoluta genericità del richiamo, non meglio esplicato, non si vede come possa riferirsi a lavori eseguiti nel 2009-2010.

10. La Corte di appello ha mostrato chiaramente di condividere l’operato del Consulente tecnico e il giudizio del Tribunale; a fronte di ciò la ricorrente si limita a richiamare il proprio dissenso rispetto a tali valutazioni, senza dar conto dello specifico contenuto delle critiche proposte in primo grado e riproposte con l’appello. [OSCURATO:PERSONA] regionale è anche in questo caso richiamato genericamente, ma non trascritto, prodotto e localizzato in atti.

Valgono anche riguardo al terzo motivo le ulteriori considerazioni esposte nel § 5, ultima parte.

10. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21556/2017 R.G. proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manno ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro COMUNE di GROGNARDO -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 851/2017 depositata il19.4. 2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La F.lli [OSCURATO:PERSONA] di Gotta c. s.n.c. (di seguito, semplicemente, Gotta) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi accorpato ex lege al Tribunale di Alessandria, il Comune di Grognardo per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo, quantificato in € 9.929,02, i.v.a. compresa, di cui alla fattura del 12.7.2012, relativo a lavori commissionati in via di urgenza dal Sindaco del Comune per la predisposizione di un’area giochi per bambini, iniziati il 3.8.2009 e terminati a giugno del 2010. Si è costituito in giudizio il Comune di Grognardo, chiedendo il rigetto della domanda perché sproporzionata nel quantum e perché comunque superava la somma impegnata con delibere di Giunta del 19.9.2009 e del 24.7.2010 che avevano autorizzato la spesa di soli € 1.800,00. Il Tribunale di Alessandria con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esperita consulenza tecnica, ha condannato il Comune a pagare la somma di € 4.220,00, oltre le spese di lite, peraltro compensate per i tre quarti. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Gotta, a cui ha resistito l’appellato Comune. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19.4.2017 ha respinto il gravame, con aggravio di spese per l’appellante. La Corte di appello ha escluso che il Comune di Grognardo, sito a m. 206 sul livello del mare e a 20 km dalla sede della Gotta, si trovasse in località disagiata; ha confermato la correttezza della stima dei prezzi effettuata dal consulente d’ufficio; ha escluso la ripetibilità delle spese per la sicurezza del cantiere, non esposte in fattura, al pari di quelle per la pulizia della canalina. 3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 9.6. 2017, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione la Gotta, svolgendo tre motivi. Il Comune intimato non si è costituito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.32 del d.p.r. 207/2010 e lamenta che la collocazione geografica del Comune di Grognardo non sia stata debitamente considerata sotto il profilo delle difficoltà di accesso poiché la Corte di appello si era limitata a valutare l’altezza sul livello del mare e la distanza dalla sede dell’impresa appaltatrice. 5. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni. Innanzitutto la ricorrente formula la propria doglianza come violazione dell’art.32 del d.p.r. 207 del 2010, in tema di « Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo» che dispone che «i prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata». Tale articolo non contiene affatto la disposizione che la ricorrente assume violata, probabilmente ospitata dal Prezziario regionale per il Piemonte, documento questo che però la ricorrente non correla specificamente alla violazione denunciata con il motivo e neppure trascrive, produce e localizza negli atti di causa. In secondo luogo, la ricorrente chiede a questa Corte di rivalutare un accertamento di fatto operato dai giudici del merito circa la sussistenza dei presupposti del disagio nella zona di intervento. In terzo luogo, e solo per completezza, la Corte rileva che non solo non risulta che il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] sia stato stipulato per iscritto, ma anzi la ricorrente stessa lo esclude. Per giunta, dalla sentenza impugnata emerge che il Comune aveva stanziato una spesa molto minore non solo alle richieste della Gotta ma anche a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata, peraltro non gravata sul punto dall’Ente locale. Occorre quindi ricordare che la conclusione del contratto di cui sia parte la pubblica amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam , ed è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti. Inoltre, trattandosi di atto nullo non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, quali la ricezione dell'elaborato progettuale e l'eventuale utilizzazione dello stesso. (Sez. 2, n. 13628 del 5.11.2001; Sez.1, n. 17695 del 21.11.2003; Sez.2, n. 17891 del 25.11.200;Sez. 1, n. 22973 del 7.12.2004;S ez.1, n. 24826 del 24.11.2005; Sez. 3, n. 8621 del 12.4.2006; Sez.3, n. 8950 del 18.4.2006; Sez. 1, n. 5263 del 17.03.2015). L’art.191 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.267, recante il Testo unico degli enti locali, prima delle modifiche apportate dai d.lgs. 118 del 2011 e 126 del 2014, in tema di « Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese» disponeva: «1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione. 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzionireiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.» 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del d.lgs. 81 del 2008 perché non era stato considerato il corrispettivo per i costi della sicurezza che per l’appaltatore costituiscono una spesa necessaria. 7. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale, che ha escluso che le opere per cui chiede il compenso la Gotta sianostate indicate e quantificate nella fattura e nell’allegato resoconto dei lavori e descritte in sede di operazioni peritali, con il conseguente difetto di specificità e pertinenza. Il motivo assume che gli interventi per la sicurezza rappresentino un costo e non un prezzo; nondimeno non si può prescindere dall’esigenza che siano rappresentate le attività svolte ed esposti i costi relativi, cosa che la Gotta non ha fatto, secondo la sentenza impugnata, non specificamente censurata. Valgono infine le obiezioni ulteriori esposte nel precedente § 5, ultima parte. 8. Con il terzo motivo di ricorso, propo sto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge del d.m. 29.4.2015 del Ministero per il lavoro e le politiche sociali e dell’art.115, comma 1, cod.proc.civ., e si duole che la Corte di appello non abbia esplicitato i motivi della sua adesione al contenuto dell’elaborato peritale. 9. Il riferimento al d.m. 29.4.2015del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è comprensibile. Tale decreto concerne la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014 e, anche a prescindere dall’assoluta genericità del richiamo, non meglio esplicato, non si vede come possa riferirsi a lavori eseguiti nel 2009-2010. 10. La Corte di appello ha mostrato chiaramente di condividere l’operato del Consulente tecnico e il giudizio del Tribunale; a fronte di ciò la ricorrente si limita a richiamare il proprio dissenso rispetto a tali valutazioni, senza dar conto dello specifico contenuto delle critiche proposte in primo grado e riproposte con l’appello. [OSCURATO:PERSONA] regionale è anche in questo caso richiamato genericamente, ma non trascritto, prodotto e localizzato in atti. Valgono anche riguardo al terzo motivo le ulteriori considerazioni esposte nel § 5, ultima parte. 10. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c
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