Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 14552/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19973/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 487/2019 depositata il 11/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] conveniva dinanzi al T ribunale di Maceratala ditta L.D.

Laccature e Decorazioni di [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la verniciatura di 37.100 banchi scolastici e ottenere la condanna al risarcimento dei danni quantificati in lire2.400.000.

2. La parte attrice allegava l’inadempimento della convenuta e in particolare la non tempestiva esecuzione della fornitura e il mancato completamento dell’opera.

3. La parte convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domandae chiedendo la risoluzione del contratto per i gravi ritardi con i quali la committente aveva fornito il materiale sul quale intervenire,con condanna al pagamento di euro 162.399 a titolo di risarcimento del danno e della somma di lire 38.000.000 per le opere già effettuate.

4. Interveniva in giudizio spontaneamente la ditta [OSCURATO:PERSONA] cui la convenuta aveva subappaltato parte delle lavorazioni chiedendo la risoluzione del contratto sottoscritto con la L.D. per inadempimento di quest’ultima e chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di lire 40.800.000. 4.1 La L.D. svolge va a sua volta ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti della intervenuta e chiedeva la risoluzione del contratto di subappalto con la condanna della Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 medesima risarcimento del danno, precisando che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguitoi rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] estromettendo la.

5. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della ditta L.D.e condannava l’attrice al pagamento in favore della convenuta di euro 19.625 pari a lire 38.000.000 oltre interessi e rivalutazione.

6. La ditta L. D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

7. Si costituiva Mobil pref, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 7.1 [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

8. La Corte d’Appello di Anconarigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dava atto del pregresso pagamento di euro38. 000 ( rectius lire 38.000.000) da parte della Mobilprefin favore della L.D. e rigettava la domanda di quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

9. La Corte d’Appello evidenziava che la fornitura non era stata completata e le giustificazioni addotte dall’appaltatore non erano sufficienti al fine di escludere la sua responsabilità per il mancato completamento dell’opera.

Le eccezioni proposte con l’atto di appello e già proposte con la seconda memoria ex articolo 184 c.p.c. erano infondate.Secondo l’appellante le testimonianze erano contraddittorierispetto ai documenti provenienti dalla stessa parte che le aveva capitolate.

In realtà i documenti non rappresentavano alcun accordo circa la volontà di non completare la commessa .

Infatti, nel primo si allegava l’inadempimento e si chiedeva la Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 risoluzione del contratto mentre nel secondo si controbatteva che i ritardi erano dovuti alla non tempestiva consegna del materiale grezzo da lavorare.

Il divietoex articolo 2722 c.c. riguarda va patti aggiunti e contrari mentre invece quanto capitolato concerneva solo la volontà di L.D. di non dare corso al contratto e le ragioni della scelta.

Nessun ostacolo, pertanto , si frapponeva all’ammissione della prova testimoniale.Secondo la Corte d’Appello era attendibile la testimonianza del teste D el B ello , che aveva riferito sulla volontà di non dare corso alla commessa e sulla tempestività della consegna del materiale per l’inidoneità della struttura aziendale del Lorenzini a tener fede agli impegni assunti.

Doveva confermarsi pertanto la risoluzione del contratto per responsabilità dell’appaltatore.

Allo stesso modo era infondata la domanda di risoluzione del contratto tra l’appaltatrice e la subappaltatrice sulla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.La domanda riconvenzionale si fondava su un’asserita violazione di obblighi di buona fede contrattuale in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito le lavorazioni direttamente per conto della committente.La Corte d’Appello evidenziava che in realtà la stessa L.D. aveva richiesto l’intervento della ditta terza ch e solo successivamente alla risoluzione del contratto era subentrata alla L.D. 9.1 La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’appello incidentale nella parte in cui non si era tenuto conto dell’avvenuto pagamento di lire 38.000.000 in favore della L. D. mediante deposito e consegna in giudizio di un assegnodi pari importo.

10. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinquemotivi.

Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4

11. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con contrirocorso.

12. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1455, 1457 e 1460 c . c . in tema di norme sulla risoluzione del contratto, sulla gravità e priorità dell’inadempimento nonché sul termine per l’adempimento.

La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha ritenuto l’inadempimento del ricorrente,in quanto anche qualora lo si volesse ammettere comunque non sarebbe di grav ità tale da giustificare la risoluzione contrattuale ex articolo 1455c.c..

Secondo parte ricorrente la domanda di Mobilipref era diretta a conseguire lo scopoindiretto di estromettere dal contratto la L.D. per commissionare l’opera interamente alla subappaltatriceVemas, solo così si giustificherebbe la richiesta di risoluzione per inadempimento contrattuale con risarcimento di sole lire 2.400.000 a fronte di un contratto che, se e seguito , avrebbe comportato un importo superiore a lire

300.000.000. In ogni caso mancherebbe unacompleta motivazione sulla gravità dell’inadempimento.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insussistenza di un o dei requisiti posti dall’articolo 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall’articolo 118 disp . att . c.p.c.

Parte ricorrente lamenta il mancato esame della propria domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] .

Con tale domanda parte ricorrente aveva evidenziato che l’inadempimento era della controparteanche Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 tenuto conto della cronologia degli eventi e del l’esclusiva responsabilità della controparte nell’inadempimento per aver consegnato tempestivamente il materiale grezzo e per aver sostanzialmente estromesso la L.D. per continuare il rapporto con la subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA]..

La motivazione di accoglimento dell’appello incidentale a parere del ricorrente non assorbire bbe la propria domanda riconvenzionale.

Per tali motivi si lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La valutazione circa la gravità dell’inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto non è sindacabile da questa Corte in quanto ampiamente motivata sulla base delle risultanze istruttorie.

La Corte d’Appello, infatti, ha evidenziato che la fornitura non era stata completata e le giustificazioni addotte dall’appaltatore non erano sufficienti al fine di escludere la sua responsabilità per il mancato completamento dell’opera.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ( ex plurimis Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020 , Rv. 658455 – 01 ; Sez.3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015 , Rv. 634986 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 – 01 ) Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 134/2012 (Cass. Sez. un.8053/2014).

D’altra parte, le complessive censure proposte dal ricorrente, pur richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1453, 1455, 1457 e 1460 c.c.) , si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel giudizio di merito.

Come si è più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Il ricorrente censura anche l’insufficienza della motivazione sulla gravità dell’inadempimento.

Anche tale censura è inammissibile.

Questa Corte a sezioni unite con la sentenza sopra citata (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014) ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulle ragioni della gravità dell’inadempimento della L.D..

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello con i quali la ditta L.D. ricorrente aveva riproposto le eccezioni già proposte con la seconda memoria ex articolo 184 c.p.c. e già rigettate in primo grado, sostenendo la contraddittorietà delle testimonianze rispetto alla prova documentale acquisita agli atti.

Il giudice del gravame ha ritenuto che i documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e richiamati da L.D. non rappresentassero alcun accordo circa la volontà di non completare la commessa.

Infatti, nel primo si allegava l’inadempimento e si chiedeva la risoluzione del contratto mentre nel secondo si controbatteva che i ritardi erano dovuti alla non tempestiva consegna del materiale grezzo da lavorare.

Il divieto ex articolo 2722 c.c. riguardava patti aggiunti e contrari mentre invece quanto capitolato concerneva solo lavolontà di L.D. di non dare corso al contratto e le ragioni della scelta.

Nessun ostacolo, pertanto, si frapponeva all’ammissione della prova testimoniale dalla quale emergeva la volontà di L.D. di non dare corso alla commessa e l’inidoneità della struttura aziendale Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 del Lorenzini a tener fede agli impegni assunti.

Sulla base di tali risultanze probatorie doveva confermarsi pertanto la risoluzione del contratto per responsabilità dell’appaltatore.

Quanto al secondo motivo nessuna violazione dell’art.112 c.p.c. è riscontrabile nella fattispecie avendo la Corte d’Appello accolto la domanda di risoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, quantomeno implicitamente rigettato quella contrapposta della L.D..In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020, Rv. 657100 -01).

Quanto all’asserita mancanza di motivazione, deve ribadirsi quanto detto con riferimento al primo motivo circa i limiti del sindacato di questa Corte.

Ciò precisato,anche in questo caso la motivazione della Corte d’Appello non può certamente dirsi apparente contenendo una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle circostanze di cui alla documentazione prodotta.

La suddetta violazione anche ai sensi degli articoli 115, 116 e 246 c.p.c. in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice.

Il fatto storico omesso sarebbe costituito dal mancato completamento dell’opera a causa della condotta della controparte che aveva consegnato in ritardo i rifornimenti del materiale grezzo e anche in modo disorganico e agendo arbitrariamente aveva cessato di relazionarsi contrattualmente con i l ricorrente proseguendo il rapporto con la subappaltatrice.

Quanto a tale ultimo aspetto sarebberostati trascurati altri fatti storici riscontrati documentalmente e anche in violazione dell’articolo 116 c.p.c. in ordine al primigenio inadempimento della controparte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata nel rigettare la domanda di L.D. di risoluzione del contratto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] è conforme a quella di primo grado, il che rende inammissibile il motivo in esame.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd.

Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) .

Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., premesso che il ricorrente espressamente lamenta la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, è sufficiente richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01); la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudent e apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).

Infine, l ’art. 246 c.p.c. è richiamato solo in rubrica senza alcunaargomentazione circa le ragioni della sua violazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese.

La violazione rileva anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Il ricorrente evidenzia che non vi era stata alcuna resistenza rispetto all’appello incidentale di Mobileperf e,dunque, non poteva rimettersi in discussione la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, salvo il caso di accoglimento totale o parziale dell’appello principale.

Tra l’altro,ancor prima di proporre Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 appello, la controparte era a conoscenza che non poteva esserci alcuna conseguenza pregiudizievole, avendo i l ricorrente riconosciuto l’avvenuta percezione della somma di 38.000.000 di lire e avendo scritto al difensore esplicitamente di non voler mettere in esecuzione la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento di tale somma salvo l’esito dell’appello. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01).

La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado e, dunque, ha dovuto procedere ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio ed ha applicato il criterio della soccombenzatenuto conto dell’esito globale del processo.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle circostanze di cui alla documentazione prodotta a prova diretta degli appellanti istanti.

Il giudice d’appello, pur avendo dato atto dell’omessa trattazione da parte del giudice di primo grado della domanda di risoluzione del contratto avanzata da L. D. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ha ritenuta poi infondata.

A tale esito sarebbe giunto con una motivazione apparente che non renderebbe percepibile l’effettiva ragione del rigetto.

Parte ricorrente riporta le ragioni illustrate nell’appelloe lamenta che non siano state considerate.

5.1. Il quintomotivo di ricorso è inammissibile.

Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 Nella specienon ricorre l’ipotesi di doppia conforme perché la Corte d'Appello, sulla domanda di risoluzione proposta da L.D. in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nel giudizio, ha dato atto che il giudice di primo grado nonsi era pronunciato e poi l’ha rigettata nel merito.

Tuttavia , la censura è del pari inammissibile perché il ricorrente non indica alcun fatto storico oggetto di discussione omesso dalla sentenza e decisivo ai fini dell’affermazione dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA].

Ilricorrente si è limitato a riportare i l suo motiv o di appello ma non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che anzi lamenta essere inesistente e, soprattutto, non indica alcun fatto decisivoomesso dalla medesima Corte d’Appello.

Ne consegue che, ribadi to quanto detto con riferimento al primo motivo circa i limiti del sindacato di questa Cortein tema di inadempimento, anche in questo caso la motivazione della Corte d’Appello non può dirsi apparente contenendo una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione.

L a Corte territoriale, infatti, in risposta al motivo di appello riportato dal ricorrente, ha escluso l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] per aver estromesso L.D, perché era stata quest’ultima a richiedere il suo intervento, mentre il rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era sorto per la richiesta della prima dopo la risoluzione del contratto per l’inadempimento della L.D..

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 19973sez.

S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19973/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 487/2019 depositata il 11/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] conveniva dinanzi al T ribunale di Maceratala ditta L.D. Laccature e Decorazioni di [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la verniciatura di 37.100 banchi scolastici e ottenere la condanna al risarcimento dei danni quantificati in lire2.400.000. 2. La parte attrice allegava l’inadempimento della convenuta e in particolare la non tempestiva esecuzione della fornitura e il mancato completamento dell’opera. 3. La parte convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domandae chiedendo la risoluzione del contratto per i gravi ritardi con i quali la committente aveva fornito il materiale sul quale intervenire,con condanna al pagamento di euro 162.399 a titolo di risarcimento del danno e della somma di lire 38.000.000 per le opere già effettuate. 4. Interveniva in giudizio spontaneamente la ditta [OSCURATO:PERSONA] cui la convenuta aveva subappaltato parte delle lavorazioni chiedendo la risoluzione del contratto sottoscritto con la L.D. per inadempimento di quest’ultima e chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di lire 40.800.000. 4.1 La L.D. svolge va a sua volta ulteriore domanda riconvenzionale nei confronti della intervenuta e chiedeva la risoluzione del contratto di subappalto con la condanna della Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 medesima risarcimento del danno, precisando che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguitoi rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] estromettendo la. 5. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava risolto il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della ditta L.D.e condannava l’attrice al pagamento in favore della convenuta di euro 19.625 pari a lire 38.000.000 oltre interessi e rivalutazione. 6. La ditta L. D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 7. Si costituiva Mobil pref, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 7.1 [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. 8. La Corte d’Appello di Anconarigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dava atto del pregresso pagamento di euro38. 000 ( rectius lire 38.000.000) da parte della Mobilprefin favore della L.D. e rigettava la domanda di quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 9. La Corte d’Appello evidenziava che la fornitura non era stata completata e le giustificazioni addotte dall’appaltatore non erano sufficienti al fine di escludere la sua responsabilità per il mancato completamento dell’opera. Le eccezioni proposte con l’atto di appello e già proposte con la seconda memoria ex articolo 184 c.p.c. erano infondate.Secondo l’appellante le testimonianze erano contraddittorierispetto ai documenti provenienti dalla stessa parte che le aveva capitolate. In realtà i documenti non rappresentavano alcun accordo circa la volontà di non completare la commessa . Infatti, nel primo si allegava l’inadempimento e si chiedeva la Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 risoluzione del contratto mentre nel secondo si controbatteva che i ritardi erano dovuti alla non tempestiva consegna del materiale grezzo da lavorare. Il divietoex articolo 2722 c.c. riguarda va patti aggiunti e contrari mentre invece quanto capitolato concerneva solo la volontà di L.D. di non dare corso al contratto e le ragioni della scelta. Nessun ostacolo, pertanto , si frapponeva all’ammissione della prova testimoniale.Secondo la Corte d’Appello era attendibile la testimonianza del teste D el B ello , che aveva riferito sulla volontà di non dare corso alla commessa e sulla tempestività della consegna del materiale per l’inidoneità della struttura aziendale del Lorenzini a tener fede agli impegni assunti. Doveva confermarsi pertanto la risoluzione del contratto per responsabilità dell’appaltatore. Allo stesso modo era infondata la domanda di risoluzione del contratto tra l’appaltatrice e la subappaltatrice sulla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.La domanda riconvenzionale si fondava su un’asserita violazione di obblighi di buona fede contrattuale in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proseguito le lavorazioni direttamente per conto della committente.La Corte d’Appello evidenziava che in realtà la stessa L.D. aveva richiesto l’intervento della ditta terza ch e solo successivamente alla risoluzione del contratto era subentrata alla L.D. 9.1 La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’appello incidentale nella parte in cui non si era tenuto conto dell’avvenuto pagamento di lire 38.000.000 in favore della L. D. mediante deposito e consegna in giudizio di un assegnodi pari importo. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinquemotivi. Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 11. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con contrirocorso. 12. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1455, 1457 e 1460 c . c . in tema di norme sulla risoluzione del contratto, sulla gravità e priorità dell’inadempimento nonché sul termine per l’adempimento. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha ritenuto l’inadempimento del ricorrente,in quanto anche qualora lo si volesse ammettere comunque non sarebbe di grav ità tale da giustificare la risoluzione contrattuale ex articolo 1455c.c.. Secondo parte ricorrente la domanda di Mobilipref era diretta a conseguire lo scopoindiretto di estromettere dal contratto la L.D. per commissionare l’opera interamente alla subappaltatriceVemas, solo così si giustificherebbe la richiesta di risoluzione per inadempimento contrattuale con risarcimento di sole lire 2.400.000 a fronte di un contratto che, se e seguito , avrebbe comportato un importo superiore a lire 300.000.000. In ogni caso mancherebbe unacompleta motivazione sulla gravità dell’inadempimento. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insussistenza di un o dei requisiti posti dall’articolo 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall’articolo 118 disp . att . c.p.c. Parte ricorrente lamenta il mancato esame della propria domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] . Con tale domanda parte ricorrente aveva evidenziato che l’inadempimento era della controparteanche Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 tenuto conto della cronologia degli eventi e del l’esclusiva responsabilità della controparte nell’inadempimento per aver consegnato tempestivamente il materiale grezzo e per aver sostanzialmente estromesso la L.D. per continuare il rapporto con la subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA].. La motivazione di accoglimento dell’appello incidentale a parere del ricorrente non assorbire bbe la propria domanda riconvenzionale. Per tali motivi si lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 132 c.p.c. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La valutazione circa la gravità dell’inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto non è sindacabile da questa Corte in quanto ampiamente motivata sulla base delle risultanze istruttorie. La Corte d’Appello, infatti, ha evidenziato che la fornitura non era stata completata e le giustificazioni addotte dall’appaltatore non erano sufficienti al fine di escludere la sua responsabilità per il mancato completamento dell’opera. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ( ex plurimis Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020 , Rv. 658455 – 01 ; Sez.3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015 , Rv. 634986 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040 – 01 ) Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 134/2012 (Cass. Sez. un.8053/2014). D’altra parte, le complessive censure proposte dal ricorrente, pur richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1453, 1455, 1457 e 1460 c.c.) , si risolvono nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel giudizio di merito. Come si è più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Il ricorrente censura anche l’insufficienza della motivazione sulla gravità dell’inadempimento. Anche tale censura è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite con la sentenza sopra citata (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014) ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulle ragioni della gravità dell’inadempimento della L.D.. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello con i quali la ditta L.D. ricorrente aveva riproposto le eccezioni già proposte con la seconda memoria ex articolo 184 c.p.c. e già rigettate in primo grado, sostenendo la contraddittorietà delle testimonianze rispetto alla prova documentale acquisita agli atti. Il giudice del gravame ha ritenuto che i documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e richiamati da L.D. non rappresentassero alcun accordo circa la volontà di non completare la commessa. Infatti, nel primo si allegava l’inadempimento e si chiedeva la risoluzione del contratto mentre nel secondo si controbatteva che i ritardi erano dovuti alla non tempestiva consegna del materiale grezzo da lavorare. Il divieto ex articolo 2722 c.c. riguardava patti aggiunti e contrari mentre invece quanto capitolato concerneva solo lavolontà di L.D. di non dare corso al contratto e le ragioni della scelta. Nessun ostacolo, pertanto, si frapponeva all’ammissione della prova testimoniale dalla quale emergeva la volontà di L.D. di non dare corso alla commessa e l’inidoneità della struttura aziendale Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 del Lorenzini a tener fede agli impegni assunti. Sulla base di tali risultanze probatorie doveva confermarsi pertanto la risoluzione del contratto per responsabilità dell’appaltatore. Quanto al secondo motivo nessuna violazione dell’art.112 c.p.c. è riscontrabile nella fattispecie avendo la Corte d’Appello accolto la domanda di risoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, quantomeno implicitamente rigettato quella contrapposta della L.D..In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020, Rv. 657100 -01). Quanto all’asserita mancanza di motivazione, deve ribadirsi quanto detto con riferimento al primo motivo circa i limiti del sindacato di questa Corte. Ciò precisato,anche in questo caso la motivazione della Corte d’Appello non può certamente dirsi apparente contenendo una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle circostanze di cui alla documentazione prodotta. La suddetta violazione anche ai sensi degli articoli 115, 116 e 246 c.p.c. in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice. Il fatto storico omesso sarebbe costituito dal mancato completamento dell’opera a causa della condotta della controparte che aveva consegnato in ritardo i rifornimenti del materiale grezzo e anche in modo disorganico e agendo arbitrariamente aveva cessato di relazionarsi contrattualmente con i l ricorrente proseguendo il rapporto con la subappaltatrice. Quanto a tale ultimo aspetto sarebberostati trascurati altri fatti storici riscontrati documentalmente e anche in violazione dell’articolo 116 c.p.c. in ordine al primigenio inadempimento della controparte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata nel rigettare la domanda di L.D. di risoluzione del contratto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] è conforme a quella di primo grado, il che rende inammissibile il motivo in esame. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01) . Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., premesso che il ricorrente espressamente lamenta la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, è sufficiente richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01); la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudent e apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Infine, l ’art. 246 c.p.c. è richiamato solo in rubrica senza alcunaargomentazione circa le ragioni della sua violazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese. La violazione rileva anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Il ricorrente evidenzia che non vi era stata alcuna resistenza rispetto all’appello incidentale di Mobileperf e,dunque, non poteva rimettersi in discussione la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, salvo il caso di accoglimento totale o parziale dell’appello principale. Tra l’altro,ancor prima di proporre Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 appello, la controparte era a conoscenza che non poteva esserci alcuna conseguenza pregiudizievole, avendo i l ricorrente riconosciuto l’avvenuta percezione della somma di 38.000.000 di lire e avendo scritto al difensore esplicitamente di non voler mettere in esecuzione la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento di tale somma salvo l’esito dell’appello. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. Quanto alla violazione dell’art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass.n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 –01). La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado e, dunque, ha dovuto procedere ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio ed ha applicato il criterio della soccombenzatenuto conto dell’esito globale del processo. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle circostanze di cui alla documentazione prodotta a prova diretta degli appellanti istanti. Il giudice d’appello, pur avendo dato atto dell’omessa trattazione da parte del giudice di primo grado della domanda di risoluzione del contratto avanzata da L. D. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ha ritenuta poi infondata. A tale esito sarebbe giunto con una motivazione apparente che non renderebbe percepibile l’effettiva ragione del rigetto. Parte ricorrente riporta le ragioni illustrate nell’appelloe lamenta che non siano state considerate. 5.1. Il quintomotivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 Nella specienon ricorre l’ipotesi di doppia conforme perché la Corte d'Appello, sulla domanda di risoluzione proposta da L.D. in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nel giudizio, ha dato atto che il giudice di primo grado nonsi era pronunciato e poi l’ha rigettata nel merito. Tuttavia , la censura è del pari inammissibile perché il ricorrente non indica alcun fatto storico oggetto di discussione omesso dalla sentenza e decisivo ai fini dell’affermazione dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. Ilricorrente si è limitato a riportare i l suo motiv o di appello ma non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che anzi lamenta essere inesistente e, soprattutto, non indica alcun fatto decisivoomesso dalla medesima Corte d’Appello. Ne consegue che, ribadi to quanto detto con riferimento al primo motivo circa i limiti del sindacato di questa Cortein tema di inadempimento, anche in questo caso la motivazione della Corte d’Appello non può dirsi apparente contenendo una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione. L a Corte territoriale, infatti, in risposta al motivo di appello riportato dal ricorrente, ha escluso l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] per aver estromesso L.D, perché era stata quest’ultima a richiedere il suo intervento, mentre il rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era sorto per la richiesta della prima dopo la risoluzione del contratto per l’inadempimento della L.D.. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019n. 19973sez. S2 - ud. 08 /0 5 /202 4 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dic
Sentenza Cassazione n. 14552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris